CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2017
Cassazione n. 36567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rapp resentat i e difesi da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] elettivam en te domiciliati presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 22; –ricorrente– [OSCURATO:PERSONA],società costituita negli [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Bologna, [OSCURATO:PERSONA],3 -controricorrente- Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 948 /2021 del 31.3.2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Intermediazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 21.4.2014 i ricorrenti convenivano in giudizio la banca statunitense [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]),chiedendone la condanna al risarcimento dei danni loro derivati in relazione all'acquisto tramite [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in L.C.A.) di obbligazioni Viatel in misura corrispondente all'importo da ciascuno corrisposto al momento dell'acquisto dei titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. I ricorrenti sostenevano che le banche avevano posto in essere comportamenti gravemente illegittimi nell'ambito dell'ideazione e della diffusione dei bond Viatelche il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere, con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; il programma di diffusione tra il pubblico dei risparmiatori di obbligazioni Viatel avrebbe avuto il solo fine di liberarsi dei titoli posseduti in previsione del dissesto dell'azienda telefonica emittente , poi effettivamente ammessa a distanza di soli 5 mesi dall'investimento al Chapter 11' una sorta di amministrazione straordinaria.In particolare l'emissione nel maggio del 2000 di un prestito obbligazionario Viatel con scadenza 15.3.2009 era stato organizzato da [OSCURATO:PERSONA],che assolveva anche alla funzione di [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di titoli non trattati su alcun mercato regolamentato.I titoli vennero alienati dai promotori di [OSCURATO:PERSONA] «con pressanti consigli e sollecitazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA]» che deteneva il 15% delle azioni dell'istituto e con la messa a disposizione dei promotori di [OSCURATO:PERSONA] di schede relative a Viatel, nel gergo le c.d. 'vetrine titoli'. I ricorrenti ribadivano che a gli investitori non venne fornita alcuna informazione sul rating dei titoli cui Moody's aveva assegnato un B3 e [OSCURATO:PERSONA] un B-sancendo la natura speculativa degli stessi, né informazioni sulle caratteristiche dell'emittente e del settore di investimento.Sostenevano, infine, che la dinamica dei fatti era assolutamente identica a quelladella "vendita di titoli Carrier 1 emessi da una società USA del nuovo mercato "; contenzioso deciso dal Tribunale di Milano con condanna, confermata in appello, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore degli investitori. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna rigettava la domanda.Su appello dei ricorrenti la Corte di Appello di Bologna con ordinanza del 9.1.2018 dichiarava l’appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. I ricorrenti ha nno presentato ricorso con un motivo e ha nno depositato memoriaex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto controricorso e ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Ha anche presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrentideducono: 1.V iolazione falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte avrebbe escluso che le parti abbiano fornito adeguata prova sulla condotta illecita delle convenute. I ricorrenti censurano anche la statuizione del tribunale sulla insussistenza del danno e del nesso eziologico.La censura non sarebbe di fatto perché la Corte di Appello non avrebbe dato il giusto rilievo ad un precedente giurisprudenziale di altra Corte di merito in materia di bond analoghi, emessi da società del nuovo mercato, proposti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La censura è inammissibile. Il ricorrente presenta nuovamente la sua ricostruzione dei fatti per dimostrare la condotta fraudolenta di [OSCURATO:PERSONA] o comunque il suo interesse ad agire per provare il nesso di causalità con il danno subito dai ricorrenti. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno escluso la responsabilità risarcitoria perché questa «deriverebbe dall’avere scientemente programmato in danno degli investitori la diffusione presso il pubblico delle obbligazioni Viatel per alleggerire il proprio portafoglio titoli ad alto rischio di default dell’ente emittente». Circostanza questa che ai sensi dell’art. 2043 c.c. doveva essere provata dai ricorrenti che si sono limitati a formulare una ipotesi sulla condotta del controricorrente «in ragione di meri elementi indiziari e in difetto di alcuna prova circostanziata e specificamente dedotta. Ipotesi, tra l’altro contraddetta nel merito anche in questa sede dalla controricorrente». E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ( cfr. anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).L’ulteriore censura sulla sussistenza del danno e del nesso eziologico riguarda profili del tutto ininfluenti in quanto assorbiti dal difetto di prova della commissione del fatto illecito. 2. Per quanto espresso , l’inammissibilità dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile e assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna i ricorrent i principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24.12. 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i principali , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della