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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11402/2026

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ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.28, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Ric. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.3803/2019 depositata il 25/09/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del primomotivo di ricorso, assorbito il secondo.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti;1.

Il Tribunale di Verona ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] di ServizioSociale (di seguito ICISS) di pagare a [OSCURATO:PERSONA] e DanielaMarazzina la somma di euro 8866 oltre accessori a titolo direstituzione delle somme dovute a seguito della sentenza dellaCorte d'appello di Venezia n. 670 del 12 luglio 2016.2.

ICISS proponeva opposizione a decreto ingiuntivoaffermando che la somma ingiunta col decreto non era dovutapoiché la sentenza della Corte d'appello aveva rideterminato ilcredito dovuto in via equitativa in euro 3000 e dunque l'opponentedoveva restituire solo euro 1799 già corrisposti e non euro

8.866.3. I convenuti opposti contestavano gli assunti ed eccepivanol'invalidità della procura perché rilasciata su foglio a parte nonnotificata unitamente all'atto oltre all'assenza di poteri certificatoriin capo al difensore.

Nel merito rilevavano che la Corte d'appelloaveva rideterminato il credito non rispetto a quanto indicato neldecreto ingiuntivo ma piuttosto rispetto alla somma originaria dellespese condominiali di euro 11.288 da cui era già stato detratto ildeposito cauzionale pari ad euro 6634.Ric. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/20264.

Il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione revocava ildecreto ingiuntivo e condannava gli opposti alle spese di lite.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appelloavverso la suddetta sentenza.6.

ICISS resisteva al gravame.7.

La Corte d'appello di Venezia rigettava l'appello.

In primoluogo, evidenziava che la procura alle liti poteva essere rilasciataanche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchéanteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

Nellaspecie, peraltro, dall'atto di citazione risultava l'indicazione giustaprocura sottoscritta dal presidente dottor [OSCURATO:PERSONA] cheverrà depositata con la costituzione in giudizio ai sensi dell'articolo125 c.c.

Dunque, risultava che la procura era già stata rilasciata edera stata depositata successivamente con la costituzione di giudiziocome previsto dall'articolo 125 del codice di procedura civile.L'autografia della sottoscrizione della parte era correttamentecertificata dal difensore, come risultato all'articolo 83 c.p.c. e, inogni caso, l'avvenuto deposito aveva regolarizzato la proposizionedell'opposizione come previsto dall'articolo 182 c.p.c. nellaformulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009.Quanto al merito, nell'opposizione la Corte d'appellorichiamava la sentenza n. 670 del 2016 della Corte d'appellomedesima evidenziando come non vi fosse nessuna domanda voltaad ottenere la rideterminazione delle spese condominiali, essendosvolte in quella sede solo le domande dirette alla declaratoria diinefficacia del decreto ingiuntivo che ordinava il pagamento dellasomma di euro 4654.

Di conseguenza la Corte aveva ridotto adRic. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026euro 3000 il credito originariamente portato al decreto monitoriosenza mai prendere in considerazione la somma di euro

11.288.8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base didue motivi.9. [OSCURATO:PERSONA] civici di servizio sociale (ICISS) ha resistito concontroricorso.10.

I ricorrenti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento delricorso.11.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delprimo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione degli artt. 641, 125 e 83 c.p.c. omesso, insufficienteed erroneo esame circa un fatto decisivo del giudizio.I ricorrenti in sede di appello avevano ribadito le eccezionipreliminari già formulate in primo grado secondo cui l'opposizioneal decreto ingiuntivo non era stata validamente presentata perchéil decreto ingiuntivo era stato notificato in data 14 marzo 2017 amezzo di posta certificata, mentre l'atto di opposizione notificato il19 aprile 2017 era privo di procura alle liti depositata solo con lacostituzione in giudizio del giorno 27 aprile.

La procura depositataera priva di data con conseguente impossibilità di accertare serilasciata prima o dopo il decorso di 40 giorni previsti dalla leggeper una valida opposizione.

Peraltro, il difensore non aveva il poteredi certificare l'autenticità della sottoscrizione della parte nonessendo la procura rilasciata a margine o in calce all'attoRic. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026processuale dovendosi invece autenticare dal notaio quandorilasciata con atto separato.

A parere della ricorrente la sentenzasarebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto efficaciasanante il deposito della procura essendo intervenuto quandooramai il decreto ingiuntivo era passato in giudicato.In ogni caso la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui harigettato l'eccezione della assenza dei poteri certificatori deldifensore essendo la procura rilasciata sul foglio a parte.

Pertanto,l'attività processuale doveva ritenersi tamquam non esset e senzaalcuna possibilità di sanatoria.1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.In primo luogo, deve affermarsi che è corretta l’affermazionedella Corte d’Appello circa il fatto che, in un caso come quello dispecie, la procura alle liti può essere rilasciata ex art. 125, secondocomma, c.p.c. anche dopo la notifica dell’atto di opposizione,purché prima della costituzione in giudizio.Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Poichél'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione,trova al riguardo applicazione la disposizione di cui all'art. 125,secondo comma, c.p.c., secondo cui la procura può essere rilasciatasuccessivamente alla notificazione dell'atto, purché anteriormentealla costituzione della parte rappresentata, atteso che tale regolanon opera soltanto nei procedimenti promossi con ricorso, in cui lacostituzione coincide istituzionalmente con il deposito del ricorsomedesimo. (Cass. Sez. 2, 30/01/2007, n. 1899, Rv. 594978 - 01).Di conseguenza è priva di fondamento la tesi del ricorrentesecondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,essendo previsto un preciso termine di decadenza per presentareRic. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026(validamente) la relativa domanda al Giudice, il deposito “sanante”della procura ai sensi dell’art. 125, c.p.c., se effettuato dopo ildecorso dei 40 gg. richiesti per la tempestiva opposizione, non èidoneo ad evitare il passaggio in giudicato del decreto.I ricorrenti pongono un’ulteriore censura riguardo il poterecertificatorio dell’autenticità della firma riconosciuto in capoall’avvocato dall’art. 83 c.p.c. e ritengono che tale potere nonsussista qualora la procura sia rilasciata dopo la notifica dell’atto aisensi dell’art. 125, secondo comma, c.p.c.Anche tale censura è infondata.

Per le ragioni di seguitoindicate, infatti, deve affermarsi che il suddetto potere sussisteanche quando la procura è rilasciata ex art. 125, secondo comma,c.p.c. purché nei modi previsti dall’art. 83, terzo comma, c.p.c..I ricorrenti si limitano ad affermare genericamente che eranecessaria l’autentica del notaio perché l’atto non rientrava traquelli di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c. senza chiarire il senso ditale affermazione e senza produrre alcuna documentazione.La controparte, invece, ha depositato la suddetta procura edall’esame della stessa - esame in ogni caso consentito, trattandosieventualmente di un error in procedendo - risulta che la firma conautentica della procura è stata apposta a margine della stessacitazione notificata.Deve dunque operarsi un’interpretazione del combinatodisposto degli art. 83, terzo comma, e 125, secondo comma, c.p.c..Tale ultima norma, come si è detto, prevede testualmente che:La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in dataposteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormentealla costituzione della parte rappresentata.Ric. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026Parte ricorrente a sostegno della sua tesi richiama unprecedente (Cass. Sez. 2, 26/11/2004, n. 22285, Rv. 578132 - 01)nel quale si è ritenuta invalida una procura rilasciatasuccessivamente alla notifica ex art. 125, secondo comma, c.p.c.perché il difensore non aveva il potere di autenticare la firma.In quel caso, tuttavia, la procura era stata rilasciata su unfoglio separato che non faceva corpo con l’atto.

Dunque, lafattispecie decisa con il precedente citato era del tutto diversa daquella oggetto del presente ricorso.Nella giurisprudenza più risalente, invece, si trovano dueprecedenti di segno opposto rispetto alla tesi del ricorrente.

In talioccasioni si è detto, infatti, che: La facoltà, riconosciuta dalsecondo comma dell'art 125 c.p.c. di rilasciare la procura aldifensore dopo la notifica dell'atto di citazione, purché prima dellacostituzione della parte rappresentata, può essere esercitata in unaqualsiasi delle forme previste dall'art 83 c.p.c. e, quindi, tanto conapposizione della procura stessa in calce o a margine della citazionecon l'autentica del difensore (Cass. Sez. 1, 26/08/1971, n. 2590,Rv. 353685 – 01; Cass. Sez. 3, 13/02/1970, n. 355, Rv. 345270 -01).Tale ultima interpretazione, condivisa dal Collegio, è in lineacon l’evoluzione della giurisprudenza in materia che, anchemediante il fondamentale apporto delle Sezioni Unite, ha affermatola necessità di un criterio interpretativo volto a favorire il diritto didifesa e l’accesso alla giustizia in un rapporto di fiducia con coloroche esercitano la professione legale.Ric. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026A tal proposito le Sezioni Unite hanno chiarito che, anche nelgiudizio di cassazione, il requisito della specialità della procura, dicui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede lacontestualità del relativo conferimento rispetto alla redazionedell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto cheessa sia congiunta, materialmente o mediante strumentiinformatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente allapubblicazione del provvedimento da impugnare e non siasuccessivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass. Sez.

U.,19/01/2024, n. 2075, Rv. 669833 - 01).Si è detto, infatti, che: “In tema di procura alle liti, a seguitodella riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, ilrequisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. comecondizione per la proposizione del ricorso per cassazione (delcontroricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dalcontenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che lafirma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, mamaterialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procuraredatta a margine o in calce allo stesso.Si rivela, dunque, essenziale, affinché l’avvocato possaspendere il potere di certificazione dell’autografia dellasottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, la“collocazione topografica” della procura rispetto all’atto cui lastessa accede.

E tanto si rinviene dalla stessa lettera della legge(art. 83 c.p.c.), la quale, per altro verso, non fa menzione delladata (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito diforma-contenuto della procura alle liti.Ric. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026Dunque, il potere-dovere che la disciplina generale dell’art. 83,terzo comma, c.p.c. attribuisce al difensore investe (e si esauriscenel) la certificazione della sottoscrizione autografa della procura daparte dal suo assistito, in ciò risolvendosi “l’oggetto e il perimetrodel potere certificatorio che al difensore è dato di esercitare”;potere certificatorio che, pertanto, “non sussiste … su un oggettodiverso e ulteriore” (così Cass., S.U., 19 novembre 2021, n.35466).In base a tali principi le Sezioni Unite hanno ritenuto che, aifini del valido conferimento della procura alle liti (anche) per ilgiudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (richiamato per ilcontroricorso dall’art. 370 c.p.c.), non è necessario che esso siacontestuale o successivo alla redazione dell'atto, non essendorichiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà dellaparte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momentostesso della sua formazione ovvero ex post.Con riferimento al ricorso per cassazione si è detto che nellafinestra temporale che va dalla pubblicazione del provvedimento daimpugnare alla notificazione del ricorso stesso la procura rilasciatasu foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalitàanalogica (come nel caso di specie) “si considera apposta in calce”al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacchél’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la“congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragionedi una operazione materiale di incorporazione (la “collocazionetopografica”) tra due atti che nascono tra loro separati.Calando i suddetti principi nella presente fattispecie, deveaffermarsi che nel caso di domanda proposta con citazione in primoRic. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026grado o in appello la finestra temporale entro la quale vale il poterecertificatorio del difensore è quella della costituzione, dovendosiapplicare l’art. 125, secondo comma, c.p.c.Risulta corretta pertanto l’affermazione che si legge insentenza secondo cui: l'autografia della sottoscrizione della parterisulta correttamente certificata dal difensore come risulta dall'art.83 c.p.c..

Quanto alla data la stessa risulta sicuramente anterioreal momento della costituzione il che è sufficiente a soddisfare ilrequisito di forma.In definitiva deve affermarsi il seguente principio di diritto: lafacoltà, riconosciuta dal secondo comma dell'art 125 c.p.c. dirilasciare la procura al difensore dopo la notifica dell'atto dicitazione, purché prima della costituzione della parterappresentata, può essere esercitata in una qualsiasi delle formepreviste dall'art 83 c.p.c., quindi, anche ai sensi del terzo comma,mediante apposizione della procura stessa in calce o a margine diuno degli atti ivi indicati o su un foglio separato che sia peròcongiunto materialmente all'atto cui si riferisce con l’autentica deldifensore.2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso,insufficiente, erroneo esame circa un fatto decisivo per il giudizio.La censura contesta la lettura della sentenza n. 670 del 2016operata dalla Corte d'appello in particolare la parte in cui, nel fareriferimento al complessivo importo rideterminato in euro 3000,considerava anche le altre spese condominiali in particolare lespese di pulizia delle scale e dell’ascensore.I ricorrenti premettono che il giudizio di opposizione a decretoingiuntivo è un vero e proprio giudizio di accertamento nel quale ilRic. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026giudice è investito dell'intera cognizione del rapporto controverso.Ciò tanto più in un caso come quello di specie, nel quale il decretosi riferisce a una somma residua del credito in discussione, perchédecurtata della caparra depositata all'inizio del rapporto.Dunque, il giudizio concluso con la sentenza n. 670 del 2016sarebbe chiaramente e pacificamente comprensivo sia dell'importooggetto del decreto che della caparra depositata a inizio rapporto equindi della somma complessiva di € 11.288.Peraltro, la Corte avrebbe tenuto presente il documentoprodotto nel giudizio di cognizione redatto e inviato dallacontroparte che conteneva il calcolo e i relativi criteri di computodelle spese condominiali posti a carico di tutti i condomini,sostituendo i criteri di calcolo basati sui millesimi con quellodell'effettivo utilizzo delle scale dell'ascensore.

Dunque,risulterebbe evidente che le cifre quantificate a carico dei ricorrentidovrebbero drasticamente ridursi con la conseguenza che i 3.000euro quantificati dalla Corte d'appello costituirebbero una sommamolto vicino per approssimazione equitativa alla cifra complessivadovuta in base al criterio dell'effettivo utilizzo delle parti comunidell'edificio.In realtà se il giudice di secondo grado avesse fatto realmenteriferimento non al credito complessivo ma all'importo residuo dieuro 4.005,00 richiesto nell'originale decreto avrebbe dovutocondannare la controparte a pagare la somma residua di euro1.799,00 cosa che invece non ha fatto richiamando anche neldispositivo l'importo complessivo di euro 3.000,00.2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.Ric. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026In primo lugo nel caso di doppia conforme il motivo di ricorsoproposto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.In secondo luogo, la censura contesta l’interpretazione dellasentenza della Corte d’Appello n. 670/2016 attività propria delgiudice di merito non sindacabile da questa Corte se non perviolazione dell’art. 2909 c.c.Peraltro, dalla lettura della sentenza emerge chiaramente cheoggetto del giudizio era soltanto la somma di € 4.654,00 di cui aldecreto ingiuntivo opposto in quel giudizio dagli odierni ricorrenti,sicché non ha alcun fondamento la tesi circa il fatto che quellasentenza si riferisse alla complessiva somma di euro 11.288,00.Deve confermarsi quanto detto nella sentenza impugnata dovesi legge che: [OSCURATO:PERSONA] (della precedente sentenza) aveva revocatoil decreto ingiuntivo di euro 4.564,00 ed aveva rideterminato ilcredito di ICISS in euro 3.000,00.

L’oggetto di quel giudizio diappello, (per il quale vi è efficacia di giudicato) come risulta dalleconclusioni ivi precisate dagli originari opponenti Marazzina eManfrini, era relativo all’infondatezza ed inefficacia del decretoingiuntivo opposto, nonché alla domanda riconvenzionale dicondanna di ICISS al pagamento dei costi sostenuti per ilmalfunzionamento del riscaldamento, per spese di trasloco e per ilrisarcimento dei danni sofferti dagli stessi per essere stati costrettia dare disdetta del contratto di locazione per colpa del locatore.

Lasuddetta domanda riconvenzionale era stata rigettata.In quel giudizio, pertanto, la Corte ha solo ridotto ad euro3.000,00 il credito originariamente portato dal decreto monitorio dieuro 4.654,00, senza prendere neppure in considerazione lasomma di euro 11.288,00.Ric. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026Deve ribadirsi, peraltro, che: Non sussiste il vizio di "extrapetita" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell' opposizione adecreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertarel'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, maanche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore inbase a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastatidall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette unasentenza di condanna di questi per somma anche minore rispettoa quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertarel'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia conricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titoloesecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda dirigetto dell'opposizione, esercita invece un'azione di condanna(Cass. Sez. 2, 27/12/2004, n. 24021, Rv. 579102 - 01).3.

Il ricorso è rigettato.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido traloro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 1500 più200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPAcome per legge;Ric. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 25 settembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2019 n.37445 sez.

S2 - ud. 25/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.28, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Ric. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.3803/2019 depositata il 25/09/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del primomotivo di ricorso, assorbito il secondo.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti;1. Il Tribunale di Verona ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] di ServizioSociale (di seguito ICISS) di pagare a [OSCURATO:PERSONA] e DanielaMarazzina la somma di euro 8866 oltre accessori a titolo direstituzione delle somme dovute a seguito della sentenza dellaCorte d'appello di Venezia n. 670 del 12 luglio 2016.2. ICISS proponeva opposizione a decreto ingiuntivoaffermando che la somma ingiunta col decreto non era dovutapoiché la sentenza della Corte d'appello aveva rideterminato ilcredito dovuto in via equitativa in euro 3000 e dunque l'opponentedoveva restituire solo euro 1799 già corrisposti e non euro 8.866.3. I convenuti opposti contestavano gli assunti ed eccepivanol'invalidità della procura perché rilasciata su foglio a parte nonnotificata unitamente all'atto oltre all'assenza di poteri certificatoriin capo al difensore. Nel merito rilevavano che la Corte d'appelloaveva rideterminato il credito non rispetto a quanto indicato neldecreto ingiuntivo ma piuttosto rispetto alla somma originaria dellespese condominiali di euro 11.288 da cui era già stato detratto ildeposito cauzionale pari ad euro 6634.Ric. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/20264. Il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione revocava ildecreto ingiuntivo e condannava gli opposti alle spese di lite.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appelloavverso la suddetta sentenza.6. ICISS resisteva al gravame.7. La Corte d'appello di Venezia rigettava l'appello. In primoluogo, evidenziava che la procura alle liti poteva essere rilasciataanche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchéanteriormente alla costituzione della parte rappresentata. Nellaspecie, peraltro, dall'atto di citazione risultava l'indicazione giustaprocura sottoscritta dal presidente dottor [OSCURATO:PERSONA] cheverrà depositata con la costituzione in giudizio ai sensi dell'articolo125 c.c. Dunque, risultava che la procura era già stata rilasciata edera stata depositata successivamente con la costituzione di giudiziocome previsto dall'articolo 125 del codice di procedura civile.L'autografia della sottoscrizione della parte era correttamentecertificata dal difensore, come risultato all'articolo 83 c.p.c. e, inogni caso, l'avvenuto deposito aveva regolarizzato la proposizionedell'opposizione come previsto dall'articolo 182 c.p.c. nellaformulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009.Quanto al merito, nell'opposizione la Corte d'appellorichiamava la sentenza n. 670 del 2016 della Corte d'appellomedesima evidenziando come non vi fosse nessuna domanda voltaad ottenere la rideterminazione delle spese condominiali, essendosvolte in quella sede solo le domande dirette alla declaratoria diinefficacia del decreto ingiuntivo che ordinava il pagamento dellasomma di euro 4654. Di conseguenza la Corte aveva ridotto adRic. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026euro 3000 il credito originariamente portato al decreto monitoriosenza mai prendere in considerazione la somma di euro 11.288.8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base didue motivi.9. [OSCURATO:PERSONA] civici di servizio sociale (ICISS) ha resistito concontroricorso.10. I ricorrenti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento delricorso.11. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delprimo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione degli artt. 641, 125 e 83 c.p.c. omesso, insufficienteed erroneo esame circa un fatto decisivo del giudizio.I ricorrenti in sede di appello avevano ribadito le eccezionipreliminari già formulate in primo grado secondo cui l'opposizioneal decreto ingiuntivo non era stata validamente presentata perchéil decreto ingiuntivo era stato notificato in data 14 marzo 2017 amezzo di posta certificata, mentre l'atto di opposizione notificato il19 aprile 2017 era privo di procura alle liti depositata solo con lacostituzione in giudizio del giorno 27 aprile. La procura depositataera priva di data con conseguente impossibilità di accertare serilasciata prima o dopo il decorso di 40 giorni previsti dalla leggeper una valida opposizione. Peraltro, il difensore non aveva il poteredi certificare l'autenticità della sottoscrizione della parte nonessendo la procura rilasciata a margine o in calce all'attoRic. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026processuale dovendosi invece autenticare dal notaio quandorilasciata con atto separato. A parere della ricorrente la sentenzasarebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto efficaciasanante il deposito della procura essendo intervenuto quandooramai il decreto ingiuntivo era passato in giudicato.In ogni caso la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui harigettato l'eccezione della assenza dei poteri certificatori deldifensore essendo la procura rilasciata sul foglio a parte. Pertanto,l'attività processuale doveva ritenersi tamquam non esset e senzaalcuna possibilità di sanatoria.1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.In primo luogo, deve affermarsi che è corretta l’affermazionedella Corte d’Appello circa il fatto che, in un caso come quello dispecie, la procura alle liti può essere rilasciata ex art. 125, secondocomma, c.p.c. anche dopo la notifica dell’atto di opposizione,purché prima della costituzione in giudizio.Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Poichél'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione,trova al riguardo applicazione la disposizione di cui all'art. 125,secondo comma, c.p.c., secondo cui la procura può essere rilasciatasuccessivamente alla notificazione dell'atto, purché anteriormentealla costituzione della parte rappresentata, atteso che tale regolanon opera soltanto nei procedimenti promossi con ricorso, in cui lacostituzione coincide istituzionalmente con il deposito del ricorsomedesimo. (Cass. Sez. 2, 30/01/2007, n. 1899, Rv. 594978 - 01).Di conseguenza è priva di fondamento la tesi del ricorrentesecondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,essendo previsto un preciso termine di decadenza per presentareRic. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026(validamente) la relativa domanda al Giudice, il deposito “sanante”della procura ai sensi dell’art. 125, c.p.c., se effettuato dopo ildecorso dei 40 gg. richiesti per la tempestiva opposizione, non èidoneo ad evitare il passaggio in giudicato del decreto.I ricorrenti pongono un’ulteriore censura riguardo il poterecertificatorio dell’autenticità della firma riconosciuto in capoall’avvocato dall’art. 83 c.p.c. e ritengono che tale potere nonsussista qualora la procura sia rilasciata dopo la notifica dell’atto aisensi dell’art. 125, secondo comma, c.p.c.Anche tale censura è infondata. Per le ragioni di seguitoindicate, infatti, deve affermarsi che il suddetto potere sussisteanche quando la procura è rilasciata ex art. 125, secondo comma,c.p.c. purché nei modi previsti dall’art. 83, terzo comma, c.p.c..I ricorrenti si limitano ad affermare genericamente che eranecessaria l’autentica del notaio perché l’atto non rientrava traquelli di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c. senza chiarire il senso ditale affermazione e senza produrre alcuna documentazione.La controparte, invece, ha depositato la suddetta procura edall’esame della stessa - esame in ogni caso consentito, trattandosieventualmente di un error in procedendo - risulta che la firma conautentica della procura è stata apposta a margine della stessacitazione notificata.Deve dunque operarsi un’interpretazione del combinatodisposto degli art. 83, terzo comma, e 125, secondo comma, c.p.c..Tale ultima norma, come si è detto, prevede testualmente che:La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in dataposteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormentealla costituzione della parte rappresentata.Ric. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026Parte ricorrente a sostegno della sua tesi richiama unprecedente (Cass. Sez. 2, 26/11/2004, n. 22285, Rv. 578132 - 01)nel quale si è ritenuta invalida una procura rilasciatasuccessivamente alla notifica ex art. 125, secondo comma, c.p.c.perché il difensore non aveva il potere di autenticare la firma.In quel caso, tuttavia, la procura era stata rilasciata su unfoglio separato che non faceva corpo con l’atto. Dunque, lafattispecie decisa con il precedente citato era del tutto diversa daquella oggetto del presente ricorso.Nella giurisprudenza più risalente, invece, si trovano dueprecedenti di segno opposto rispetto alla tesi del ricorrente. In talioccasioni si è detto, infatti, che: La facoltà, riconosciuta dalsecondo comma dell'art 125 c.p.c. di rilasciare la procura aldifensore dopo la notifica dell'atto di citazione, purché prima dellacostituzione della parte rappresentata, può essere esercitata in unaqualsiasi delle forme previste dall'art 83 c.p.c. e, quindi, tanto conapposizione della procura stessa in calce o a margine della citazionecon l'autentica del difensore (Cass. Sez. 1, 26/08/1971, n. 2590,Rv. 353685 – 01; Cass. Sez. 3, 13/02/1970, n. 355, Rv. 345270 -01).Tale ultima interpretazione, condivisa dal Collegio, è in lineacon l’evoluzione della giurisprudenza in materia che, anchemediante il fondamentale apporto delle Sezioni Unite, ha affermatola necessità di un criterio interpretativo volto a favorire il diritto didifesa e l’accesso alla giustizia in un rapporto di fiducia con coloroche esercitano la professione legale.Ric. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026A tal proposito le Sezioni Unite hanno chiarito che, anche nelgiudizio di cassazione, il requisito della specialità della procura, dicui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede lacontestualità del relativo conferimento rispetto alla redazionedell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto cheessa sia congiunta, materialmente o mediante strumentiinformatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente allapubblicazione del provvedimento da impugnare e non siasuccessivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass. Sez. U.,19/01/2024, n. 2075, Rv. 669833 - 01).Si è detto, infatti, che: “In tema di procura alle liti, a seguitodella riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, ilrequisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. comecondizione per la proposizione del ricorso per cassazione (delcontroricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dalcontenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che lafirma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, mamaterialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procuraredatta a margine o in calce allo stesso.Si rivela, dunque, essenziale, affinché l’avvocato possaspendere il potere di certificazione dell’autografia dellasottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, la“collocazione topografica” della procura rispetto all’atto cui lastessa accede. E tanto si rinviene dalla stessa lettera della legge(art. 83 c.p.c.), la quale, per altro verso, non fa menzione delladata (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito diforma-contenuto della procura alle liti.Ric. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026Dunque, il potere-dovere che la disciplina generale dell’art. 83,terzo comma, c.p.c. attribuisce al difensore investe (e si esauriscenel) la certificazione della sottoscrizione autografa della procura daparte dal suo assistito, in ciò risolvendosi “l’oggetto e il perimetrodel potere certificatorio che al difensore è dato di esercitare”;potere certificatorio che, pertanto, “non sussiste … su un oggettodiverso e ulteriore” (così Cass., S.U., 19 novembre 2021, n.35466).In base a tali principi le Sezioni Unite hanno ritenuto che, aifini del valido conferimento della procura alle liti (anche) per ilgiudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (richiamato per ilcontroricorso dall’art. 370 c.p.c.), non è necessario che esso siacontestuale o successivo alla redazione dell'atto, non essendorichiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà dellaparte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momentostesso della sua formazione ovvero ex post.Con riferimento al ricorso per cassazione si è detto che nellafinestra temporale che va dalla pubblicazione del provvedimento daimpugnare alla notificazione del ricorso stesso la procura rilasciatasu foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalitàanalogica (come nel caso di specie) “si considera apposta in calce”al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacchél’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la“congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragionedi una operazione materiale di incorporazione (la “collocazionetopografica”) tra due atti che nascono tra loro separati.Calando i suddetti principi nella presente fattispecie, deveaffermarsi che nel caso di domanda proposta con citazione in primoRic. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026grado o in appello la finestra temporale entro la quale vale il poterecertificatorio del difensore è quella della costituzione, dovendosiapplicare l’art. 125, secondo comma, c.p.c.Risulta corretta pertanto l’affermazione che si legge insentenza secondo cui: l'autografia della sottoscrizione della parterisulta correttamente certificata dal difensore come risulta dall'art.83 c.p.c.. Quanto alla data la stessa risulta sicuramente anterioreal momento della costituzione il che è sufficiente a soddisfare ilrequisito di forma.In definitiva deve affermarsi il seguente principio di diritto: lafacoltà, riconosciuta dal secondo comma dell'art 125 c.p.c. dirilasciare la procura al difensore dopo la notifica dell'atto dicitazione, purché prima della costituzione della parterappresentata, può essere esercitata in una qualsiasi delle formepreviste dall'art 83 c.p.c., quindi, anche ai sensi del terzo comma,mediante apposizione della procura stessa in calce o a margine diuno degli atti ivi indicati o su un foglio separato che sia peròcongiunto materialmente all'atto cui si riferisce con l’autentica deldifensore.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso,insufficiente, erroneo esame circa un fatto decisivo per il giudizio.La censura contesta la lettura della sentenza n. 670 del 2016operata dalla Corte d'appello in particolare la parte in cui, nel fareriferimento al complessivo importo rideterminato in euro 3000,considerava anche le altre spese condominiali in particolare lespese di pulizia delle scale e dell’ascensore.I ricorrenti premettono che il giudizio di opposizione a decretoingiuntivo è un vero e proprio giudizio di accertamento nel quale ilRic. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026giudice è investito dell'intera cognizione del rapporto controverso.Ciò tanto più in un caso come quello di specie, nel quale il decretosi riferisce a una somma residua del credito in discussione, perchédecurtata della caparra depositata all'inizio del rapporto.Dunque, il giudizio concluso con la sentenza n. 670 del 2016sarebbe chiaramente e pacificamente comprensivo sia dell'importooggetto del decreto che della caparra depositata a inizio rapporto equindi della somma complessiva di € 11.288.Peraltro, la Corte avrebbe tenuto presente il documentoprodotto nel giudizio di cognizione redatto e inviato dallacontroparte che conteneva il calcolo e i relativi criteri di computodelle spese condominiali posti a carico di tutti i condomini,sostituendo i criteri di calcolo basati sui millesimi con quellodell'effettivo utilizzo delle scale dell'ascensore. Dunque,risulterebbe evidente che le cifre quantificate a carico dei ricorrentidovrebbero drasticamente ridursi con la conseguenza che i 3.000euro quantificati dalla Corte d'appello costituirebbero una sommamolto vicino per approssimazione equitativa alla cifra complessivadovuta in base al criterio dell'effettivo utilizzo delle parti comunidell'edificio.In realtà se il giudice di secondo grado avesse fatto realmenteriferimento non al credito complessivo ma all'importo residuo dieuro 4.005,00 richiesto nell'originale decreto avrebbe dovutocondannare la controparte a pagare la somma residua di euro1.799,00 cosa che invece non ha fatto richiamando anche neldispositivo l'importo complessivo di euro 3.000,00.2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.Ric. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026In primo lugo nel caso di doppia conforme il motivo di ricorsoproposto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.In secondo luogo, la censura contesta l’interpretazione dellasentenza della Corte d’Appello n. 670/2016 attività propria delgiudice di merito non sindacabile da questa Corte se non perviolazione dell’art. 2909 c.c.Peraltro, dalla lettura della sentenza emerge chiaramente cheoggetto del giudizio era soltanto la somma di € 4.654,00 di cui aldecreto ingiuntivo opposto in quel giudizio dagli odierni ricorrenti,sicché non ha alcun fondamento la tesi circa il fatto che quellasentenza si riferisse alla complessiva somma di euro 11.288,00.Deve confermarsi quanto detto nella sentenza impugnata dovesi legge che: [OSCURATO:PERSONA] (della precedente sentenza) aveva revocatoil decreto ingiuntivo di euro 4.564,00 ed aveva rideterminato ilcredito di ICISS in euro 3.000,00. L’oggetto di quel giudizio diappello, (per il quale vi è efficacia di giudicato) come risulta dalleconclusioni ivi precisate dagli originari opponenti Marazzina eManfrini, era relativo all’infondatezza ed inefficacia del decretoingiuntivo opposto, nonché alla domanda riconvenzionale dicondanna di ICISS al pagamento dei costi sostenuti per ilmalfunzionamento del riscaldamento, per spese di trasloco e per ilrisarcimento dei danni sofferti dagli stessi per essere stati costrettia dare disdetta del contratto di locazione per colpa del locatore. Lasuddetta domanda riconvenzionale era stata rigettata.In quel giudizio, pertanto, la Corte ha solo ridotto ad euro3.000,00 il credito originariamente portato dal decreto monitorio dieuro 4.654,00, senza prendere neppure in considerazione lasomma di euro 11.288,00.Ric. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026Deve ribadirsi, peraltro, che: Non sussiste il vizio di "extrapetita" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell' opposizione adecreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertarel'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, maanche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore inbase a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastatidall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette unasentenza di condanna di questi per somma anche minore rispettoa quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertarel'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia conricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titoloesecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda dirigetto dell'opposizione, esercita invece un'azione di condanna(Cass. Sez. 2, 27/12/2004, n. 24021, Rv. 579102 - 01).3. Il ricorso è rigettato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido traloro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 1500 più200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPAcome per legge;Ric. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 37445/2019Numero sezionale 2337/2025Numero di raccolta generale 11402/2026Data pubblicazione 27/04/2026ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 25 settembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2019 n.37445 sez. S2 - ud. 25/09/2025
Decreto Cassazione n. 11402/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris