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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02910/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.347/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E CITTA' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]ATTORRE, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli,via A. Depretis, n. 51 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N415/2014 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, n.45; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite fra le parti; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa per intero le spese di lite fra le parti.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 28/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.347/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E CITTA' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]ATTORRE, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli,via A. Depretis, n. 51 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N415/2014 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, n.45; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite fra le parti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e compensa per intero le spese di lite fra le parti.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 28/
Decreto Cassazione n. 02910/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris