CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37035/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione e euro 200,00 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando violazione di legge e un vizio dell'apparato motivazionale, con un primo motivo, in ordine al denegato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra i fatti giudicati con sentenza n. 437/2020 emessa dal Tribunale di Palermo del 23.01.2020 e quelli dell'attuale procedimento; con un secondo motivo, in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, con un terzo motivo, in riferimento all'erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti. 3. I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Con riguardo al primo motivo, la Corte di merito ha fornito un'adeguata e logica motivazione in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270074 - 01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto di non poter riconoscere il vincolo della continuazione in quanto non è stato possibile affermare in concreto che il furto di energia elettrica avesse matrice ideativa comune con il reato di cessione di sostanze stupefacenti per il solo fatto che entrambi i reati siano stati commessi a poca distanza di tempo e nello stesso immobile, risultando piuttosto essi espressione di un generico programma di vita dell'imputato fondato sul crimine (foglio 5 della sentenza impugnata). Con riguardo al secondo motivo, la Corte di Appello ha tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale l'attenuante della speciale tenuità del danno presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., ex plurimis, Cass. sez. 2 n. 50660 del 5.10.2017) e che il danno provocato all'ente erogatore non è di valore economico lieve nel caso in cui l'appropriazione illecita di energia elettrica avvenga con flusso continuo (cfr. Cass. sez. IV, n. 18485 del 23.1.2009, Rv. 243937; Cass. sez. IV, 9.1.2012, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. sez. II, n. 15576 del 20.12.2012, Rv. 255791). I giudici hanno evidenziato che, nel caso in esame, l'allaccio diretto abusivo alla rete Enel, al fine di prelevare energia sottraendola alla società fornitrice, si è protratto per almeno sette mesi (considerato il solo lasso di tempo intercorrente tra il primo accertamento del 16.3.2019 e quello del 9.10.2019), sicché il danno arrecato non è stato considerato di speciale tenuità e, quindi, idoneo ad integrare l'invocata attenuante (foglio 3 della sentenza impugnata). Con riguardo al terzo motivo, poi, esso risulta inammissibile in quanto afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, la Corte ha ritenuto che nessuno degli elementi invocati dalla difesa per modificare in melius il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. (ossia il difficile quadro socioeconomico e il contenuto disvalore sociale della condotta ascritta all'imputato) potesse essere utilmente apprezzato tenuto conto dell'intensità del dolo, del fatto l'intero quantitativo di energia elettrica prelevato è sfuggito alla registrazione, che nessuna condotta risarcitoria, anche solo parziale e/o in forma rateale ha documentato la difesa. Peraltro, il furto risulta aggravato da due circostanze ad effetto speciale (quali quelle previste dall'art. 625 n. 2 e 7 c.p.), rispetto alle quali un giudizio di maggiore disvalore è insito nella valutazione operata dal legislatore nel comminare, in presenza di tali fattispecie, un trattamento sanzionatorio ben più grave e che all'imputato è stata contestata la recidiva e lo stesso è gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici (foglio 3 della sentenza impugnata). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così