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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33246/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna con la sentenza in epigrafe indicata confermava la decisione del Tribunale di Parma, ufficio Giudice per le indagini preliminari con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati di resistenza a p.u. lesioni e truffa tentata e condannato alla pena di giustizia.

2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e la dosimetria sanzionatoria, determinata in sostanziale eccessività.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattava di un delitto particolarmente insidioso quanto al tentativo di truffa architettato e posto in essere con raggiri verso una persona anziana.

Non colgono, pertanto, nel segno né i rilievi in ordine alla grossolanità della condotta di specie né quelli che hanno fatto leva sulla recidiva e sulla sua considerazione.

La pena è dunque correttamente determinata e il motivo di ricorso opera una indebita critica di merito sanzionatorio, rimettendo alla Corte di legittimità una valutazione inammissibile in questa sede.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ilt:SZMI ffilislia=5=bistzethd:=12:6~N., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Ottortft spese processuali e 61:35grennriunt9 della somma di 3.000,00 euroìTTa Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna con la sentenza in epigrafe indicata confermava la decisione del Tribunale di Parma, ufficio Giudice per le indagini preliminari con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati di resistenza a p.u. lesioni e truffa tentata e condannato alla pena di giustizia. 2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e la dosimetria sanzionatoria, determinata in sostanziale eccessività. 3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattava di un delitto particolarmente insidioso quanto al tentativo di truffa architettato e posto in essere con raggiri verso una persona anziana. Non colgono, pertanto, nel segno né i rilievi in ordine alla grossolanità della condotta di specie né quelli che hanno fatto leva sulla recidiva e sulla sua considerazione. La pena è dunque correttamente determinata e il motivo di ricorso opera una indebita critica di merito sanzionatorio, rimettendo alla Corte di legittimità una valutazione inammissibile in questa sede. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ilt:SZMI ffilislia=5=bistzethd:=12:6~N., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Ottortft spese processuali e 61:35grennriunt9 della somma di 3.000,00 euroìTTa Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
Sentenza Cassazione n. 33246/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris