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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09556/2026

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enerale 9556/2026Data pubblicazione 14/04/2026i due soci hanno il 50% delle quote, non si comprende perché nonabbiano fatto la stessa scelta degli anni antecedenti pure per le san-zioni pecuniarie per l'anno d'imposta 2014?».3.

Le formule interrogative in cui sono costruite le due uniche involuteproposizioni sopra riportate escludono che possa parlarsi di un accer-tamento fattuale in relazione alla fattispecie concreta e la motivazione,sostanzialmente perplessa, non fornisce una base logica al dispositivodi conferma della sentenza di primo grado, né rispetta il minimo co-stituzionale.4.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se-condo, con il quale si deduce anche la violazione dell’art. 12, commi 5e 8, del d.lgs. 472/1997, per aver la CTR ammesso l’operatività delcumulo giuridico previsto per la continuazione degli illeciti tra le san-zioni del 2014 e quelle del 2011, 2012 e 2013, nonostante per questeultime le parti contribuenti avessero acceduto alla definizione agevo-lata di cui all’art. 16 del d.lgs. 472/1992.5.

La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo, di quello rimasto assorbito, e peril regolamento delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Piemonte, in diversa composizione, per ulteriore esame delprofilo, di quello rimasto assorbito, e per il regolamento delle spese dilite.Numero registro generale 7827/2022Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 9556/2026Data pubblicazione 14/04/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026Il PresidenteTania Hmeljak

enerale 9556/2026Data pubblicazione 14/04/2026i due soci hanno il 50% delle quote, non si comprende perché nonabbiano fatto la stessa scelta degli anni antecedenti pure per le san-zioni pecuniarie per l'anno d'imposta 2014?».3. Le formule interrogative in cui sono costruite le due uniche involuteproposizioni sopra riportate escludono che possa parlarsi di un accer-tamento fattuale in relazione alla fattispecie concreta e la motivazione,sostanzialmente perplessa, non fornisce una base logica al dispositivodi conferma della sentenza di primo grado, né rispetta il minimo co-stituzionale.4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se-condo, con il quale si deduce anche la violazione dell’art. 12, commi 5e 8, del d.lgs. 472/1997, per aver la CTR ammesso l’operatività delcumulo giuridico previsto per la continuazione degli illeciti tra le san-zioni del 2014 e quelle del 2011, 2012 e 2013, nonostante per questeultime le parti contribuenti avessero acceduto alla definizione agevo-lata di cui all’art. 16 del d.lgs. 472/1992.5. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo, di quello rimasto assorbito, e peril regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Piemonte, in diversa composizione, per ulteriore esame delprofilo, di quello rimasto assorbito, e per il regolamento delle spese dilite.Numero registro generale 7827/2022Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 9556/2026Data pubblicazione 14/04/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026Il PresidenteTania Hmeljak
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