CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25990 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio "MFB Partners" in Roma, Viale G. Mazzini n. 114/A; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 512/05/18, depositata in data 10 febbraio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 13061/22/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato nei confronti della società, per l'anno 2011, Iva in relazione ad operazioni di noleggio di imbarcazioni ritenute non assoggettabili al regime di non imponibilità di cui all'art. 8-bis del d.P.R. n. 633/72; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73, per avere la CTR ritenuto - a fronte del contestato esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore dell'avviso di accertamento in questione - non necessaria l'allegazione della delega all'atto medesimo; -con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2 del d.lgs. n. 171/2005 e 8bis del d.P.R. n. 633/72, per avere la CTR ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicabilità del regime di non imponibilità di cui all'art. 8-bis del d.P.R. n. 633/72 nonostante la società avesse prodotto in giudizio documentazione idonea a comprovare l'utilizzazione finale delle imbarcazioni in questione ai fini commerciali; -il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; -quanto al contestato esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore, questa Corte ha affermato che "Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto, è onere dell'Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell'esistenza della delega in capo al delegato" (Cass. n. 22800 del 2015; Cass. n. 18350 del 2016; n. 6698/2020); -il principio è ampiamente condiviso da questa Corte, e ribadito in numerose pronunce, secondo cui, appunto: "L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato" e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia "quella del capo dell'ufficio titolare", ma di altro funzionario "incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio" (Cass. n. 14626 del 2000; Cass. n. 14195 del 2000, Cass. n. 17044 del 2013, Cass. n. 12781 del 2016, Cass. n. 19742 del 2012; Cass. n. 332 del 2016; Cass. n. 12781 del 2016; Cass. n. 14877 del 2016; Cass. n. 15781 del 2017; Cass. n. 5200 del 2018), "o l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva (cioè alla terza area funzionale dell'attuale sistema classificatorio del personale delle Agenzie fiscali"(Cass. n. 27871 e n. 27873 del 2018). E' stato, altresì, affermato che il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il dovere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio (Cass. n. 17400 del 2012); infatti, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, atto della P.A. a rilevanza esterna, da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità dall'art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass. n. 14195 del 2000; Cass. n. 24492 del 2015); -la sanzione legale della nullità dell'avviso di accertamento trova giustificazione nel fatto che gli avvisi di accertamento costituiscono la più ampia e complessa espressione del potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, sicchè la qualità professionale di chi emana l'atto costituisce una essenziale garanzia per il contribuente (Cass. n. 1874 del 2014; Cass. n. 22800 del 2015); -nella specifica materia dell'IVA, il d.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nel riferirsi, nel comma 1, ai modi stabiliti per le imposte dirette, richiama implicitamente il d.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi, anche il ridetto art. 42 sulla nullità dell'avviso di accertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (cfr., in materia di IVA, Cass. 10513/08, 18514/10 e 19379/12; n. 27871 del 2018); -nella fattispecie in esame in cui la contribuente aveva contestato la nullità dell'atto impositivo per difetto di delega alla sottoscrizione, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, in quanto lungi dal fare gravare sull'amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova della esistenza della delega, si è limitata ad affermare la irrilevanza della mancata allegazione della stessa all'atto impositivo; -in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza /tA impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione; Cosi deciso in Roma 23 fe