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CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 30968/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso 22184-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] N 14/2014, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] 1082 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2016 R.G.N. 3255/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 22184/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 285 del 2016, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato all'attuale parte ricorrente I pagamento di somme, in favore dell'INPGI, per contributi omessi e sanzioni in riferimento ai rapporti di lavoro intercorsi con alcuni giornalisti, formalizzati dalla società come collaboratori autonomi o redattori in base al CCNL grafici;

2. la Corte territoriale, all'esito delle emergenze istruttorie, riconosceva il rapporto di lavoro giornalistico, in applicazione del CNLG, argomentando anche dall'iscrizione ai relativo albo, respingendo la pretesa applicazione del CCNL grafici; commisurava, inoltre, la contribuzione alla maggiore retribuzione di fatto erogata, anziché al minimale, e, quanto ai contributi indebitamente versati all'INPS, rimarcava che la società non avesse allegato la mancata conoscenza dell'iscrizione dei collaboratori di cui al verbale ispettivo; 3 avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria/ al quale ha opposto difese l'INPGI, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA]

4. con i motivi di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere omesso la corte territoriale di richiamare le risultanze testimoniali (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 28 legge n. 69 del 1963 e 2697 cod.civ., per non avere mai contestato„ in causa ; di operare nel campo dell'editoria elettronica, dei videogame, dell'informatica e dell'home -entertainment attraverso ;a produzione di riviste periodiche e di siti internet di carattere tecnico scientifico taii da legittimare, come nella specie, la non applicazione del contratto collettivo giornalistico, in linea con la giurisprudenza di legittimità e dell'art. 28 che esclude l'obbligo di applicazione del contratto coiiettivo ai dipendenti (secondo motivo); violazione dell'art 116 egoe n. 388 del 2000, per non avere la Corte di merito evinto la buona fede proprio dalla documentata situazione della società in ordine al relativo settore di operatività (terzo motivo);

5. il ricorso è da rigettare;

6. il primo motivo, con il quale si lamenta, in realtà, un asserito vizio della motivazione in punto di fatto, è inammissibile per l'assorbente rilievo che, in virtù dei combinato disposto del novellato art. 360, n. 5 cod.proc.civ. e dell'art. 348-ter, commi 4 e 5 cod.proc.civ., il motivo previsto dall'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. non è spendibile in ipotesi di doppia pronuncia conforme di merito, come avvenuto nella presente controversia (cfr., fra le tante, Cass.13580/2015);

7. con il secondo motivo, pur deducendo plurimi profili di censura, si avversa, in effetti, la ricostruzione dei fatti e il riesame del merito come operati dalla Corte territoriale e si introduce questione di fatto nuova - la direzione di un giornale tecnico, professionale o scientifico, affidata a un non giornalista, iscritto negli elenchi speciali, a mente dell'art. 28 legge. 69 del 1963 - della quale non viene dato atto nella sentenza impugnata e dunque non risultata prospettata e accertata nei gradi di merito;

8. il terzo motivo, che palesa profili di inammissibilità perché non si confronta con il decisurn„ è comunque infondato per il rilievo secondo cui non può invocarsi il pagamento in buona fede al creditore apparente (nella specie l'INPS), con efficacia liberatoria, vertendosi in tema di erroneo inquadramento dei giornalisti e conseguente diritto dell'INPGI di pretendere contributi e sanzioni (Cass. nn. 22255 del 2021, 12897 del 2016, 18916 del 2012);

9. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

10. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento„Lki sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'uiteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 22184-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] N 14/2014, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] 1082 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2016 R.G.N. 3255/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22184/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 285 del 2016, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato all'attuale parte ricorrente I pagamento di somme, in favore dell'INPGI, per contributi omessi e sanzioni in riferimento ai rapporti di lavoro intercorsi con alcuni giornalisti, formalizzati dalla società come collaboratori autonomi o redattori in base al CCNL grafici; 2. la Corte territoriale, all'esito delle emergenze istruttorie, riconosceva il rapporto di lavoro giornalistico, in applicazione del CNLG, argomentando anche dall'iscrizione ai relativo albo, respingendo la pretesa applicazione del CCNL grafici; commisurava, inoltre, la contribuzione alla maggiore retribuzione di fatto erogata, anziché al minimale, e, quanto ai contributi indebitamente versati all'INPS, rimarcava che la società non avesse allegato la mancata conoscenza dell'iscrizione dei collaboratori di cui al verbale ispettivo; 3 avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria/ al quale ha opposto difese l'INPGI, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 4. con i motivi di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere omesso la corte territoriale di richiamare le risultanze testimoniali (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 28 legge n. 69 del 1963 e 2697 cod.civ., per non avere mai contestato„ in causa ; di operare nel campo dell'editoria elettronica, dei videogame, dell'informatica e dell'home -entertainment attraverso ;a produzione di riviste periodiche e di siti internet di carattere tecnico scientifico taii da legittimare, come nella specie, la non applicazione del contratto collettivo giornalistico, in linea con la giurisprudenza di legittimità e dell'art. 28 che esclude l'obbligo di applicazione del contratto coiiettivo ai dipendenti (secondo motivo); violazione dell'art 116 egoe n. 388 del 2000, per non avere la Corte di merito evinto la buona fede proprio dalla documentata situazione della società in ordine al relativo settore di operatività (terzo motivo); 5. il ricorso è da rigettare; 6. il primo motivo, con il quale si lamenta, in realtà, un asserito vizio della motivazione in punto di fatto, è inammissibile per l'assorbente rilievo che, in virtù dei combinato disposto del novellato art. 360, n. 5 cod.proc.civ. e dell'art. 348-ter, commi 4 e 5 cod.proc.civ., il motivo previsto dall'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. non è spendibile in ipotesi di doppia pronuncia conforme di merito, come avvenuto nella presente controversia (cfr., fra le tante, Cass.13580/2015); 7. con il secondo motivo, pur deducendo plurimi profili di censura, si avversa, in effetti, la ricostruzione dei fatti e il riesame del merito come operati dalla Corte territoriale e si introduce questione di fatto nuova - la direzione di un giornale tecnico, professionale o scientifico, affidata a un non giornalista, iscritto negli elenchi speciali, a mente dell'art. 28 legge. 69 del 1963 - della quale non viene dato atto nella sentenza impugnata e dunque non risultata prospettata e accertata nei gradi di merito; 8. il terzo motivo, che palesa profili di inammissibilità perché non si confronta con il decisurn„ è comunque infondato per il rilievo secondo cui non può invocarsi il pagamento in buona fede al creditore apparente (nella specie l'INPS), con efficacia liberatoria, vertendosi in tema di erroneo inquadramento dei giornalisti e conseguente diritto dell'INPGI di pretendere contributi e sanzioni (Cass. nn. 22255 del 2021, 12897 del 2016, 18916 del 2012); 9. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; 10. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento„Lki sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'uiteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1,
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