CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1007-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1; - intimata - avverso la sentenza n. 1548/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Pie. 2021 n. 01007 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio ha "respinto" l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], coerede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1998, contro la sentenza della CTP di Roma con la quale era stato rigettato il ricorso originario avverso la cartella di pagamento per imposta di successione del menzionato de cuius, che l'Agenzia delle Entrate assumeva essere inerente a due distinti ruoli, emessi sulla base di avviso di liquidazione, con riferimento a dichiarazione integrativa, avendo invece la contribuente contestato la chiarezza della cartella in ordine alla motivazione dei ruoli; 2. la sentenza è stata resa dalla CTR quale giudice a cum questa Corte, con la ordinanza 13811/2018, aveva rinviato la causa a seguito di cassazione della sentenza n.4513/2016 con cui la CTR aveva erroneamente dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art.53 d.lgs. 546/92; 3. la CTR ha motivato la decisione di respingere l'appello dicendo che, come era dato evincere dalla sentenza dalla "CTP di Roma n.1634/15, acquisita agli atti e come affermato dalla parte nel ricorso per riassunzione", la contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione sotteso alla cartella cosicché "non è dato prendere in esame le questioni sollevate con l'atto di appello che attengono all'evidenza al merito della pretesa" e non a vizi propri della cartella; 4.Ia contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi; 5. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; 6. il ricorso risulta non essere stato notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso è rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art.53 del d.lgs. 546/92 in relazione all'art.111 Cost. e dell'art.360 c.p.c. n.3 e n.5". Nel corpo del motivo viene denunciata, in primo luogo, "l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo laddove i giudici di seconde cure si sono ancora una volta rifiutati di entrare nel merito in ordine a qualsivoglia decisione non esprimendo alcun argomento o valutazione giuridica sufficiente, accettabile e non contraddittorio sulla domanda principale del ricorso o su quella inerente alla dedotta inesistenza di una dichiarazione di successione presentata nel 2011 o quanto meno non abbiano commentato e non valutato minimamente i motivi di diritto per cui una dichiarazione ricevuta palesemente il 25.7.2008 n. 25 volume 601, la quale sarebbe stata mutata ... nella dichiarazione n.419 volume 990 (presumibilmente) del 7.2.2011 come peraltro diffusamente eccepito in primo grado con rifermento espresso alla inesistenza di dichiarazioni di successione integrative del Sig, [OSCURATO:PERSONA] successive al [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avendo preso in considerazione che l'avviso di liquidazione n.11/09990/000419/001 pervenuto in data ... si riferisse alla dichiarazione di successione numero 25 volume 601 presentata in data 25,7,2008...". Viene poi dalla ricorrente denunciata "l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo con conseguente nullità della sentenza impugnata deducibile ex art. 360 comma 5 c.p.c." per avere la CTR fatto riferimento alla sentenza della CTP di Roma 1634/2015 ed in particolare alla affermazione contenuta in questa sentenza secondo cui sarebbe stata presentata, in data 8.2.2011, una dichiarazione di successione "integrativa" da parte di un coerede laddove invece nessuna dichiarazione integrativa era in realtà mai stata presentata da alcun coerede" e "alla ricorrente non risulta di aver mai partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza 1634 del 2015". Nella parte finale del motivo, la contribuente riprende l'iniziale affermazione per cui la CTR avrebbe "in modo apodittico" rifiutato "un più approfondito esame delle questioni di fatto e di diritto sollevate sia in primo che in secondo grado"; 2. il motivo è inammissibile. Le due censure di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", formulate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sono, in relazione alla riformulazione di questo articolo applicabile ratione temporis e conseguente all'entrata in vigore del d.l. n.83 del 2012, art. 54, conv. dalla I. 134/2012, non più consentite. La disposizione nella detta formulazione prevede infatti che è denunciabile per cassazione I "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Né dette censure sono recuperabili ai sensi del disposto normativo da applicarsi, dato che esse, come risulta dal relativo tenore riportato al punto precedente, non sono riferite ad un "fatto" ossia ad uno specifico accadimento in senso storico-naturalistico (v. Cass. SU n. 8053/2014); 2. il secondo motivo di ricorso è rubricato "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all'art.111 Cost. e dell'art.360 c.p.c. n.4 con riferimento alla legge 248/2005, art. 7 del d.lgs. 546/1992 e all'art. 35 del d.P.R. 636/1972 e loro falsa applicazione". Nel corpo del motivo si legge: la commissione tributaria regionale "ha motivato la sua decisione sulla acquisizione delle sentenza definitiva n. 1634 del 2015 che secondo la commissione sarebbe stata asseritamente emessa in un precedente giudizio tra le parti. Fatto che tuttavia non risulta alla ricorrente". Si legge poi che "l'aver presuntivamente acquisito d'ufficio la sentenza della CTP n.1634/15 ...eccede i poteri istruttori come fatto arbitrariamente ed illegittimamente dai giudici della comrnistione regionale del Lazio i quali hanno contravvenuto, in materia di poteri istruttori, alle disposizioni della legge 248/2005, art. 7 del d.lgs. 546/1992 e art. 35 del d.P.R. 636/1972 esulando dai poteri istruttori conferiti loro. Ma c'è di più la ricorrente .. ha più volte ribadito che la presunta acquisizione delle sentenza delle CTP di Roma n.163472015 da parte della CTR Lazio non sia mai avvenuta come risulta provato dallo storico del registro generale della commissione tributaria regionale relativa al procedimento tributario rL 7410 forse 7409 o altro 2018, dal quale non risulta tale acquisizione agli atti di causa"; 3. il motivo è inammissibile in quanto contraddittorio. Da un lato, viene denunciato che la CTR avrebbe acquisito di propria iniziativa la sentenza della Cip di Roma n.1634/2015; dall'altro lato, viene detto che l'acquisizione non è mai avvenuta. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile che le censure individuino con chiarezza e in modo specifico (art.366 c.p.c.) i vizi prospettati (tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa dall'art. 360, comma 1, c.p.c.) non essendo altrimenti possibile alla Corte alcun sindacato; 4. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 5. data l'inammissibilità del ricorso resta superato il fatto c:he il ricorso non sia stato notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Configgerebbe in modo evidente con i principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo (artt. 97 e 111 Cost.) disporre l'integrazione del contraddittorio per poi giungere a dichiarare comunque l'inammissibilità del ricorso; 6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stess