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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19995/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 183/RG. 4647 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per i delitti di resistenza (capi a e d), lesioni aggravate (capo b) ed interruzione di pubblico servizio (capo c); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso (limitato al capo d relativo al delitto di resistenza ai danni dei pubblici ufficiali) inammissibile perché fondato su motivi generici in quanto la frase rivolta da Ghammam agli operanti "la prossima volta che vi vedo, vi ammazzo con la pistola" ha un oggettivo contenuto minaccioso, come ritenuto dalla Corte di merito, tale da integrare il delitto accertato; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 183/RG. 4647 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per i delitti di resistenza (capi a e d), lesioni aggravate (capo b) ed interruzione di pubblico servizio (capo c); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso (limitato al capo d relativo al delitto di resistenza ai danni dei pubblici ufficiali) inammissibile perché fondato su motivi generici in quanto la frase rivolta da Ghammam agli operanti "la prossima volta che vi vedo, vi ammazzo con la pistola" ha un oggettivo contenuto minaccioso, come ritenuto dalla Corte di merito, tale da integrare il delitto accertato; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/
Sentenza Cassazione n. 19995/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris