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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23702/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che — a dispetto dell'omogeneità delle violazioni commesse da [OSCURATO:PERSONA], peraltro in località tra loro non particolarmente distanti — la loro riconducibilità al medesimo disegno criminoso è, in radice, preclusa dall'amplissimo iato temporale tra le condotte già legate dal vincolo della continuazione, commesse, rispettivamente, nel 2011, nel 2012 e nel 2014, e quella consumata nell'aprile del 2017, ovvero a distanza di quasi tre anni dalla più recente di quelle pregresse ed in forza, evidentemente, di una distinta e sopravvenuta risoluzione criminosa; che la motivazione sottesa al provvedimento impugnato appare, dunque, esente da fratture razionali e coerente con il quadro normativo, secondo l'interpretazione sopra illustrata, perché valorizza un dato idoneo, di per sé, ad attestare la reciproca autonomia delle deliberazioni; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, si pone in una prospettiva di mera confutazione, che, nel rimarcare gli aspetti che uniscono le diverse manifestazioni criminali, non riesce a mettere in luce, nel provvedimento impugnato — che di essi ha tenuto conto, ritenendoli, tuttavia, recessivi rispetto al decorso di quasi un triennio tra i reati de quibus agitur — specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; che va, d'altro canto, notato come il segnalato distacco sia largamente superiore a quello che separa ciascuno dei reati per i quali altro giudice dell'esecuzione è pervenuto — peraltro all'esito di una valutazione priva, in questa sede, di effetto vincolante — a diversa conclusione; che, del resto, quel giudice dell'esecuzione aveva disatteso l'istanza ex art.671 cod. proc. pen. con riferimento ad altro episodio analogo, che precedeva il primo di quelli legati dal vincolo della continuazione in misura di quasi tre anni, corrispondente a quella valorizzata nel provvedimento qui impugnato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che — a dispetto dell'omogeneità delle violazioni commesse da [OSCURATO:PERSONA], peraltro in località tra loro non particolarmente distanti — la loro riconducibilità al medesimo disegno criminoso è, in radice, preclusa dall'amplissimo iato temporale tra le condotte già legate dal vincolo della continuazione, commesse, rispettivamente, nel 2011, nel 2012 e nel 2014, e quella consumata nell'aprile del 2017, ovvero a distanza di quasi tre anni dalla più recente di quelle pregresse ed in forza, evidentemente, di una distinta e sopravvenuta risoluzione criminosa; che la motivazione sottesa al provvedimento impugnato appare, dunque, esente da fratture razionali e coerente con il quadro normativo, secondo l'interpretazione sopra illustrata, perché valorizza un dato idoneo, di per sé, ad attestare la reciproca autonomia delle deliberazioni; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, si pone in una prospettiva di mera confutazione, che, nel rimarcare gli aspetti che uniscono le diverse manifestazioni criminali, non riesce a mettere in luce, nel provvedimento impugnato — che di essi ha tenuto conto, ritenendoli, tuttavia, recessivi rispetto al decorso di quasi un triennio tra i reati de quibus agitur — specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; che va, d'altro canto, notato come il segnalato distacco sia largamente superiore a quello che separa ciascuno dei reati per i quali altro giudice dell'esecuzione è pervenuto — peraltro all'esito di una valutazione priva, in questa sede, di effetto vincolante — a diversa conclusione; che, del resto, quel giudice dell'esecuzione aveva disatteso l'istanza ex art.671 cod. proc. pen. con riferimento ad altro episodio analogo, che precedeva il primo di quelli legati dal vincolo della continuazione in misura di quasi tre anni, corrispondente a quella valorizzata nel provvedimento qui impugnato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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