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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2019

Cassazione n. 23640/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2365/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,domici- liata in ROMA, presso la CANCELLERIA della [OSCURATO:PERSONA]- SAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e STE- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- GLIO, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenzan. 1873/2019della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNAdepositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 1 8 / 10 /2019, la C orte d’appello di Bolo- gna,in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la do- manda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, dell’indennità di avvia- mento concordata dalle parti in relazione a un contratto di affitto d’aziendaconcluso tra le stesse ; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome, sulla base degli accordi conclusi tra le parti, l’in dennità di avviamento rivendicata dall’affittuaria P assato F uturo s.r.l. fosse statasubordinata al raggiungimento della naturale scadenza del con- tratto,così come originariamente fissata dalle parti , l à dove, nel caso dispecie, la cessazione del rappor to era stata determinata dal recesso della medesima società affittuaria, con la conseguente insussistenza delrelativo diritto al conseguimento dell a pretesa indennità di avvia- mento; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ri- corsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. ed il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le partihanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione dell’art . 1362 c.c., nonché peromessa, apparente o illogica motivazione ( in relazione all’art . 360 nn.3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale proceduto all’interpre- tazionedegli accordi delle parti in violazione del principio che impone Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri laprioritaria e determin ante decisività del canone del significato lette- raledelle parole utilizzat e dai contraenti, nella specie del tutto trascu- rate dal giudice di appello sulla base di una motivazione meramente apparenteo illogica; ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come la società ricorrente abbia illustratola censura riguardante la violazione dell’art . 1362 c.c. senza intenderecorrettamente l’articolazione argomentativa contenuta nella sentenzaimpugnata; alriguardo, varrà considerare come la c orte territoriale abbia rile- vato,in modo giuridicamente corretto e logicamente adeguato, l’irri- ducibileinsufficienza del criterio concernente la necessaria previa ese- gesiletterale del testo negoziale, in tal modo uniformandosi (e non già violandolo) all a corretta attuazione del primo comma dell’art. 1362 c.c.,là dove impone, al di là delle espressioni letterali usate dalle parti , diricercarne e portarne alla luce l’intenzione effettiva ; nelcaso di specie, tale compito risulta essere stato correttamente assolto dal giudice a quo , avendo quest’ultimo opportunamente fatto ricorso,nel procedere alla lettura del testo negoziale, anche ai criteri dicui all’art . 1363 c.c., evidenziando come quanto formalmente stipu- latodalle parti nell’art. 12 del loro accordo contrattuale non valesse a rivelarsi di per sé utile ed esaustivo , ragionevolmente sottolineando come l’espressione “conclusione del contratto” valesse in quanto tale adassumere una pl uralità di possibili significati , potendo alludere, se- condo il contesto, tanto alla relativa stipula zione , quanto alla cessa- zionedella sua efficacia, in tal modo confermando i termini dell’ogget- tivaambiguità del testo interpretato; delpari inammissibile deve ritenersi la censura concernente la pre- tesaapparenza della motivazione impugnata, avendo la società ricor- renteprospettato l’eventuale violazione dell’art . 132 n. 4 c.p.c., non Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri già sulla base di una presunta contraddittorietà o inconciliabilità fra terminirilevabili dal testo stesso della motivazione impugnata, bensì attraversoil riferimento ad elementi estranei a tale testo, sulla base di unaprospettiva critica di per sé non consentita (cfr. , ex plurimis , S ez. 3,Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01 e successive conformi); conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicatoil principio di interpretazione sistematica del contratto di cui all’art.1363 c.c., senza curarsi dell’inconciliabilità tra l’interpretazione presceltae le diverse e ulteriori disposizioni contenute nel medesimo accordocontrattuale; ilmotivo è inam missibil e ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersiindefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censura- bile in sede di legittimità uni camente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3,c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della vo lontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelcaso di specie, l’odie rna società ricorrente si è limitata ad affer- mare,in modo inammissibilmente apodittico, la pretesa scorrettezza dell’interpretazionecomplessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (exart. 1363 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei con- frontidell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazionedella macroscopica irrazionalità o intima contradditto- rietàdell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indi- cazionedegli aspetti della ritenu ta non condivisibilità della lettura in- terpretativacriticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legitti- mitàalla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione del co mbinato disposto degli artt. 1322, co. 2, c.c. e 34 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto di appli- carein via analogica, al contratto di affitto d’azienda in esame, la di- sciplinapositiva prevista per la locazione degli immobili urbani ad uso non abitativo, in tal modo contravvenendo alla scelta delle parti che avevanopredisposto un diverso assetto di interessi nel libero esercizio dellapropria autonomia negoziale; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la ricorrente abbia dedotto la censura in esame senza provvedere ad alcuna specificazione o identificazione dellamotivazione attraverso cui la corte territoriale avrebbe commesso laviolazione dedotta ; l’irriducibile genericità della doglianza avanzata in tale guisa, nell’impedire ogni possibile verifica circa l’incidenza del vizio denun- ciatosulla decisione impugnata, vale contestualmente a impedire ogni possibilecontrollo circa l’effettività della violazione denun ciata, con la Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conseguenteirrimediabile inammissibilità del motivo di impugnazione cosìcome avanzato; è peraltro il caso di richiamare, sotto altro profilo, il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale imotivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essereaffidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con lequali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censureesaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni trattedal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso cheil ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenutinella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio acritica vi ncolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolvealla funzione condizionante il devolutum della sentenza impu- gnata,con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfattoqualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argo- mentativeo modalità di formulazione tali da rendere impossibile l’indi- viduazionedella critica mossa ad una parte ben identificabile del giu- dizioespresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nellaspecificazione delle def icienze e degli errori asseritamente indivi- duabili nella decisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018,Rv. 646999 - 01); ciò posto, varrà anche in questo caso rilevare come la censura avanzatadall’odierna ricorrente si riveli inammissibilm ente limitata alla riproposizionedi una rilettura nel merito dei fatti di causa meramente alternativaa quella fatta propria dal giudice a quo ; e tanto, sulla base diuna prospettiva critica come tale non consentita in questa sede di legittimità; conil q uarto motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata per omessa, apparente e, in ogni caso, illogica e contraddittoriamotivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avere la corte territoriale erroneamente fondato il proprio ragiona- mento sul principio secondo cui un’interpretazione degli accordi con- trattualidiversa da quella prescelta avrebbe condotto a ‘conseguenze paradossali’,pervenendo, in tal modo, a dettare una motivazione me- ramenteapparente e contraddittor ia; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione s i configuri, alternativamente, nel caso incui la stessa manchi integralmente come parte del do cumento/ sen- tenza(nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere , siccome risultante dallo svolgimento processuale , segua l'enunciazione della decisionesenza alcuna argomentazione ) , o vvero nei casi in cui la mo- tivazione, pur formalmente comparendo come parte del documen to, risultiarticolata in termini talmente contraddittori o incongru i da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla streguadella corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani i n forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché intes- sutadi argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili; inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti dellerisultanze probatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112 del 18/09/2009,Rv. 609353 - 01 ) ; nelcaso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettatadalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sia,non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permet- teredi ricostruirne e comprenderne agevol mente il percorso logico , là dovela società ricorrente risulta essersi limitata, ancora una volta, a denunciareuna pretesa violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 , c.p.c., sulla base di elementi tratti aliunde ( e dunque in modo inido- neo), così perv enendo alla sollecitazione di un sindacato riferito alla ricostruzionedella quaestio facti al di fuori dei limiti consentiti dall’art. 360n. 5 c.p.c. ; conil quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper omesso esame di un fatto decisivo controverso ovvero, in subordine,per violazione dell’art. 1366 c.c. (in relazione all’art. 360 nn.5 e 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale del tutto trascurato la considerazione del fatto storico decisivo consistito nell’avvenuta con- tribuzione,da parte della società affittuaria, alla creazione dell’avvia- mento commerciale dell’azienda concessa in godimento, in tal mod o pervenendo,oltre all’integrazione del vizio di cui a ll’art . 360 n. 5 c.p.c., aun’interpretazione negoziale che, con sentendo un’indebita locupleta- zionein favore della società concedente (con la negazione del diritto dell’affittuariaal conseguimento dell’indennità di avviamento), è risul- tata palesemente contrastante con il canone dell’interpretazione se- condobuona fede ex art. 1366 c.c.; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione consolidatasi nellagiurisprudenza di legittimità, l’art. 360 n. 5 c.p.c., se da un lato hadefinitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casid’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione appa- rente,al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla mo- tivazione perplessa e obiettivam ente incomprensibile), dall'altro chiamala Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri daparte del giudice a quo , di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato te- stuale)o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), cheabbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esa me di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là doveil fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in consi- derazionedal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie as trattamente rilevanti (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n.27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendola società ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asseri ta decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) con- dottoa una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia; delpari inammissibile deve ritenersi la censura relativa alla paven- tataviolazione, da parte del giudice a quo , dell’art. 1366 c.c., essendosi lasocietà ricorrente limitata alla formulazione, a tale riguardo, di ar- gomentazioni del tutto generiche, di per sé consistenti in una mera proposta di rilettura nel merito dell’interpretazione fatta propria dal giudiced’appello, su una base di una prospettiva critica non consentita inquesta sede; sullabase di tali premesse, dev ’ essere definitivamente dato atto dell’inammissibilitàdel ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; dev’essere,infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte de lla ricorrent e , dell’ulte riore importo Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso , anorma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent e al rim- borso,in favore del la controricorrente, delle spese del presente giudi- zio,liquidate in complessivi euro 7 . 7 00,00, oltre a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2365/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,domici- liata in ROMA, presso la CANCELLERIA della [OSCURATO:PERSONA]- SAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e STE- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- GLIO, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenzan. 1873/2019della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNAdepositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 1 8 / 10 /2019, la C orte d’appello di Bolo- gna,in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la do- manda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, dell’indennità di avvia- mento concordata dalle parti in relazione a un contratto di affitto d’aziendaconcluso tra le stesse ; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome, sulla base degli accordi conclusi tra le parti, l’in dennità di avviamento rivendicata dall’affittuaria P assato F uturo s.r.l. fosse statasubordinata al raggiungimento della naturale scadenza del con- tratto,così come originariamente fissata dalle parti , l à dove, nel caso dispecie, la cessazione del rappor to era stata determinata dal recesso della medesima società affittuaria, con la conseguente insussistenza delrelativo diritto al conseguimento dell a pretesa indennità di avvia- mento; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ri- corsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. ed il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le partihanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione dell’art . 1362 c.c., nonché peromessa, apparente o illogica motivazione ( in relazione all’art . 360 nn.3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale proceduto all’interpre- tazionedegli accordi delle parti in violazione del principio che impone Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri laprioritaria e determin ante decisività del canone del significato lette- raledelle parole utilizzat e dai contraenti, nella specie del tutto trascu- rate dal giudice di appello sulla base di una motivazione meramente apparenteo illogica; ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come la società ricorrente abbia illustratola censura riguardante la violazione dell’art . 1362 c.c. senza intenderecorrettamente l’articolazione argomentativa contenuta nella sentenzaimpugnata; alriguardo, varrà considerare come la c orte territoriale abbia rile- vato,in modo giuridicamente corretto e logicamente adeguato, l’irri- ducibileinsufficienza del criterio concernente la necessaria previa ese- gesiletterale del testo negoziale, in tal modo uniformandosi (e non già violandolo) all a corretta attuazione del primo comma dell’art. 1362 c.c.,là dove impone, al di là delle espressioni letterali usate dalle parti , diricercarne e portarne alla luce l’intenzione effettiva ; nelcaso di specie, tale compito risulta essere stato correttamente assolto dal giudice a quo , avendo quest’ultimo opportunamente fatto ricorso,nel procedere alla lettura del testo negoziale, anche ai criteri dicui all’art . 1363 c.c., evidenziando come quanto formalmente stipu- latodalle parti nell’art. 12 del loro accordo contrattuale non valesse a rivelarsi di per sé utile ed esaustivo , ragionevolmente sottolineando come l’espressione “conclusione del contratto” valesse in quanto tale adassumere una pl uralità di possibili significati , potendo alludere, se- condo il contesto, tanto alla relativa stipula zione , quanto alla cessa- zionedella sua efficacia, in tal modo confermando i termini dell’ogget- tivaambiguità del testo interpretato; delpari inammissibile deve ritenersi la censura concernente la pre- tesaapparenza della motivazione impugnata, avendo la società ricor- renteprospettato l’eventuale violazione dell’art . 132 n. 4 c.p.c., non Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri già sulla base di una presunta contraddittorietà o inconciliabilità fra terminirilevabili dal testo stesso della motivazione impugnata, bensì attraversoil riferimento ad elementi estranei a tale testo, sulla base di unaprospettiva critica di per sé non consentita (cfr. , ex plurimis , S ez. 3,Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01 e successive conformi); conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicatoil principio di interpretazione sistematica del contratto di cui all’art.1363 c.c., senza curarsi dell’inconciliabilità tra l’interpretazione presceltae le diverse e ulteriori disposizioni contenute nel medesimo accordocontrattuale; ilmotivo è inam missibil e ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersiindefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censura- bile in sede di legittimità uni camente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3,c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della vo lontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelcaso di specie, l’odie rna società ricorrente si è limitata ad affer- mare,in modo inammissibilmente apodittico, la pretesa scorrettezza dell’interpretazionecomplessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (exart. 1363 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei con- frontidell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazionedella macroscopica irrazionalità o intima contradditto- rietàdell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indi- cazionedegli aspetti della ritenu ta non condivisibilità della lettura in- terpretativacriticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legitti- mitàalla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione del co mbinato disposto degli artt. 1322, co. 2, c.c. e 34 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto di appli- carein via analogica, al contratto di affitto d’azienda in esame, la di- sciplinapositiva prevista per la locazione degli immobili urbani ad uso non abitativo, in tal modo contravvenendo alla scelta delle parti che avevanopredisposto un diverso assetto di interessi nel libero esercizio dellapropria autonomia negoziale; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la ricorrente abbia dedotto la censura in esame senza provvedere ad alcuna specificazione o identificazione dellamotivazione attraverso cui la corte territoriale avrebbe commesso laviolazione dedotta ; l’irriducibile genericità della doglianza avanzata in tale guisa, nell’impedire ogni possibile verifica circa l’incidenza del vizio denun- ciatosulla decisione impugnata, vale contestualmente a impedire ogni possibilecontrollo circa l’effettività della violazione denun ciata, con la Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conseguenteirrimediabile inammissibilità del motivo di impugnazione cosìcome avanzato; è peraltro il caso di richiamare, sotto altro profilo, il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale imotivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essereaffidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con lequali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censureesaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni trattedal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso cheil ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenutinella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio acritica vi ncolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolvealla funzione condizionante il devolutum della sentenza impu- gnata,con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfattoqualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argo- mentativeo modalità di formulazione tali da rendere impossibile l’indi- viduazionedella critica mossa ad una parte ben identificabile del giu- dizioespresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nellaspecificazione delle def icienze e degli errori asseritamente indivi- duabili nella decisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018,Rv. 646999 - 01); ciò posto, varrà anche in questo caso rilevare come la censura avanzatadall’odierna ricorrente si riveli inammissibilm ente limitata alla riproposizionedi una rilettura nel merito dei fatti di causa meramente alternativaa quella fatta propria dal giudice a quo ; e tanto, sulla base diuna prospettiva critica come tale non consentita in questa sede di legittimità; conil q uarto motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata per omessa, apparente e, in ogni caso, illogica e contraddittoriamotivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avere la corte territoriale erroneamente fondato il proprio ragiona- mento sul principio secondo cui un’interpretazione degli accordi con- trattualidiversa da quella prescelta avrebbe condotto a ‘conseguenze paradossali’,pervenendo, in tal modo, a dettare una motivazione me- ramenteapparente e contraddittor ia; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione s i configuri, alternativamente, nel caso incui la stessa manchi integralmente come parte del do cumento/ sen- tenza(nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere , siccome risultante dallo svolgimento processuale , segua l'enunciazione della decisionesenza alcuna argomentazione ) , o vvero nei casi in cui la mo- tivazione, pur formalmente comparendo come parte del documen to, risultiarticolata in termini talmente contraddittori o incongru i da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla streguadella corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani i n forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché intes- sutadi argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili; inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti dellerisultanze probatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112 del 18/09/2009,Rv. 609353 - 01 ) ; nelcaso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettatadalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sia,non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permet- teredi ricostruirne e comprenderne agevol mente il percorso logico , là dovela società ricorrente risulta essersi limitata, ancora una volta, a denunciareuna pretesa violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 , c.p.c., sulla base di elementi tratti aliunde ( e dunque in modo inido- neo), così perv enendo alla sollecitazione di un sindacato riferito alla ricostruzionedella quaestio facti al di fuori dei limiti consentiti dall’art. 360n. 5 c.p.c. ; conil quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper omesso esame di un fatto decisivo controverso ovvero, in subordine,per violazione dell’art. 1366 c.c. (in relazione all’art. 360 nn.5 e 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale del tutto trascurato la considerazione del fatto storico decisivo consistito nell’avvenuta con- tribuzione,da parte della società affittuaria, alla creazione dell’avvia- mento commerciale dell’azienda concessa in godimento, in tal mod o pervenendo,oltre all’integrazione del vizio di cui a ll’art . 360 n. 5 c.p.c., aun’interpretazione negoziale che, con sentendo un’indebita locupleta- zionein favore della società concedente (con la negazione del diritto dell’affittuariaal conseguimento dell’indennità di avviamento), è risul- tata palesemente contrastante con il canone dell’interpretazione se- condobuona fede ex art. 1366 c.c.; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione consolidatasi nellagiurisprudenza di legittimità, l’art. 360 n. 5 c.p.c., se da un lato hadefinitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casid’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione appa- rente,al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla mo- tivazione perplessa e obiettivam ente incomprensibile), dall'altro chiamala Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri daparte del giudice a quo , di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato te- stuale)o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), cheabbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esa me di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là doveil fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in consi- derazionedal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie as trattamente rilevanti (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n.27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendola società ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asseri ta decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) con- dottoa una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia; delpari inammissibile deve ritenersi la censura relativa alla paven- tataviolazione, da parte del giudice a quo , dell’art. 1366 c.c., essendosi lasocietà ricorrente limitata alla formulazione, a tale riguardo, di ar- gomentazioni del tutto generiche, di per sé consistenti in una mera proposta di rilettura nel merito dell’interpretazione fatta propria dal giudiced’appello, su una base di una prospettiva critica non consentita inquesta sede; sullabase di tali premesse, dev ’ essere definitivamente dato atto dell’inammissibilitàdel ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; dev’essere,infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte de lla ricorrent e , dell’ulte riore importo Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 2365 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso , anorma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent e al rim- borso,in favore del la controricorrente, delle spese del presente giudi- zio,liquidate in complessivi euro 7 . 7 00,00, oltre a
Sentenza Cassazione n. 23640/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris