CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 1984
Cassazione n. 07981/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1984 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di L'Aquila in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso i provvedimenti di non inoltro della corrispondenza (missiva inviata al detenuto da [OSCURATO:PERSONA]) emessi dal Presidente delle sezioni Prima e Quinta della Corte di assise di appello di Napoli, rispettivamente in data 28 febbraio e 2 marzo 2022, a seguito di trattenimento della missiva disposto dall'ufficio di censura della citata Casa circondariale. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dal difensore avv. B. Amicarella (violazione e erronea applicazione dell'art. 18-ter Ord. pen. e vizio di motivazione) siano costituiti da doglianze generiche perché non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché relative alla motivazione che, invece, la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. 3.Evidenziato, infatti, che la motivazione (cfr. ultima pagina dell'ordinanza) rende conto con puntuale e completo ragionamento, non manifestamente illogico, di elementi che fanno ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva trattenuta sia quello che appare dalla lettura del suo testo, stante la specifica rilevata irrazionalità del testo, quanto ai riferimenti a personaggi di fantasia. 3.3. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate, oltre a devolvere critiche generiche, perché non si confrontano con la ragione della reputata esistenza di un diverso contenuto, atto a veicolare messaggi attraverso un linguaggio apparente, della missiva in questione (limitandosi a censurare la motivazione indicata come redatta per relationem), in sostanza sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, coerente ed in linea con l'indirizzo interpretativo richiamato dal Tribunale (cfr. anche Sez. 1, n. 16744 del 14/3/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013) secondo cui la motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice; sicchè, è stata ritenuta illegittima la decisione del Tribunale di Sorveglianza che rigetta il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenuto criptico, di detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., limitandosi a ribadire il carattere criptico della missiva e senza fare alcun riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera nei quali l'affermata criticità si sarebbe rivelata). 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere este