CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )y9 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la detenzione frazionata in dosi di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e del denaro, in tempo di notte ed in attesa di raggiungere altro soggetto che lo attendeva tanto da chiamarlo nel frangente al telefono, deponeva univocamente per la destinazione a terzi della sostanza sequestrata; rilavato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello valorizzato i precedenti penali anche specifici del ricorrente che non avevano determinato alcun aumento per la recidiva in quanto non contestata, confutando la prospettata consegna spontanea dello stupefacente che, invero, è avvenuta in forma parziale e tale da non assumere valenza Significativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso