Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07112/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15868/2025 R.G. propostoMETAL [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAlberto Gava unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3222/2025depositata il 20/06/2025.esaminate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella personadel [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dicompetenza del Tribunale di Benevento con rimessione degli attidavanti alla Corte d’Appello di Napoli per la decisione delle questioninon trattate;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Napoli n. 32222/2025, pubblicata in data 20 giugno2025, la quale, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Benevento n. 1686/2021, pubblicata in data 25 agosto2021, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale diBenevento a conoscere la controversia tra le parti, fissando termineper la riassunzione innanzi il Tribunale di Avellino.2.

L’odierna ricorrente aveva convenuto la [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Benevento riferendodi aver stipulato un contratto di conto corrente con la [OSCURATO:PERSONA] diCredito [OSCURATO:PERSONA] – del cui ramo di azienda l’odiernacontroricorrente si era resa cessionaria – e contestando l’applicazionedi anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti ed interessi superiorial tasso soglia di legge.Sez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026Aveva quindi chiesto di rideterminare il saldo del conto medesimoe di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle sommeillegittimamente addebitate.Si era costituita la [OSCURATO:PERSONA] FLUMERIeccependo in via preliminare l’incompetenza del Tribunale diBenevento in virtù dell’operatività della clausola – contenuta nelcontratto di conto corrente – che stabiliva la competenza esclusivadell’autorità giudiziaria nel cui ambito era collocata la sede legaledella [OSCURATO:PERSONA] medesima.Il Tribunale di Benevento, espletata consulenza tecnica d’ufficio,aveva accolto la domanda della società, rideterminando il saldo delconto corrente nella misura di € 131.959,92 in attivo, mentre avevadisatteso l’eccezione di incompetenza, rilevando che il contratto diconto corrente contenente la clausola era stato prodotto solo in corsodi causa.3.

La Corte d’appello ha esaminato in primo luogo il motivo digravame con il quale l’odierna controricorrente veniva a dolersi delmancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale,osservando, in sintesi, che:− il contratto di conto corrente concluso tra l’odierna ricorrentee la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avente sede inMontemiletto (AV), in data 18 aprile 2005, stabiliva, all’art.15.2 delle condizioni generali di contratto, che “per ognicontroversia che potesse sorgere tra il Correntista e la bancaè competente in via esclusiva l’[OSCURATO:PERSONA] nella cuigiurisdizione si trova la sede legale della [OSCURATO:PERSONA]”;− successivamente la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] erastata sottoposta ad amministrazione straordinaria, e laBANCA [OSCURATO:PERSONA] si era resaSez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026cessionaria del compendio aziendale della banca irpina,acquisendo tutte le attività e passività facenti capo allacedente;− [OSCURATO:PERSONA] avevatuttavia sede in Flumeri, rientrante nel circondario delTribunale di Benevento;− la tesi del Tribunale – secondo il quale l’eccezione diincompetenza tempestivamente sollevata andava disattesa inquanto la [OSCURATO:PERSONA], nonostante le richieste della correntista,non aveva fornito la copia del contratto – non meritavacondivisione in quanto la sussistenza della clausola di derogadella competenza territoriale risultava incontestata tra le partiin virtù della produzione di un estratto di contratto correnteriproducente la clausola in questione, non rilevando che iltesto completo del contratto fosse stato o meno prodotto sindall’instaurazione del giudizio o successivamente;− era da escludere che la cessione del compendio aziendalevenisse ad incidere sull’applicazione della clausola,determinando lo spostamento di competenza dal Tribunalenel cui circondario era situata la sede della [OSCURATO:PERSONA] di CreditoCooperativo Irpina – Avellino – al Tribunale nel cuicircondario era situata la sede dell’odierna controricorrente –Benevento - dovendosi invece ritenere che la competenzafosse invece rimasta fissata con riferimento alla sede dellaBanca di [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA] stipulante eciò perché, diversamente opinando, da un lato si sarebbedeterminato un effetto di “ambulatorietà” della competenzamedesima; dall’altro, sarebbero state pregiudicate leesigenze di tutela del correntista quale contraente debole,Sez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026esponendo quest’ultimo alla traslazione della competenzaterritoriale in circondari potenzialmente remoti.4.

Al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso la [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte concludendoper l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza delTribunale di Benevento con rimessione degli atti davanti alla Corted’Appello di Napoli per la decisione delle questioni non trattate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce “Sulla erroneavalutazione degli atti di causa – inefficacia probatoria del documentoprodotto dalla banca con la comparsa di costituzione (vd. verbale diudienza del 07/02/2018 R.G. 4518/17) a seguito del formaledisconoscimento.

Violazione delle norme processuali sulla sollevataeccezione preliminare di incompetenza per territorio – violazione efalsa applicazione di norme di diritto in materia di competenzaterritoriale – Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 - 19 - 28 –29 – 38 c.p.c., art. 2719 c.c., art.117 del d.l.gs.385/1993 ed art. 183c.p.c., in relazione all’art.360, I comma n. 2 e 3 c.p.c.”.Argomenta, in particolare, il ricorso che l’eccezione diincompetenza territoriale era stata sollevata dall’odiernacontroricorrente sulla base della produzione di una copia fotostaticadel contratto parzialmente oscurata ed oggetto di immediatoSez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026disconoscimento, con la conseguenza che lo stesso non valeva acostituire elemento a suffragio dell’eccezione stessa.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, nn. 2 e 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19,28, 29, 38 c.p.c. e 2558 c.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territorialeavrebbe erroneamente ritenuto che la clausola di deroga del foroterritorialmente competente determinasse la competenza esclusivanel circondario della sede della banca originariamente stipulante eche la successiva cessione del ramo d'azienda non potesse incidere sutale pattuizione.Deduce per contro la ricorrente che, a seguito della cessione,l’odierna controricorrente era divenuta parte del contratto anche aifini dell’applicazione della clausola relativa alla competenzaterritoriale, con la conseguenza che la clausola contenuta nelcontratto di conto corrente doveva essere riferita alla sede legaledell’odierna controricorrente.2.

Preliminarmente, deve essere dichiarata l’ammissibilità delregolamento di competenza proposto avverso una decisione dellaCorte d’appello.Come recentemente osservato da questa Corte (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 22343 del 02/08/2025), in questo caso il rimedioprevisto dall’art. 42 c.p.c. rappresenta infatti l’unico strumentoimpugnatorio (in tal senso, «necessario») esperibile avverso lasentenza che statuisca esclusivamente sulla competenza, “e tantoanche se una pronuncia del genere sia stata emessa in grado diappello, in riforma di una decisione di prime cure riguardante anche ilmerito: l’art. 42 cod. proc. civ. non opera infatti distinzioni trasentenze di primo e di secondo grado (Cass. 28/02/2020, n. 5516;Sez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Cass. 10/07/2017, n. 17025)” (cfr. altresì Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 16089 del 18/06/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33443 del17/12/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 9356 del 11/06/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n.5221 del 12/04/2002).3.

Il primo profilo sollevato con il ricorso risulta infondato, sol chesi consideri che le deduzioni svolte dalla ricorrente neppure siconfrontano con la ratio espressa dalla Corte territoriale, nelmomento in cui la stessa ha ritenuto che la produzione solo parzialedel contratto non valesse a superare il fatto che, in quella produzione,era possibile rilevare la presenza della clausola e che la stessa nonera oggetto di adeguata contestazione, avendo l’odierna ricorrentesviluppato una contestazione a verbale a carattere generico.Va, del resto, richiamato il principio per cui, ai fini della decisionesull'eccezione di incompetenza per territorio, fondata su una clausolacontrattuale di deroga alla competenza per territorio, non rileva lacircostanza che una delle parti abbia negato che il contrattocontenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo laquestione di competenza essere risolta, ai sensi dell'art. 38, quartocomma, c.p.c. sulla base delle risultanze emergenti dagli attiintroduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012).Ne consegue che le contestazioni mosse dall’odierna ricorrente inordine al documento sul quale l’eccezione si veniva a fondare, inalcun modo avrebbero potuto precludere l’impiego del documentomedesimi ai fini della valutazione della competenza territoriale.4.

Fondato e meritevole di accoglimento è, invece, il secondoprofilo sollevato con il ricorso.Sez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Si rammenta, ancora una volta, che la tematica della competenzaterritoriale si è venuta a porre a causa della cessione del compendioaziendale dall’originaria contraente [OSCURATO:PERSONA] di Credito CooperativoIrpina alla [OSCURATO:PERSONA], avendo idue istituti di credito sedi diverse, situate nell’ambito di distinticircondari di Tribunale, e facendosi quindi questione della concretaoperatività di una clausola convenzionale che fissava la competenzaper controversie tra le parti con riferimento al circondario “nella cuigiurisdizione si trova la sede legale della [OSCURATO:PERSONA]”, come recita laclausola contrattuale medesima.Orbene, il problema è già stato affrontato da questa Corte, laquale ha enunciato il principio per cui, in caso di cessione delcontratto per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausoladerogatoria della competenza territoriale, che individua il foroesclusivamente competente nel luogo dove ha sede una delle partidel contratto medesimo (in quel caso il concedente in un contratto diconcessione) deve intendersi riferita alla diversa sede legale delcontraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato allaconservazione dell'originario equilibrio negoziale (Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 12396 del 24/06/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.20754 del 2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4308 del 2021).A tale principio questa Corte intende dare continuità, ribadendoche, qualora un contratto contenga una clausola derogatoria dellacompetenza territoriale, la quale venga ad individuare il foroesclusivamente competente nel luogo dove ha sede una delle partidel contratto medesimo, il subentro, per effetto di cessionedell’azienda o di un suo ramo, e quindi nella posizione contrattuale, diun diverso soggetto viene a comportare che la clausola contrattualedeve trovare applicazione con riferimento, a questo punto, allaSez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa sede della parte subentrata, assumendo il rinvio contenutonella previsione contrattuale carattere mobile e non fisso.Esito, questo, che trova, del resto, giustificazione non solo nelleesigenze di conservazione dell'originario equilibrio negoziale, già inprecedenza richiamate da questa Corte, ma nell’ulterioreconsiderazione per cui, per effetto della modifica soggettiva dellaparte contrattuale, ben può cessare qualsiasi collegamento delle partidel contratto con l’ambito territoriale cui si riferiva originariamente laclausola, venendo quindi radicalmente meno la stessa esigenza dicollegare il contenzioso insorto tra le parti a quell’ambito, laddoveuna interpretazione della previsione negoziale come contenente unrinvio mobile viene a salvaguardare le esigenze funzionali che eranoalla base della pattuizione della clausola medesima.5.

In conclusione, deve essere dichiarata la competenzaterritoriale del Tribunale di Benevento a conoscere della presentecontroversia e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve esserecassata e la causa deve essere rimessa, per la decisione sui motivi diappello ulteriori rispetto a quello concernente la competenza, allaCorte di appello di Napoli, in diversa composizione, con termine per lariassunzione della lite, fissato come in dispositivo.6.

La statuizione sulle spese è rimessa al giudice del meritodavanti al quale prosegue il giudizio.Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Regolamento dicompetenzaALESSANDRA [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereSILVIA VITRO’ - ConsigliereMAURA CAPRIOLI - ConsigliereUd. 11/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15868/2025 R.G. propostoMETAL [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAlberto Gava unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3222/2025depositata il 20/06/2025.esaminate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella personadel [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dicompetenza del Tribunale di Benevento con rimessione degli attidavanti alla Corte d’Appello di Napoli per la decisione delle questioninon trattate;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Napoli n. 32222/2025, pubblicata in data 20 giugno2025, la quale, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Benevento n. 1686/2021, pubblicata in data 25 agosto2021, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale diBenevento a conoscere la controversia tra le parti, fissando termineper la riassunzione innanzi il Tribunale di Avellino.2.

L’odierna ricorrente aveva convenuto la [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Benevento riferendodi aver stipulato un contratto di conto corrente con la [OSCURATO:PERSONA] diCredito [OSCURATO:PERSONA] – del cui ramo di azienda l’odiernacontroricorrente si era resa cessionaria – e contestando l’applicazionedi anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti ed interessi superiorial tasso soglia di legge.Sez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026Aveva quindi chiesto di rideterminare il saldo del conto medesimoe di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle sommeillegittimamente addebitate.Si era costituita la [OSCURATO:PERSONA] FLUMERIeccependo in via preliminare l’incompetenza del Tribunale diBenevento in virtù dell’operatività della clausola – contenuta nelcontratto di conto corrente – che stabiliva la competenza esclusivadell’autorità giudiziaria nel cui ambito era collocata la sede legaledella [OSCURATO:PERSONA] medesima.Il Tribunale di Benevento, espletata consulenza tecnica d’ufficio,aveva accolto la domanda della società, rideterminando il saldo delconto corrente nella misura di € 131.959,92 in attivo, mentre avevadisatteso l’eccezione di incompetenza, rilevando che il contratto diconto corrente contenente la clausola era stato prodotto solo in corsodi causa.3.

La Corte d’appello ha esaminato in primo luogo il motivo digravame con il quale l’odierna controricorrente veniva a dolersi delmancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale,osservando, in sintesi, che:− il contratto di conto corrente concluso tra l’odierna ricorrentee la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avente sede inMontemiletto (AV), in data 18 aprile 2005, stabiliva, all’art.15.2 delle condizioni generali di contratto, che “per ognicontroversia che potesse sorgere tra il Correntista e la bancaè competente in via esclusiva l’[OSCURATO:PERSONA] nella cuigiurisdizione si trova la sede legale della [OSCURATO:PERSONA]”;− successivamente la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] erastata sottoposta ad amministrazione straordinaria, e laBANCA [OSCURATO:PERSONA] si era resaSez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026cessionaria del compendio aziendale della banca irpina,acquisendo tutte le attività e passività facenti capo allacedente;− [OSCURATO:PERSONA] avevatuttavia sede in Flumeri, rientrante nel circondario delTribunale di Benevento;− la tesi del Tribunale – secondo il quale l’eccezione diincompetenza tempestivamente sollevata andava disattesa inquanto la [OSCURATO:PERSONA], nonostante le richieste della correntista,non aveva fornito la copia del contratto – non meritavacondivisione in quanto la sussistenza della clausola di derogadella competenza territoriale risultava incontestata tra le partiin virtù della produzione di un estratto di contratto correnteriproducente la clausola in questione, non rilevando che iltesto completo del contratto fosse stato o meno prodotto sindall’instaurazione del giudizio o successivamente;− era da escludere che la cessione del compendio aziendalevenisse ad incidere sull’applicazione della clausola,determinando lo spostamento di competenza dal Tribunalenel cui circondario era situata la sede della [OSCURATO:PERSONA] di CreditoCooperativo Irpina – Avellino – al Tribunale nel cuicircondario era situata la sede dell’odierna controricorrente –Benevento - dovendosi invece ritenere che la competenzafosse invece rimasta fissata con riferimento alla sede dellaBanca di [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA] stipulante eciò perché, diversamente opinando, da un lato si sarebbedeterminato un effetto di “ambulatorietà” della competenzamedesima; dall’altro, sarebbero state pregiudicate leesigenze di tutela del correntista quale contraente debole,Sez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026esponendo quest’ultimo alla traslazione della competenzaterritoriale in circondari potenzialmente remoti.4.

Al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso la [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte concludendoper l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza delTribunale di Benevento con rimessione degli atti davanti alla Corted’Appello di Napoli per la decisione delle questioni non trattate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce “Sulla erroneavalutazione degli atti di causa – inefficacia probatoria del documentoprodotto dalla banca con la comparsa di costituzione (vd. verbale diudienza del 07/02/2018 R.G. 4518/17) a seguito del formaledisconoscimento.

Violazione delle norme processuali sulla sollevataeccezione preliminare di incompetenza per territorio – violazione efalsa applicazione di norme di diritto in materia di competenzaterritoriale – Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 - 19 - 28 –29 – 38 c.p.c., art. 2719 c.c., art.117 del d.l.gs.385/1993 ed art. 183c.p.c., in relazione all’art.360, I comma n. 2 e 3 c.p.c.”.Argomenta, in particolare, il ricorso che l’eccezione diincompetenza territoriale era stata sollevata dall’odiernacontroricorrente sulla base della produzione di una copia fotostaticadel contratto parzialmente oscurata ed oggetto di immediatoSez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026disconoscimento, con la conseguenza che lo stesso non valeva acostituire elemento a suffragio dell’eccezione stessa.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, nn. 2 e 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19,28, 29, 38 c.p.c. e 2558 c.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territorialeavrebbe erroneamente ritenuto che la clausola di deroga del foroterritorialmente competente determinasse la competenza esclusivanel circondario della sede della banca originariamente stipulante eche la successiva cessione del ramo d'azienda non potesse incidere sutale pattuizione.Deduce per contro la ricorrente che, a seguito della cessione,l’odierna controricorrente era divenuta parte del contratto anche aifini dell’applicazione della clausola relativa alla competenzaterritoriale, con la conseguenza che la clausola contenuta nelcontratto di conto corrente doveva essere riferita alla sede legaledell’odierna controricorrente.2.

Preliminarmente, deve essere dichiarata l’ammissibilità delregolamento di competenza proposto avverso una decisione dellaCorte d’appello.Come recentemente osservato da questa Corte (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 22343 del 02/08/2025), in questo caso il rimedioprevisto dall’art. 42 c.p.c. rappresenta infatti l’unico strumentoimpugnatorio (in tal senso, «necessario») esperibile avverso lasentenza che statuisca esclusivamente sulla competenza, “e tantoanche se una pronuncia del genere sia stata emessa in grado diappello, in riforma di una decisione di prime cure riguardante anche ilmerito: l’art. 42 cod. proc. civ. non opera infatti distinzioni trasentenze di primo e di secondo grado (Cass. 28/02/2020, n. 5516;Sez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Cass. 10/07/2017, n. 17025)” (cfr. altresì Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 16089 del 18/06/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33443 del17/12/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 9356 del 11/06/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n.5221 del 12/04/2002).3.

Il primo profilo sollevato con il ricorso risulta infondato, sol chesi consideri che le deduzioni svolte dalla ricorrente neppure siconfrontano con la ratio espressa dalla Corte territoriale, nelmomento in cui la stessa ha ritenuto che la produzione solo parzialedel contratto non valesse a superare il fatto che, in quella produzione,era possibile rilevare la presenza della clausola e che la stessa nonera oggetto di adeguata contestazione, avendo l’odierna ricorrentesviluppato una contestazione a verbale a carattere generico.Va, del resto, richiamato il principio per cui, ai fini della decisionesull'eccezione di incompetenza per territorio, fondata su una clausolacontrattuale di deroga alla competenza per territorio, non rileva lacircostanza che una delle parti abbia negato che il contrattocontenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo laquestione di competenza essere risolta, ai sensi dell'art. 38, quartocomma, c.p.c. sulla base delle risultanze emergenti dagli attiintroduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012).Ne consegue che le contestazioni mosse dall’odierna ricorrente inordine al documento sul quale l’eccezione si veniva a fondare, inalcun modo avrebbero potuto precludere l’impiego del documentomedesimi ai fini della valutazione della competenza territoriale.4.

Fondato e meritevole di accoglimento è, invece, il secondoprofilo sollevato con il ricorso.Sez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Si rammenta, ancora una volta, che la tematica della competenzaterritoriale si è venuta a porre a causa della cessione del compendioaziendale dall’originaria contraente [OSCURATO:PERSONA] di Credito CooperativoIrpina alla [OSCURATO:PERSONA], avendo idue istituti di credito sedi diverse, situate nell’ambito di distinticircondari di Tribunale, e facendosi quindi questione della concretaoperatività di una clausola convenzionale che fissava la competenzaper controversie tra le parti con riferimento al circondario “nella cuigiurisdizione si trova la sede legale della [OSCURATO:PERSONA]”, come recita laclausola contrattuale medesima.Orbene, il problema è già stato affrontato da questa Corte, laquale ha enunciato il principio per cui, in caso di cessione delcontratto per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausoladerogatoria della competenza territoriale, che individua il foroesclusivamente competente nel luogo dove ha sede una delle partidel contratto medesimo (in quel caso il concedente in un contratto diconcessione) deve intendersi riferita alla diversa sede legale delcontraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato allaconservazione dell'originario equilibrio negoziale (Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 12396 del 24/06/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.20754 del 2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4308 del 2021).A tale principio questa Corte intende dare continuità, ribadendoche, qualora un contratto contenga una clausola derogatoria dellacompetenza territoriale, la quale venga ad individuare il foroesclusivamente competente nel luogo dove ha sede una delle partidel contratto medesimo, il subentro, per effetto di cessionedell’azienda o di un suo ramo, e quindi nella posizione contrattuale, diun diverso soggetto viene a comportare che la clausola contrattualedeve trovare applicazione con riferimento, a questo punto, allaSez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa sede della parte subentrata, assumendo il rinvio contenutonella previsione contrattuale carattere mobile e non fisso.Esito, questo, che trova, del resto, giustificazione non solo nelleesigenze di conservazione dell'originario equilibrio negoziale, già inprecedenza richiamate da questa Corte, ma nell’ulterioreconsiderazione per cui, per effetto della modifica soggettiva dellaparte contrattuale, ben può cessare qualsiasi collegamento delle partidel contratto con l’ambito territoriale cui si riferiva originariamente laclausola, venendo quindi radicalmente meno la stessa esigenza dicollegare il contenzioso insorto tra le parti a quell’ambito, laddoveuna interpretazione della previsione negoziale come contenente unrinvio mobile viene a salvaguardare le esigenze funzionali che eranoalla base della pattuizione della clausola medesima.5.

In conclusione, deve essere dichiarata la competenzaterritoriale del Tribunale di Benevento a conoscere della presentecontroversia e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve esserecassata e la causa deve essere rimessa, per la decisione sui motivi diappello ulteriori rispetto a quello concernente la competenza, allaCorte di appello di Napoli, in diversa composizione, con termine per lariassunzione della lite, fissato come in dispositivo.6.

La statuizione sulle spese è rimessa al giudice del meritodavanti al quale prosegue il giudizio.

P.Q.MLa Corte,dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Benevento;per l’effetto cassa la sentenza impugnata;rimette le parti innanzi alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto aquello sulla competenza;Sez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026fissa per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla pubblicazione del presente provvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 10P.Q.MLa Corte,dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Benevento;per l’effetto cassa la sentenza impugnata;rimette le parti innanzi alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto aquello sulla competenza;Sez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026fissa per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla pubblicazione del presente provvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15868/2025 R.G. propostoMETAL [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAlberto Gava unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3222/2025depositata il 20/06/2025.esaminate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella personadel [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dicompetenza del Tribunale di Benevento con rimessione degli attidavanti alla Corte d’Appello di Napoli per la decisione delle questioninon trattate;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Napoli n. 32222/2025, pubblicata in data 20 giugno2025, la quale, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Benevento n. 1686/2021, pubblicata in data 25 agosto2021, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale diBenevento a conoscere la controversia tra le parti, fissando termineper la riassunzione innanzi il Tribunale di Avellino.2. L’odierna ricorrente aveva convenuto la [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Benevento riferendodi aver stipulato un contratto di conto corrente con la [OSCURATO:PERSONA] diCredito [OSCURATO:PERSONA] – del cui ramo di azienda l’odiernacontroricorrente si era resa cessionaria – e contestando l’applicazionedi anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti ed interessi superiorial tasso soglia di legge.Sez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026Aveva quindi chiesto di rideterminare il saldo del conto medesimoe di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle sommeillegittimamente addebitate.Si era costituita la [OSCURATO:PERSONA] FLUMERIeccependo in via preliminare l’incompetenza del Tribunale diBenevento in virtù dell’operatività della clausola – contenuta nelcontratto di conto corrente – che stabiliva la competenza esclusivadell’autorità giudiziaria nel cui ambito era collocata la sede legaledella [OSCURATO:PERSONA] medesima.Il Tribunale di Benevento, espletata consulenza tecnica d’ufficio,aveva accolto la domanda della società, rideterminando il saldo delconto corrente nella misura di € 131.959,92 in attivo, mentre avevadisatteso l’eccezione di incompetenza, rilevando che il contratto diconto corrente contenente la clausola era stato prodotto solo in corsodi causa.3. La Corte d’appello ha esaminato in primo luogo il motivo digravame con il quale l’odierna controricorrente veniva a dolersi delmancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale,osservando, in sintesi, che:− il contratto di conto corrente concluso tra l’odierna ricorrentee la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avente sede inMontemiletto (AV), in data 18 aprile 2005, stabiliva, all’art.15.2 delle condizioni generali di contratto, che “per ognicontroversia che potesse sorgere tra il Correntista e la bancaè competente in via esclusiva l’[OSCURATO:PERSONA] nella cuigiurisdizione si trova la sede legale della [OSCURATO:PERSONA]”;− successivamente la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] erastata sottoposta ad amministrazione straordinaria, e laBANCA [OSCURATO:PERSONA] si era resaSez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026cessionaria del compendio aziendale della banca irpina,acquisendo tutte le attività e passività facenti capo allacedente;− [OSCURATO:PERSONA] avevatuttavia sede in Flumeri, rientrante nel circondario delTribunale di Benevento;− la tesi del Tribunale – secondo il quale l’eccezione diincompetenza tempestivamente sollevata andava disattesa inquanto la [OSCURATO:PERSONA], nonostante le richieste della correntista,non aveva fornito la copia del contratto – non meritavacondivisione in quanto la sussistenza della clausola di derogadella competenza territoriale risultava incontestata tra le partiin virtù della produzione di un estratto di contratto correnteriproducente la clausola in questione, non rilevando che iltesto completo del contratto fosse stato o meno prodotto sindall’instaurazione del giudizio o successivamente;− era da escludere che la cessione del compendio aziendalevenisse ad incidere sull’applicazione della clausola,determinando lo spostamento di competenza dal Tribunalenel cui circondario era situata la sede della [OSCURATO:PERSONA] di CreditoCooperativo Irpina – Avellino – al Tribunale nel cuicircondario era situata la sede dell’odierna controricorrente –Benevento - dovendosi invece ritenere che la competenzafosse invece rimasta fissata con riferimento alla sede dellaBanca di [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA] stipulante eciò perché, diversamente opinando, da un lato si sarebbedeterminato un effetto di “ambulatorietà” della competenzamedesima; dall’altro, sarebbero state pregiudicate leesigenze di tutela del correntista quale contraente debole,Sez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026esponendo quest’ultimo alla traslazione della competenzaterritoriale in circondari potenzialmente remoti.4. Al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso la [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte concludendoper l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza delTribunale di Benevento con rimessione degli atti davanti alla Corted’Appello di Napoli per la decisione delle questioni non trattate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “Sulla erroneavalutazione degli atti di causa – inefficacia probatoria del documentoprodotto dalla banca con la comparsa di costituzione (vd. verbale diudienza del 07/02/2018 R.G. 4518/17) a seguito del formaledisconoscimento. Violazione delle norme processuali sulla sollevataeccezione preliminare di incompetenza per territorio – violazione efalsa applicazione di norme di diritto in materia di competenzaterritoriale – Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 - 19 - 28 –29 – 38 c.p.c., art. 2719 c.c., art.117 del d.l.gs.385/1993 ed art. 183c.p.c., in relazione all’art.360, I comma n. 2 e 3 c.p.c.”.Argomenta, in particolare, il ricorso che l’eccezione diincompetenza territoriale era stata sollevata dall’odiernacontroricorrente sulla base della produzione di una copia fotostaticadel contratto parzialmente oscurata ed oggetto di immediatoSez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026disconoscimento, con la conseguenza che lo stesso non valeva acostituire elemento a suffragio dell’eccezione stessa.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, nn. 2 e 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19,28, 29, 38 c.p.c. e 2558 c.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territorialeavrebbe erroneamente ritenuto che la clausola di deroga del foroterritorialmente competente determinasse la competenza esclusivanel circondario della sede della banca originariamente stipulante eche la successiva cessione del ramo d'azienda non potesse incidere sutale pattuizione.Deduce per contro la ricorrente che, a seguito della cessione,l’odierna controricorrente era divenuta parte del contratto anche aifini dell’applicazione della clausola relativa alla competenzaterritoriale, con la conseguenza che la clausola contenuta nelcontratto di conto corrente doveva essere riferita alla sede legaledell’odierna controricorrente.2. Preliminarmente, deve essere dichiarata l’ammissibilità delregolamento di competenza proposto avverso una decisione dellaCorte d’appello.Come recentemente osservato da questa Corte (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 22343 del 02/08/2025), in questo caso il rimedioprevisto dall’art. 42 c.p.c. rappresenta infatti l’unico strumentoimpugnatorio (in tal senso, «necessario») esperibile avverso lasentenza che statuisca esclusivamente sulla competenza, “e tantoanche se una pronuncia del genere sia stata emessa in grado diappello, in riforma di una decisione di prime cure riguardante anche ilmerito: l’art. 42 cod. proc. civ. non opera infatti distinzioni trasentenze di primo e di secondo grado (Cass. 28/02/2020, n. 5516;Sez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Cass. 10/07/2017, n. 17025)” (cfr. altresì Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 16089 del 18/06/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33443 del17/12/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 9356 del 11/06/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n.5221 del 12/04/2002).3. Il primo profilo sollevato con il ricorso risulta infondato, sol chesi consideri che le deduzioni svolte dalla ricorrente neppure siconfrontano con la ratio espressa dalla Corte territoriale, nelmomento in cui la stessa ha ritenuto che la produzione solo parzialedel contratto non valesse a superare il fatto che, in quella produzione,era possibile rilevare la presenza della clausola e che la stessa nonera oggetto di adeguata contestazione, avendo l’odierna ricorrentesviluppato una contestazione a verbale a carattere generico.Va, del resto, richiamato il principio per cui, ai fini della decisionesull'eccezione di incompetenza per territorio, fondata su una clausolacontrattuale di deroga alla competenza per territorio, non rileva lacircostanza che una delle parti abbia negato che il contrattocontenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo laquestione di competenza essere risolta, ai sensi dell'art. 38, quartocomma, c.p.c. sulla base delle risultanze emergenti dagli attiintroduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012).Ne consegue che le contestazioni mosse dall’odierna ricorrente inordine al documento sul quale l’eccezione si veniva a fondare, inalcun modo avrebbero potuto precludere l’impiego del documentomedesimi ai fini della valutazione della competenza territoriale.4. Fondato e meritevole di accoglimento è, invece, il secondoprofilo sollevato con il ricorso.Sez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Si rammenta, ancora una volta, che la tematica della competenzaterritoriale si è venuta a porre a causa della cessione del compendioaziendale dall’originaria contraente [OSCURATO:PERSONA] di Credito CooperativoIrpina alla [OSCURATO:PERSONA], avendo idue istituti di credito sedi diverse, situate nell’ambito di distinticircondari di Tribunale, e facendosi quindi questione della concretaoperatività di una clausola convenzionale che fissava la competenzaper controversie tra le parti con riferimento al circondario “nella cuigiurisdizione si trova la sede legale della [OSCURATO:PERSONA]”, come recita laclausola contrattuale medesima.Orbene, il problema è già stato affrontato da questa Corte, laquale ha enunciato il principio per cui, in caso di cessione delcontratto per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausoladerogatoria della competenza territoriale, che individua il foroesclusivamente competente nel luogo dove ha sede una delle partidel contratto medesimo (in quel caso il concedente in un contratto diconcessione) deve intendersi riferita alla diversa sede legale delcontraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato allaconservazione dell'originario equilibrio negoziale (Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 12396 del 24/06/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.20754 del 2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4308 del 2021).A tale principio questa Corte intende dare continuità, ribadendoche, qualora un contratto contenga una clausola derogatoria dellacompetenza territoriale, la quale venga ad individuare il foroesclusivamente competente nel luogo dove ha sede una delle partidel contratto medesimo, il subentro, per effetto di cessionedell’azienda o di un suo ramo, e quindi nella posizione contrattuale, diun diverso soggetto viene a comportare che la clausola contrattualedeve trovare applicazione con riferimento, a questo punto, allaSez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa sede della parte subentrata, assumendo il rinvio contenutonella previsione contrattuale carattere mobile e non fisso.Esito, questo, che trova, del resto, giustificazione non solo nelleesigenze di conservazione dell'originario equilibrio negoziale, già inprecedenza richiamate da questa Corte, ma nell’ulterioreconsiderazione per cui, per effetto della modifica soggettiva dellaparte contrattuale, ben può cessare qualsiasi collegamento delle partidel contratto con l’ambito territoriale cui si riferiva originariamente laclausola, venendo quindi radicalmente meno la stessa esigenza dicollegare il contenzioso insorto tra le parti a quell’ambito, laddoveuna interpretazione della previsione negoziale come contenente unrinvio mobile viene a salvaguardare le esigenze funzionali che eranoalla base della pattuizione della clausola medesima.5. In conclusione, deve essere dichiarata la competenzaterritoriale del Tribunale di Benevento a conoscere della presentecontroversia e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve esserecassata e la causa deve essere rimessa, per la decisione sui motivi diappello ulteriori rispetto a quello concernente la competenza, allaCorte di appello di Napoli, in diversa composizione, con termine per lariassunzione della lite, fissato come in dispositivo.6. La statuizione sulle spese è rimessa al giudice del meritodavanti al quale prosegue il giudizio.Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Regolamento dicompetenzaALESSANDRA [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereSILVIA VITRO’ - ConsigliereMAURA CAPRIOLI - ConsigliereUd. 11/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15868/2025 R.G. propostoMETAL [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAlberto Gava unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3222/2025depositata il 20/06/2025.esaminate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella personadel [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dicompetenza del Tribunale di Benevento con rimessione degli attidavanti alla Corte d’Appello di Napoli per la decisione delle questioninon trattate;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Napoli n. 32222/2025, pubblicata in data 20 giugno2025, la quale, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Benevento n. 1686/2021, pubblicata in data 25 agosto2021, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale diBenevento a conoscere la controversia tra le parti, fissando termineper la riassunzione innanzi il Tribunale di Avellino.2. L’odierna ricorrente aveva convenuto la [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Benevento riferendodi aver stipulato un contratto di conto corrente con la [OSCURATO:PERSONA] diCredito [OSCURATO:PERSONA] – del cui ramo di azienda l’odiernacontroricorrente si era resa cessionaria – e contestando l’applicazionedi anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti ed interessi superiorial tasso soglia di legge.Sez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026Aveva quindi chiesto di rideterminare il saldo del conto medesimoe di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle sommeillegittimamente addebitate.Si era costituita la [OSCURATO:PERSONA] FLUMERIeccependo in via preliminare l’incompetenza del Tribunale diBenevento in virtù dell’operatività della clausola – contenuta nelcontratto di conto corrente – che stabiliva la competenza esclusivadell’autorità giudiziaria nel cui ambito era collocata la sede legaledella [OSCURATO:PERSONA] medesima.Il Tribunale di Benevento, espletata consulenza tecnica d’ufficio,aveva accolto la domanda della società, rideterminando il saldo delconto corrente nella misura di € 131.959,92 in attivo, mentre avevadisatteso l’eccezione di incompetenza, rilevando che il contratto diconto corrente contenente la clausola era stato prodotto solo in corsodi causa.3. La Corte d’appello ha esaminato in primo luogo il motivo digravame con il quale l’odierna controricorrente veniva a dolersi delmancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale,osservando, in sintesi, che:− il contratto di conto corrente concluso tra l’odierna ricorrentee la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avente sede inMontemiletto (AV), in data 18 aprile 2005, stabiliva, all’art.15.2 delle condizioni generali di contratto, che “per ognicontroversia che potesse sorgere tra il Correntista e la bancaè competente in via esclusiva l’[OSCURATO:PERSONA] nella cuigiurisdizione si trova la sede legale della [OSCURATO:PERSONA]”;− successivamente la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] erastata sottoposta ad amministrazione straordinaria, e laBANCA [OSCURATO:PERSONA] si era resaSez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026cessionaria del compendio aziendale della banca irpina,acquisendo tutte le attività e passività facenti capo allacedente;− [OSCURATO:PERSONA] avevatuttavia sede in Flumeri, rientrante nel circondario delTribunale di Benevento;− la tesi del Tribunale – secondo il quale l’eccezione diincompetenza tempestivamente sollevata andava disattesa inquanto la [OSCURATO:PERSONA], nonostante le richieste della correntista,non aveva fornito la copia del contratto – non meritavacondivisione in quanto la sussistenza della clausola di derogadella competenza territoriale risultava incontestata tra le partiin virtù della produzione di un estratto di contratto correnteriproducente la clausola in questione, non rilevando che iltesto completo del contratto fosse stato o meno prodotto sindall’instaurazione del giudizio o successivamente;− era da escludere che la cessione del compendio aziendalevenisse ad incidere sull’applicazione della clausola,determinando lo spostamento di competenza dal Tribunalenel cui circondario era situata la sede della [OSCURATO:PERSONA] di CreditoCooperativo Irpina – Avellino – al Tribunale nel cuicircondario era situata la sede dell’odierna controricorrente –Benevento - dovendosi invece ritenere che la competenzafosse invece rimasta fissata con riferimento alla sede dellaBanca di [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA] stipulante eciò perché, diversamente opinando, da un lato si sarebbedeterminato un effetto di “ambulatorietà” della competenzamedesima; dall’altro, sarebbero state pregiudicate leesigenze di tutela del correntista quale contraente debole,Sez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026esponendo quest’ultimo alla traslazione della competenzaterritoriale in circondari potenzialmente remoti.4. Al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso la [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte concludendoper l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza delTribunale di Benevento con rimessione degli atti davanti alla Corted’Appello di Napoli per la decisione delle questioni non trattate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “Sulla erroneavalutazione degli atti di causa – inefficacia probatoria del documentoprodotto dalla banca con la comparsa di costituzione (vd. verbale diudienza del 07/02/2018 R.G. 4518/17) a seguito del formaledisconoscimento. Violazione delle norme processuali sulla sollevataeccezione preliminare di incompetenza per territorio – violazione efalsa applicazione di norme di diritto in materia di competenzaterritoriale – Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 - 19 - 28 –29 – 38 c.p.c., art. 2719 c.c., art.117 del d.l.gs.385/1993 ed art. 183c.p.c., in relazione all’art.360, I comma n. 2 e 3 c.p.c.”.Argomenta, in particolare, il ricorso che l’eccezione diincompetenza territoriale era stata sollevata dall’odiernacontroricorrente sulla base della produzione di una copia fotostaticadel contratto parzialmente oscurata ed oggetto di immediatoSez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026disconoscimento, con la conseguenza che lo stesso non valeva acostituire elemento a suffragio dell’eccezione stessa.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, nn. 2 e 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19,28, 29, 38 c.p.c. e 2558 c.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territorialeavrebbe erroneamente ritenuto che la clausola di deroga del foroterritorialmente competente determinasse la competenza esclusivanel circondario della sede della banca originariamente stipulante eche la successiva cessione del ramo d'azienda non potesse incidere sutale pattuizione.Deduce per contro la ricorrente che, a seguito della cessione,l’odierna controricorrente era divenuta parte del contratto anche aifini dell’applicazione della clausola relativa alla competenzaterritoriale, con la conseguenza che la clausola contenuta nelcontratto di conto corrente doveva essere riferita alla sede legaledell’odierna controricorrente.2. Preliminarmente, deve essere dichiarata l’ammissibilità delregolamento di competenza proposto avverso una decisione dellaCorte d’appello.Come recentemente osservato da questa Corte (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 22343 del 02/08/2025), in questo caso il rimedioprevisto dall’art. 42 c.p.c. rappresenta infatti l’unico strumentoimpugnatorio (in tal senso, «necessario») esperibile avverso lasentenza che statuisca esclusivamente sulla competenza, “e tantoanche se una pronuncia del genere sia stata emessa in grado diappello, in riforma di una decisione di prime cure riguardante anche ilmerito: l’art. 42 cod. proc. civ. non opera infatti distinzioni trasentenze di primo e di secondo grado (Cass. 28/02/2020, n. 5516;Sez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Cass. 10/07/2017, n. 17025)” (cfr. altresì Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 16089 del 18/06/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33443 del17/12/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 9356 del 11/06/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n.5221 del 12/04/2002).3. Il primo profilo sollevato con il ricorso risulta infondato, sol chesi consideri che le deduzioni svolte dalla ricorrente neppure siconfrontano con la ratio espressa dalla Corte territoriale, nelmomento in cui la stessa ha ritenuto che la produzione solo parzialedel contratto non valesse a superare il fatto che, in quella produzione,era possibile rilevare la presenza della clausola e che la stessa nonera oggetto di adeguata contestazione, avendo l’odierna ricorrentesviluppato una contestazione a verbale a carattere generico.Va, del resto, richiamato il principio per cui, ai fini della decisionesull'eccezione di incompetenza per territorio, fondata su una clausolacontrattuale di deroga alla competenza per territorio, non rileva lacircostanza che una delle parti abbia negato che il contrattocontenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo laquestione di competenza essere risolta, ai sensi dell'art. 38, quartocomma, c.p.c. sulla base delle risultanze emergenti dagli attiintroduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012).Ne consegue che le contestazioni mosse dall’odierna ricorrente inordine al documento sul quale l’eccezione si veniva a fondare, inalcun modo avrebbero potuto precludere l’impiego del documentomedesimi ai fini della valutazione della competenza territoriale.4. Fondato e meritevole di accoglimento è, invece, il secondoprofilo sollevato con il ricorso.Sez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Si rammenta, ancora una volta, che la tematica della competenzaterritoriale si è venuta a porre a causa della cessione del compendioaziendale dall’originaria contraente [OSCURATO:PERSONA] di Credito CooperativoIrpina alla [OSCURATO:PERSONA], avendo idue istituti di credito sedi diverse, situate nell’ambito di distinticircondari di Tribunale, e facendosi quindi questione della concretaoperatività di una clausola convenzionale che fissava la competenzaper controversie tra le parti con riferimento al circondario “nella cuigiurisdizione si trova la sede legale della [OSCURATO:PERSONA]”, come recita laclausola contrattuale medesima.Orbene, il problema è già stato affrontato da questa Corte, laquale ha enunciato il principio per cui, in caso di cessione delcontratto per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausoladerogatoria della competenza territoriale, che individua il foroesclusivamente competente nel luogo dove ha sede una delle partidel contratto medesimo (in quel caso il concedente in un contratto diconcessione) deve intendersi riferita alla diversa sede legale delcontraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato allaconservazione dell'originario equilibrio negoziale (Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 12396 del 24/06/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.20754 del 2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4308 del 2021).A tale principio questa Corte intende dare continuità, ribadendoche, qualora un contratto contenga una clausola derogatoria dellacompetenza territoriale, la quale venga ad individuare il foroesclusivamente competente nel luogo dove ha sede una delle partidel contratto medesimo, il subentro, per effetto di cessionedell’azienda o di un suo ramo, e quindi nella posizione contrattuale, diun diverso soggetto viene a comportare che la clausola contrattualedeve trovare applicazione con riferimento, a questo punto, allaSez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa sede della parte subentrata, assumendo il rinvio contenutonella previsione contrattuale carattere mobile e non fisso.Esito, questo, che trova, del resto, giustificazione non solo nelleesigenze di conservazione dell'originario equilibrio negoziale, già inprecedenza richiamate da questa Corte, ma nell’ulterioreconsiderazione per cui, per effetto della modifica soggettiva dellaparte contrattuale, ben può cessare qualsiasi collegamento delle partidel contratto con l’ambito territoriale cui si riferiva originariamente laclausola, venendo quindi radicalmente meno la stessa esigenza dicollegare il contenzioso insorto tra le parti a quell’ambito, laddoveuna interpretazione della previsione negoziale come contenente unrinvio mobile viene a salvaguardare le esigenze funzionali che eranoalla base della pattuizione della clausola medesima.5. In conclusione, deve essere dichiarata la competenzaterritoriale del Tribunale di Benevento a conoscere della presentecontroversia e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve esserecassata e la causa deve essere rimessa, per la decisione sui motivi diappello ulteriori rispetto a quello concernente la competenza, allaCorte di appello di Napoli, in diversa composizione, con termine per lariassunzione della lite, fissato come in dispositivo.6. La statuizione sulle spese è rimessa al giudice del meritodavanti al quale prosegue il giudizio. P.Q.MLa Corte,dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Benevento;per l’effetto cassa la sentenza impugnata;rimette le parti innanzi alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto aquello sulla competenza;Sez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026fissa per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla pubblicazione del presente provvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 10P.Q.MLa Corte,dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Benevento;per l’effetto cassa la sentenza impugnata;rimette le parti innanzi alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto aquello sulla competenza;Sez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 15868/2025Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 7112/2026Data pubblicazione 25/03/2026fissa per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla pubblicazione del presente provvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 15868/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 10
Sentenza Cassazione n. 07112/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris