CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che i motivi posti a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto risultano manifestamente infondati, oltre che non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato. Al Tribunale di sorveglianza che ha evidenziato la contestazione dell'addebito disciplinare, in forma chiara e precisa, con atto firmato dal Direttore e dal Comandante e notificato al detenuto in modo da garantirgli un lasso di tempo adeguato alla preparazione della propria difesa, il ricorrente continua ancora ad opporre la necessità della contestazione "in prima persona" da parte del direttore o di un suo delegato, non previsto da alcuna norma e nemmeno dagli arresti giurisprudenziali richiamati. In ogni caso, come ineccepibilmente osservato dal Tribunale, l'eventuale lesione del diritto di difesa nel corso del procedimento disciplinare doveva essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 - 01). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. il' Kuma, Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Casa D E POSJT Tr CA \CLI • 06 [OSCURATO:PERSONA] CANCLI_LILI