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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13443/2026

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e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AndreaTreppiedi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4310/2023 del Tribunale di Palermo depositata il4/10/2023;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivoemesso dal Giudice di pace di Palermo a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per lasomma di € 1.020,00, proponendo altresì domanda riconvenzionalerisarcitoria per ottenere la somma di € 1.020,00 “o quella maggiore ominor somma che sarà ritenuta di giustizia”.Numero registro generale 7411/2024Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 13443/2026Data pubblicazione 09/05/2026Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione e revocato il decretoingiuntivo, rigettando, invece, la domanda riconvenzionale.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, che è stato dichiarato inammissibiledal Tribunale di Palermo, facendo applicazione dell’art. 339, commi 2 e 3,c.p.c., per essere stata la sentenza di primo grado pronunciata secondoequità ex art. 113 c.p.c. e per non essere state formulate doglianzerientranti nelle ipotesi di cui all’art. 339, comma 3, c.p.c.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi.All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 10, 14,36, 113 e 339, commi 2 e 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4c.p.c. per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’appellosull’assunto che la decisione fosse stata adottata con giudizio di equità peressere la controversia di valore inferiore a € 1.100,00.Il ricorrente deduce che il valore era indeterminabile in virtù dellaproposizione da parte dell’opponente della domanda riconvenzionale dirisarcimento del danno quantificato in € 1.020,00 “o quella maggiore ominor somma che sarà ritenuta di giustizia”; rileva che dall’utilizzo diquesta locuzione deriva il valore indeterminato della controversia e quindil’ammissibilità dell’appello senza limitazioni.

Il ricorrente, nell’evidenziarela presenza dell’inciso nella formulazione della domanda risarcitoriadell’opponente, ne indica l’esatta collocazione nell’atto di opposizione eriporta anche la sua allegazione svolta nell’atto di appello, al fine disostenere l’ammissibilità del gravame dinanzi al tribunale.Numero registro generale 7411/2024Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 13443/2026Data pubblicazione 09/05/20262.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112c.p.c. nonché degli artt. 10, 14, 36, 40, 113, 339 commi 2 e 3, c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., perché il Tribunale ha considerato laproposizione solo di una domanda riconvenzionale da partedell’opponente; evidenzia che l’opponente aveva chiesto anchel’accertamento che la somma richiesta non era dovuta e che, in relazionea tale domanda, il valore della causa superava la soglia di € 1.100,00.3.

Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimentodel secondo.In primo luogo, si impone il richiamo al principio secondo il quale, perstabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondoequità ex art. 113, comma 2, c.p.c. e sia quindi appellabile solo nei limitidi cui all'art. 339, comma 3, cod. proc. civ., occorre assumere ariferimento non il contenuto della decisione, ma il valore della causa, dadeterminarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e segg., senzatenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento delcontributo unificato (fra le tante, Cass. n. 14174/2019, Cass. n.3290/2018, Cass. n. 9432/2012, Cass. Sez.

U n. 13917/2006).

In secondoluogo, nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decideresecondo equità e una riconvenzionale da decidere secondo diritto -o dallostesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o daltribunale- la connessione comporta che l'intero giudizio debba esseredeciso secondo diritto, con la conseguente appellabilità della sentenzasenza limitazioni (cfr. Cass. n. 26017/2011, Cass. n. 12030/2010, Cass. n.26518/2009).

Inoltre, in presenza di una domanda determinatanell'ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizionedi equità necessaria, che si accompagni a una richiesta generica dimaggior somma conforme a giustizia (salvo che quest'ultima possaconsiderarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa),essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto diNumero registro generale 7411/2024Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 13443/2026Data pubblicazione 09/05/2026tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudiceadito in ragione della natura della domanda (art.7 c.p.c.) e, quindi, nellamisura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa (in particolare,Cass. n. 9432/2012; cfr. in senso conforme Cass. n. 11739/2015, Cass. n.3290/2018, Cass. n. 33219/2021).Ne consegue che è necessario verificare se la clausola volta a ottenerela somma anche maggiore di quella richiesta abbia effettivamente,rispetto al complesso delle difese svolte, il significato di richiedere algiudice, in caso di accoglimento, una pronuncia per una somma anchesuperiore, o si traduca nella reiterazione stilistica di una formula d’usopriva di reale contenuto.

Come evidenziato da Cass. Sez.

U n.20805/2025, con riferimento all’individuazione dello scaglione di valore aifini della liquidazione dei compensi del difensore, è da escludere ogniautomatismo in base al quale tale clausola possa determinare ex se ilvalore indeterminabile della controversia, dovendo il giudice del meritoverificare in concreto la sua effettiva idoneità a incidere sul contenutodella domanda.Applicando i principi esposti alla fattispecie, risulta che erroneamente ilTribunale ha ricondotto la fattispecie alla previsione ex art. 113, comma 2,c.p.c. e art. 339, comma 3, c.p.c., senza considerare che l’opponenteaveva formulato la domanda riconvenzionale di risarcimento del dannoquantificandone l’importo in € 1.020,00, ma chiedendo anche la sommamaggiore.

Trattandosi di domanda risarcitoria fondata sull’affermatacondotta ingannevole del professionista verso il consumatore, in sé didifficile precisa quantificazione ex ante, si deve escludere la natura di stiledella clausola; con la conseguenza che l’intero giudizio esorbitavadall’ambito dell’equità necessaria e l’appello avverso la sentenza delgiudice di pace era proponibile senza le limitazioni di cui all’art. 339,comma 3, c.p.c.Numero registro generale 7411/2024Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 13443/2026Data pubblicazione 09/05/20264.

In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio alTribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, il quale provvederàalla disamina dei motivi di appello e statuirà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in persona didiverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6 maggio 2026La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AndreaTreppiedi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4310/2023 del Tribunale di Palermo depositata il4/10/2023;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivoemesso dal Giudice di pace di Palermo a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per lasomma di € 1.020,00, proponendo altresì domanda riconvenzionalerisarcitoria per ottenere la somma di € 1.020,00 “o quella maggiore ominor somma che sarà ritenuta di giustizia”.Numero registro generale 7411/2024Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 13443/2026Data pubblicazione 09/05/2026Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione e revocato il decretoingiuntivo, rigettando, invece, la domanda riconvenzionale.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, che è stato dichiarato inammissibiledal Tribunale di Palermo, facendo applicazione dell’art. 339, commi 2 e 3,c.p.c., per essere stata la sentenza di primo grado pronunciata secondoequità ex art. 113 c.p.c. e per non essere state formulate doglianzerientranti nelle ipotesi di cui all’art. 339, comma 3, c.p.c.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi.All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 10, 14,36, 113 e 339, commi 2 e 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4c.p.c. per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’appellosull’assunto che la decisione fosse stata adottata con giudizio di equità peressere la controversia di valore inferiore a € 1.100,00.Il ricorrente deduce che il valore era indeterminabile in virtù dellaproposizione da parte dell’opponente della domanda riconvenzionale dirisarcimento del danno quantificato in € 1.020,00 “o quella maggiore ominor somma che sarà ritenuta di giustizia”; rileva che dall’utilizzo diquesta locuzione deriva il valore indeterminato della controversia e quindil’ammissibilità dell’appello senza limitazioni. Il ricorrente, nell’evidenziarela presenza dell’inciso nella formulazione della domanda risarcitoriadell’opponente, ne indica l’esatta collocazione nell’atto di opposizione eriporta anche la sua allegazione svolta nell’atto di appello, al fine disostenere l’ammissibilità del gravame dinanzi al tribunale.Numero registro generale 7411/2024Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 13443/2026Data pubblicazione 09/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112c.p.c. nonché degli artt. 10, 14, 36, 40, 113, 339 commi 2 e 3, c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., perché il Tribunale ha considerato laproposizione solo di una domanda riconvenzionale da partedell’opponente; evidenzia che l’opponente aveva chiesto anchel’accertamento che la somma richiesta non era dovuta e che, in relazionea tale domanda, il valore della causa superava la soglia di € 1.100,00.3. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimentodel secondo.In primo luogo, si impone il richiamo al principio secondo il quale, perstabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondoequità ex art. 113, comma 2, c.p.c. e sia quindi appellabile solo nei limitidi cui all'art. 339, comma 3, cod. proc. civ., occorre assumere ariferimento non il contenuto della decisione, ma il valore della causa, dadeterminarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e segg., senzatenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento delcontributo unificato (fra le tante, Cass. n. 14174/2019, Cass. n.3290/2018, Cass. n. 9432/2012, Cass. Sez. U n. 13917/2006). In secondoluogo, nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decideresecondo equità e una riconvenzionale da decidere secondo diritto -o dallostesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o daltribunale- la connessione comporta che l'intero giudizio debba esseredeciso secondo diritto, con la conseguente appellabilità della sentenzasenza limitazioni (cfr. Cass. n. 26017/2011, Cass. n. 12030/2010, Cass. n.26518/2009). Inoltre, in presenza di una domanda determinatanell'ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizionedi equità necessaria, che si accompagni a una richiesta generica dimaggior somma conforme a giustizia (salvo che quest'ultima possaconsiderarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa),essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto diNumero registro generale 7411/2024Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 13443/2026Data pubblicazione 09/05/2026tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudiceadito in ragione della natura della domanda (art.7 c.p.c.) e, quindi, nellamisura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa (in particolare,Cass. n. 9432/2012; cfr. in senso conforme Cass. n. 11739/2015, Cass. n.3290/2018, Cass. n. 33219/2021).Ne consegue che è necessario verificare se la clausola volta a ottenerela somma anche maggiore di quella richiesta abbia effettivamente,rispetto al complesso delle difese svolte, il significato di richiedere algiudice, in caso di accoglimento, una pronuncia per una somma anchesuperiore, o si traduca nella reiterazione stilistica di una formula d’usopriva di reale contenuto. Come evidenziato da Cass. Sez. U n.20805/2025, con riferimento all’individuazione dello scaglione di valore aifini della liquidazione dei compensi del difensore, è da escludere ogniautomatismo in base al quale tale clausola possa determinare ex se ilvalore indeterminabile della controversia, dovendo il giudice del meritoverificare in concreto la sua effettiva idoneità a incidere sul contenutodella domanda.Applicando i principi esposti alla fattispecie, risulta che erroneamente ilTribunale ha ricondotto la fattispecie alla previsione ex art. 113, comma 2,c.p.c. e art. 339, comma 3, c.p.c., senza considerare che l’opponenteaveva formulato la domanda riconvenzionale di risarcimento del dannoquantificandone l’importo in € 1.020,00, ma chiedendo anche la sommamaggiore. Trattandosi di domanda risarcitoria fondata sull’affermatacondotta ingannevole del professionista verso il consumatore, in sé didifficile precisa quantificazione ex ante, si deve escludere la natura di stiledella clausola; con la conseguenza che l’intero giudizio esorbitavadall’ambito dell’equità necessaria e l’appello avverso la sentenza delgiudice di pace era proponibile senza le limitazioni di cui all’art. 339,comma 3, c.p.c.Numero registro generale 7411/2024Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 13443/2026Data pubblicazione 09/05/20264. In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio alTribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, il quale provvederàalla disamina dei motivi di appello e statuirà anche sulle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in persona didiverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6 maggio 2026La PresidenteLinalisa Cavallino
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