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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 18185/2025

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5873-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine delricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine del controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA], LAVIS, MEZZOCORONA E [OSCURATO:PERSONA].

COOP.; -intimati - avverso il DECRETO N. 513/2022 [OSCURATO:PERSONA] , depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 13/5/2025; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 5873 - Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5

1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto l’opposizione proposta dalla Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra ed ha, per l’effetto, ammesso l’istante allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione per i crediti dalla stessa vantati nei confronti della società fallita nella loro originaria consistenza.

1.2. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: - innanzitutto, che la società debitrice, come emerge dal decreto di omologazione del 18/7/2014, non si era espressamente assunta, nel concordato con cessione dei beni dalla stessa proposto,l’obbligo di provvedere al pagamento dei crediti nella misura del 24,95%, sul rilievo che tale percentuale, come emerge dalla memoria modificativa del piano del 10/3/2014, costituisce, in realtà, solo una “ragionevole … valutazione a carattere esclusivamente prognostico” e non una “percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio … vincolante” per la proponente che possa costituire “ il limite massivo dell’ammontare dei crediti da ammettere allo stato passivo”; - in secondo luogo cheil fallimento del la società debitrice era stato dichiarato senza la previa risoluzione del concordato preventivo propostodalla stess a e in precedenza omologato, sicché i suoi creditori possono insinuarsi allo stato passivo per l’intero importo del loro credito.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 28/1/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

1.5. La banca e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasteintimate.

1.6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 5873 - Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione de gli artt. 161, 180, 184 e 186 l.fall., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, in caso di fallimento dichiarato senza la previa risoluzione del concordato preventivo omologato, i crediti vantat i nei confronti del debitore possono essere ammessi allo stato passivo per l’intero importo del loro credito, senza, tuttavia, considerare che l ’ effetto obbligatorio del concordato preventivo nei confronti di tutti i creditori ha determinato la definitiva riduzione dell’ammontare delle pretese vantate dagli stessi nei confronti del debitore e che, di conseguenza, una volta dichiarato il fallimento di quest ’ ultimo senza la previa risoluzione del concordato preventivo, i crediti, una volta scaduto il termine previsto dall’art. 186 l.fall., possono essere ammessi al passivo soltanto nella misura residua alla falcidia già determinata dal concordato così come in precedenza omologato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1°, e 1363 c.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il concordato preventivo non contenesse una specifica manifestazione della volontà delle parti in ordine alla percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio omettendo, tuttavia, di considerare che, alla luce dell’accordo concordatario che si era formato tra la proponente ed i suoi creditori, quale emerge dalla proposta modificativa del 10/3/2014 e dai relativi allegati, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari ivi esposta, pari al 24,95%, era stata oggetto di un impegno vincolante da parte della debitrice.

2.3. Imotivi, da trattare congiuntamente, sono fondat i .

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che , in Ric. 2022n. 5873 - Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 tema d’insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, occorre distinguere: - se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile larisoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all’art. 184 l.fall., posto che l’attuazione del piano è resa impossibile per l’intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo,inevitabilmente lo rende irrealizzabile; - se, invece, il fallimento è stato dichiarato quando il termine per richiedere larisoluzione del concordato omologato era già scaduto , l’effetto di parziale esdebitazione non viene meno poiché, in siffatta ipotesi (al pari di quella in cui la relativa domanda sia stata rigettata), il debitore continua a essere obbligato all’adempimento delle obbligazioni così come derivanti dal piano (Cass. n. 1862 del 2024 , con espresso riferimento ad un concordato con cessione; Cass. n. 15862 del 2024 ; Cass. n. 12085 del 2020).

2.4. Il decreto impugnato non si è attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha ritenuto che i creditori della società fallita potevano insinuarsi al passivo per l’intero importo originariamente vantato sul mero rilievo che il fallimento della debitrice era stato dichiarato senza la previa risoluzione del concordato preventivo proposto dalla stessa e in precedenza omologato, senza, per contro, verificare, in fatto, così cadendo nel denunciato vizio di falsa applicazione degli artt. 184 e 186 l.fall., se tale fallimento era stato dichiarato quando era ancora possibile larisoluzione d el concordato preventivo ai sensi dell’art. 186 l.fall. ovvero se, al contrario, il fallimento erastato dichiarato quando (come, secondo quanto affermato dal ricorrente, sarebbe accaduto nel caso in esame: cfr. il ricorso, Ric. 2022n. 5873 - Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 p. 7 e 18) il termine per richiedere larisoluzione del concordato omologato era già scaduto.

Il ricorso dev’essere, dunque, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trento che, il differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trento che, il differente composizione, provvederà anch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5873-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine delricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine del controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA], LAVIS, MEZZOCORONA E [OSCURATO:PERSONA]. COOP.; -intimati - avverso il DECRETO N. 513/2022 [OSCURATO:PERSONA] , depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 13/5/2025; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 5873 - Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto l’opposizione proposta dalla Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra ed ha, per l’effetto, ammesso l’istante allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione per i crediti dalla stessa vantati nei confronti della società fallita nella loro originaria consistenza. 1.2. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: - innanzitutto, che la società debitrice, come emerge dal decreto di omologazione del 18/7/2014, non si era espressamente assunta, nel concordato con cessione dei beni dalla stessa proposto,l’obbligo di provvedere al pagamento dei crediti nella misura del 24,95%, sul rilievo che tale percentuale, come emerge dalla memoria modificativa del piano del 10/3/2014, costituisce, in realtà, solo una “ragionevole … valutazione a carattere esclusivamente prognostico” e non una “percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio … vincolante” per la proponente che possa costituire “ il limite massivo dell’ammontare dei crediti da ammettere allo stato passivo”; - in secondo luogo cheil fallimento del la società debitrice era stato dichiarato senza la previa risoluzione del concordato preventivo propostodalla stess a e in precedenza omologato, sicché i suoi creditori possono insinuarsi allo stato passivo per l’intero importo del loro credito. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 28/1/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. 1.5. La banca e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasteintimate. 1.6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 5873 - Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione de gli artt. 161, 180, 184 e 186 l.fall., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, in caso di fallimento dichiarato senza la previa risoluzione del concordato preventivo omologato, i crediti vantat i nei confronti del debitore possono essere ammessi allo stato passivo per l’intero importo del loro credito, senza, tuttavia, considerare che l ’ effetto obbligatorio del concordato preventivo nei confronti di tutti i creditori ha determinato la definitiva riduzione dell’ammontare delle pretese vantate dagli stessi nei confronti del debitore e che, di conseguenza, una volta dichiarato il fallimento di quest ’ ultimo senza la previa risoluzione del concordato preventivo, i crediti, una volta scaduto il termine previsto dall’art. 186 l.fall., possono essere ammessi al passivo soltanto nella misura residua alla falcidia già determinata dal concordato così come in precedenza omologato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1°, e 1363 c.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il concordato preventivo non contenesse una specifica manifestazione della volontà delle parti in ordine alla percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio omettendo, tuttavia, di considerare che, alla luce dell’accordo concordatario che si era formato tra la proponente ed i suoi creditori, quale emerge dalla proposta modificativa del 10/3/2014 e dai relativi allegati, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari ivi esposta, pari al 24,95%, era stata oggetto di un impegno vincolante da parte della debitrice. 2.3. Imotivi, da trattare congiuntamente, sono fondat i . Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che , in Ric. 2022n. 5873 - Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 tema d’insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, occorre distinguere: - se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile larisoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all’art. 184 l.fall., posto che l’attuazione del piano è resa impossibile per l’intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo,inevitabilmente lo rende irrealizzabile; - se, invece, il fallimento è stato dichiarato quando il termine per richiedere larisoluzione del concordato omologato era già scaduto , l’effetto di parziale esdebitazione non viene meno poiché, in siffatta ipotesi (al pari di quella in cui la relativa domanda sia stata rigettata), il debitore continua a essere obbligato all’adempimento delle obbligazioni così come derivanti dal piano (Cass. n. 1862 del 2024 , con espresso riferimento ad un concordato con cessione; Cass. n. 15862 del 2024 ; Cass. n. 12085 del 2020). 2.4. Il decreto impugnato non si è attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha ritenuto che i creditori della società fallita potevano insinuarsi al passivo per l’intero importo originariamente vantato sul mero rilievo che il fallimento della debitrice era stato dichiarato senza la previa risoluzione del concordato preventivo proposto dalla stessa e in precedenza omologato, senza, per contro, verificare, in fatto, così cadendo nel denunciato vizio di falsa applicazione degli artt. 184 e 186 l.fall., se tale fallimento era stato dichiarato quando era ancora possibile larisoluzione d el concordato preventivo ai sensi dell’art. 186 l.fall. ovvero se, al contrario, il fallimento erastato dichiarato quando (come, secondo quanto affermato dal ricorrente, sarebbe accaduto nel caso in esame: cfr. il ricorso, Ric. 2022n. 5873 - Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 p. 7 e 18) il termine per richiedere larisoluzione del concordato omologato era già scaduto. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trento che, il differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trento che, il differente composizione, provvederà anch
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