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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39374/2021

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ossesso ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 7068-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], SCUTERI [OSCURATO:PERSONA] e COSTANTINO Ro- salia, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 13; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di Manlio C:ostantino; - intimata - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1870/2016 pubblicata il 12 ottobre 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con sentenza depositata il 24 marzo 2010, il Tribunale di Pa- lermo rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., diretta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto ac- quisto per usucapione, in capo agli attori, dell'immobile, intestato alla convenuta, sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 45; riget- tava, inoltre, la domanda riconvenzionale, intesa alla risoluzione del contratto di comodato intercorso, a dire della società convenuta, tra [OSCURATO:PERSONA], originario proprietario del bene e dante causa di quest'ultima, e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla condanna degli attori alla restituzione delle due unità immobiliari, dagli stessi fisicamente unificate a formare un appartamento, ai pagamento dell'indennità di occupazione e al risarcimento del danno per mancata vendita dei beni occupati; dichiarava le spese di lite interamente compensate tra gli at- tori, la società convenuta e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., volontariamente intervenuta nel processo in adesione alle richieste della convenuta, quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della Im- mobiliare GI.CO.S., garantita da ipoteca sugli immobili in contesta- zione.

2. - La Corte d'appello di Palermo, con sentenza resa pubblica me- diante deposito in cancelleria il 12 ottobre 2016, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- stantino, ponendo a carico degli appellanti le spese del grado sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA], quest'ultima quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - 2 - A tale esito la Corte territoriale è pervenuta dopo avere escluso che [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari abbiano mai acquistato il pos- sesso ad usucapionem dell'immobile, che è stato dal primo legittima- mente detenuto, ma solo fino al momento dell'alienazione del bene alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], perché consentitogli dal proprietario [OSCURATO:PERSONA].

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello France- sco Costantino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno pro- posto ricorso, con atto notificato il 10 marzo 2017, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di pro- curatore speciale della [OSCURATO:PERSONA].

4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

5. - In prossimità della camera di consiglio i ricorrenti e la contro- ricorrente hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo i ricorrenti censurano "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.".

Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe travisato la qualificazione del rapporto tra Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], definendolo impropriamente come comodato immobiliare.

La circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA]- tino fosse presente alle riunioni condominiali alle quali interveniva [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietario dell'immobile in que- stione, configurerebbe un atto che esclude la signoria di [OSCURATO:PERSONA]- stantino sullo stesso e non potrebbe che porsi in opposizione rispetto alla sua qualità di proprietario.

Ad avviso dei ricorrenti, il possesso uti dominus di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari si configurerebbe fin dall'origine come esclusivo ed escludente la titolarità di qualsiasi altro diritto sul bene.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia posseduto 9)(1 - 3 - il bene fin dalla sua costruzione per destinazione del padre [OSCURATO:PERSONA] assolverebbe pienamente alla presunzione di possesso pre- scritta dal primo comma dell'art. 1141 cod. civ.

La Corte d'appello - si dolgono i ricorrenti - avrebbe interpretato in modo erroneo e parziale le dichiarazioni dei testimoni, i quali avrebbero confermato che Fran- cesco Costantino era da tutti pacificamente riconosciuto come proprie- tario del bene, in primis dal suo stesso genitore, che interveniva alle riunioni condominiali come proprietario di altre unità immobiliari affe- renti allo stesso complesso.

La Corte d'appello avrebbe omesso di af- frontare la questione concernente il pagamento degli emolumenti con- dominiali straordinari e il pagamento delle imposte gravanti sul pro- prietario dell'immobile.

D'altra parte, definendo il rapporto tra Giu- seppe e [OSCURATO:PERSONA] come comodato, sarebbe del tutto in- comprensibile l'inerzia più che ventennale della [OSCURATO:SOCIETA].

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1158 e 1308 cod. civ. ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. sulla interversione del possesso.

Secondo i ricorrenti, l'inequivoca e palese esternazione, nei confronti del proprietario apparente, della volontà del detentore di utilizzare il bene come proprio, legittima l'interversione del possesso in suo favore.

La condotta posta in essere per più di un cinquantennio da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata caratterizzata da plurimi, nonché puntuali e ripetuti, atti di esternazione della volontà di utilizzare il bene come unico e incontestato proprietario.

In particolare - deducono i ricorrenti - la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in assem- blea, e la qualificazione dello stesso come condomino in seno alla me- desima, era riscontrabile dal padre, nonché facilmente rilevabile al mo- mento della lettura dei deliberati condominiali, sicché ben potrebbe qualificarsi come inequivoca e palese esternazione, nei confronti del proprietario apparente, della volontà del detentore di utilizzare il bene come proprio. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pagato oneri con- dominiali di natura pacificamente e segnatamente straordinaria, in- compatibili con la figura del mero detentore.

2. - Entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.

Essi sono infondati e, in parte, inammissibili.

2.1. - Priva di fondamento è, innanzitutto, la doglianza rivolta a censurare la sentenza della Corte d'appello là dove questa ha escluso che nella specie ricorrano i presupposti per l'applicazione della presun- zione di possesso in favore di [OSCURATO:PERSONA].

A tale conclusione la Corte di Palermo è giunta sul rilievo, in fatto, che il godimento del bene da parte di [OSCURATO:PERSONA] ebbe inizio perché consentitogli dal padre, [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'immobile, e dopo avere sottolineato l'assenza, nella concreta fatti- specie, di un atto negoziale di trasferimento della proprietà dell'immo- bile dal padre al figlio.

Così decidendo, i giudici d'appello si sono attenuti al principio, co- stante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la presunzione di possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art.1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, in tal caso occorrendo, per la trasforma- zione della detenzione in possesso, un mutamento del titolo (Cass., Sez.

II, 15 marzo 2005, n. 5551; Cass., Sez.

VI-2, 4 luglio 2011, n. 14593; Cass., Sez.

II, 24 novembre 2020, n. 26688).

In questa prospettiva, si appalesa non pertinente la censura con cui si addebita alla sentenza impugnata di avere "travisato la qualifica- zione del rapporto tra Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], definendolo impropriamente come comodato immobiliare", di essersi limitata a pre- cisare "che tale negozio non necessita della forma scritta" e di non u/t, avere considerato "l'inerzia più che ventennale della [OSCURATO:PERSONA].co.s.".

Infatti, ciò che rileva nella presente controversia è stabilire se sia configurabile, in capo al ricorrente, la presunzione di possesso utile ad usucapionem: presunzione che la Corte d'appello ha correttamente ri- tenuto non applicabile nella specie, avendo ravvisato nella relazione di fatto con la cosa da parte di [OSCURATO:PERSONA] una detenzione, per- ché l'avvio della relazione di quest'ultimo con l'alloggio era da indivi- duarsi nella concessione in godimento da parte del suo genitore, pro- prietario dell'immobile.

In ogni caso, la censura sul travisamento dell'inquadramento nella figura del comodato del rapporto tra Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], appare meramente assertiva.

2.2. - Ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 cod. civ., chi ha cominciato ad avere la detenzione della cosa comodata, non può ac- quistare il possesso ad usucapionem senza prima avere mutato, me- diante una interversio possessionis, la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corri- spondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà (Cass., Sez.

II, 16 marzo 2006, n. 5854).

Il mutamento della detenzione in possesso, in particolare, non può conseguire al mero compimento di atti corrispon- denti all'esercizio della proprietà, anche se compiuti animo possidendi, essendo a tale fine necessario che tali atti si traducano in opposizione contro il possessore, rendendo esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intende far cessare il godimento nomine alieno, - 6 - Ìì vantando per sé il diritto esercitato (Cass., Sez.

II, 8 settembre 1986, n. 5466; Cass., Sez.

H, 14 ottobre 2014, n. 21690).

L'interversione nel possesso, cioè, deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus deti- nendi dell'animus rem sibi habendi (Cass., Sez.

I, 20 dicembre 2016, n. 26327; Cass., Sez.

II, 24 novembre 2020, n. 26688, cit.).

La Corte di Palermo, attenendosi ai suindicati principi di diritto, ha escluso che sia stata dimostrata l'interversione.

Secondo la Corte territoriale, la circostanza dell'intervento di Fran- cesco Costantino, in sede di assemblee di condominio, quale proprie- tario del bene in oggetto, ed il fatto che, nelle stesse assemblee, sia intervenuto [OSCURATO:PERSONA] come proprietario di altre unità im- mobiliari inserite nello stesso complesso, dimostrano, non il muta- mento del titolo, ossia il compimento di attività in opposizione al pro- prietario, ma che il figlio Francesco ha continuato a godere della mate- riale disponibilità del bene di proprietà del padre Giuseppe con la con- sapevolezza e la non opposizione di quest'ultimo.

In relazione, quindi, alla circostanza' dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni assembleari alla presenza del padre, occorre rilevare che il dato è stato esaminato dalla Corte palermitana, sicché non sussiste il vizio di omesso esame.

E neppure sussiste il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, perché la circostanza è stata valutata in base al principio che richiede, affinché si abbia interversio possessionis, una manifestazione este- riore, rivolta contro il possessore.

In sostanza, la Corte d'appello ha correttamente escluso la confi- gurabilità, in quelle partecipazioni alle riunioni assembleari, di una ini- ziativa appropriativa dell'alloggio da parte del detentore.

Infine, non appare decisivo, trattandosi di atti non idonei a dimo- strare il mutamento della detenzione in possesso, il denunciato omesso esame, da parte della Corte d'appello: (a) del pagamento, da parte del ricorrente, di oneri condominiali straordinari e di imposte gravanti sul proprietario dell'immobile; (b) della circostanza che l'atto di trasferi- mento dell'immobile sia stato stipulato dal procuratore speciale del venditore [OSCURATO:PERSONA].

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soc- combenza.

4. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.500, di cui euro 5.300 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 1 5 % e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ossesso ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 7068-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], SCUTERI [OSCURATO:PERSONA] e COSTANTINO Ro- salia, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 13; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di Manlio C:ostantino; - intimata - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1870/2016 pubblicata il 12 ottobre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza depositata il 24 marzo 2010, il Tribunale di Pa- lermo rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., diretta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto ac- quisto per usucapione, in capo agli attori, dell'immobile, intestato alla convenuta, sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 45; riget- tava, inoltre, la domanda riconvenzionale, intesa alla risoluzione del contratto di comodato intercorso, a dire della società convenuta, tra [OSCURATO:PERSONA], originario proprietario del bene e dante causa di quest'ultima, e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla condanna degli attori alla restituzione delle due unità immobiliari, dagli stessi fisicamente unificate a formare un appartamento, ai pagamento dell'indennità di occupazione e al risarcimento del danno per mancata vendita dei beni occupati; dichiarava le spese di lite interamente compensate tra gli at- tori, la società convenuta e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., volontariamente intervenuta nel processo in adesione alle richieste della convenuta, quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della Im- mobiliare GI.CO.S., garantita da ipoteca sugli immobili in contesta- zione. 2. - La Corte d'appello di Palermo, con sentenza resa pubblica me- diante deposito in cancelleria il 12 ottobre 2016, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- stantino, ponendo a carico degli appellanti le spese del grado sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA], quest'ultima quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - 2 - A tale esito la Corte territoriale è pervenuta dopo avere escluso che [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari abbiano mai acquistato il pos- sesso ad usucapionem dell'immobile, che è stato dal primo legittima- mente detenuto, ma solo fino al momento dell'alienazione del bene alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], perché consentitogli dal proprietario [OSCURATO:PERSONA]. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello France- sco Costantino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno pro- posto ricorso, con atto notificato il 10 marzo 2017, sulla base di due motivi. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di pro- curatore speciale della [OSCURATO:PERSONA]. 4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 5. - In prossimità della camera di consiglio i ricorrenti e la contro- ricorrente hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo i ricorrenti censurano "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.". Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe travisato la qualificazione del rapporto tra Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], definendolo impropriamente come comodato immobiliare. La circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA]- tino fosse presente alle riunioni condominiali alle quali interveniva [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietario dell'immobile in que- stione, configurerebbe un atto che esclude la signoria di [OSCURATO:PERSONA]- stantino sullo stesso e non potrebbe che porsi in opposizione rispetto alla sua qualità di proprietario. Ad avviso dei ricorrenti, il possesso uti dominus di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari si configurerebbe fin dall'origine come esclusivo ed escludente la titolarità di qualsiasi altro diritto sul bene. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia posseduto 9)(1 - 3 - il bene fin dalla sua costruzione per destinazione del padre [OSCURATO:PERSONA] assolverebbe pienamente alla presunzione di possesso pre- scritta dal primo comma dell'art. 1141 cod. civ. La Corte d'appello - si dolgono i ricorrenti - avrebbe interpretato in modo erroneo e parziale le dichiarazioni dei testimoni, i quali avrebbero confermato che Fran- cesco Costantino era da tutti pacificamente riconosciuto come proprie- tario del bene, in primis dal suo stesso genitore, che interveniva alle riunioni condominiali come proprietario di altre unità immobiliari affe- renti allo stesso complesso. La Corte d'appello avrebbe omesso di af- frontare la questione concernente il pagamento degli emolumenti con- dominiali straordinari e il pagamento delle imposte gravanti sul pro- prietario dell'immobile. D'altra parte, definendo il rapporto tra Giu- seppe e [OSCURATO:PERSONA] come comodato, sarebbe del tutto in- comprensibile l'inerzia più che ventennale della [OSCURATO:SOCIETA]. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1158 e 1308 cod. civ. ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. sulla interversione del possesso. Secondo i ricorrenti, l'inequivoca e palese esternazione, nei confronti del proprietario apparente, della volontà del detentore di utilizzare il bene come proprio, legittima l'interversione del possesso in suo favore. La condotta posta in essere per più di un cinquantennio da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata caratterizzata da plurimi, nonché puntuali e ripetuti, atti di esternazione della volontà di utilizzare il bene come unico e incontestato proprietario. In particolare - deducono i ricorrenti - la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in assem- blea, e la qualificazione dello stesso come condomino in seno alla me- desima, era riscontrabile dal padre, nonché facilmente rilevabile al mo- mento della lettura dei deliberati condominiali, sicché ben potrebbe qualificarsi come inequivoca e palese esternazione, nei confronti del proprietario apparente, della volontà del detentore di utilizzare il bene come proprio. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pagato oneri con- dominiali di natura pacificamente e segnatamente straordinaria, in- compatibili con la figura del mero detentore. 2. - Entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione. Essi sono infondati e, in parte, inammissibili. 2.1. - Priva di fondamento è, innanzitutto, la doglianza rivolta a censurare la sentenza della Corte d'appello là dove questa ha escluso che nella specie ricorrano i presupposti per l'applicazione della presun- zione di possesso in favore di [OSCURATO:PERSONA]. A tale conclusione la Corte di Palermo è giunta sul rilievo, in fatto, che il godimento del bene da parte di [OSCURATO:PERSONA] ebbe inizio perché consentitogli dal padre, [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'immobile, e dopo avere sottolineato l'assenza, nella concreta fatti- specie, di un atto negoziale di trasferimento della proprietà dell'immo- bile dal padre al figlio. Così decidendo, i giudici d'appello si sono attenuti al principio, co- stante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la presunzione di possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art.1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, in tal caso occorrendo, per la trasforma- zione della detenzione in possesso, un mutamento del titolo (Cass., Sez. II, 15 marzo 2005, n. 5551; Cass., Sez. VI-2, 4 luglio 2011, n. 14593; Cass., Sez. II, 24 novembre 2020, n. 26688). In questa prospettiva, si appalesa non pertinente la censura con cui si addebita alla sentenza impugnata di avere "travisato la qualifica- zione del rapporto tra Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], definendolo impropriamente come comodato immobiliare", di essersi limitata a pre- cisare "che tale negozio non necessita della forma scritta" e di non u/t, avere considerato "l'inerzia più che ventennale della [OSCURATO:PERSONA].co.s.". Infatti, ciò che rileva nella presente controversia è stabilire se sia configurabile, in capo al ricorrente, la presunzione di possesso utile ad usucapionem: presunzione che la Corte d'appello ha correttamente ri- tenuto non applicabile nella specie, avendo ravvisato nella relazione di fatto con la cosa da parte di [OSCURATO:PERSONA] una detenzione, per- ché l'avvio della relazione di quest'ultimo con l'alloggio era da indivi- duarsi nella concessione in godimento da parte del suo genitore, pro- prietario dell'immobile. In ogni caso, la censura sul travisamento dell'inquadramento nella figura del comodato del rapporto tra Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], appare meramente assertiva. 2.2. - Ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 cod. civ., chi ha cominciato ad avere la detenzione della cosa comodata, non può ac- quistare il possesso ad usucapionem senza prima avere mutato, me- diante una interversio possessionis, la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corri- spondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà (Cass., Sez. II, 16 marzo 2006, n. 5854). Il mutamento della detenzione in possesso, in particolare, non può conseguire al mero compimento di atti corrispon- denti all'esercizio della proprietà, anche se compiuti animo possidendi, essendo a tale fine necessario che tali atti si traducano in opposizione contro il possessore, rendendo esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intende far cessare il godimento nomine alieno, - 6 - Ìì vantando per sé il diritto esercitato (Cass., Sez. II, 8 settembre 1986, n. 5466; Cass., Sez. H, 14 ottobre 2014, n. 21690). L'interversione nel possesso, cioè, deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus deti- nendi dell'animus rem sibi habendi (Cass., Sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26327; Cass., Sez. II, 24 novembre 2020, n. 26688, cit.). La Corte di Palermo, attenendosi ai suindicati principi di diritto, ha escluso che sia stata dimostrata l'interversione. Secondo la Corte territoriale, la circostanza dell'intervento di Fran- cesco Costantino, in sede di assemblee di condominio, quale proprie- tario del bene in oggetto, ed il fatto che, nelle stesse assemblee, sia intervenuto [OSCURATO:PERSONA] come proprietario di altre unità im- mobiliari inserite nello stesso complesso, dimostrano, non il muta- mento del titolo, ossia il compimento di attività in opposizione al pro- prietario, ma che il figlio Francesco ha continuato a godere della mate- riale disponibilità del bene di proprietà del padre Giuseppe con la con- sapevolezza e la non opposizione di quest'ultimo. In relazione, quindi, alla circostanza' dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni assembleari alla presenza del padre, occorre rilevare che il dato è stato esaminato dalla Corte palermitana, sicché non sussiste il vizio di omesso esame. E neppure sussiste il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, perché la circostanza è stata valutata in base al principio che richiede, affinché si abbia interversio possessionis, una manifestazione este- riore, rivolta contro il possessore. In sostanza, la Corte d'appello ha correttamente escluso la confi- gurabilità, in quelle partecipazioni alle riunioni assembleari, di una ini- ziativa appropriativa dell'alloggio da parte del detentore. Infine, non appare decisivo, trattandosi di atti non idonei a dimo- strare il mutamento della detenzione in possesso, il denunciato omesso esame, da parte della Corte d'appello: (a) del pagamento, da parte del ricorrente, di oneri condominiali straordinari e di imposte gravanti sul proprietario dell'immobile; (b) della circostanza che l'atto di trasferi- mento dell'immobile sia stato stipulato dal procuratore speciale del venditore [OSCURATO:PERSONA]. 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soc- combenza. 4. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.500, di cui euro 5.300 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 1 5 % e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 39374/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris