CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 33096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 75 d.lgs. 159/2011; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti, è manifestamente infondato in quanto prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme alla corretta disamina dei dati probatori; coglie nel segno la sentenza impugnata nel chiarire la consistenza dell'interesse dell'imputato a declinare le generalità false, a cui si correla la rappresentazione e la volizione del fatto tipico, dal momento che, tramite il mendacio, il Barraco è in effetti riuscito ad eludere il controllo di polizia - che avrebbe, altrimenti, immediatamente riscontrato la pendenza e la violazione degli obblighi della misura di prevenzione personale a lui irrogata, accertata solo casualmente, alcuni giorni dopo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.3 del provvedimento impugnato); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'insussistenza della recidiva, risulta generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni del provvedimento impugnato che, con motivazione immune da censure, ha ripercorso le ragioni secondo cui l'illecito contestato risulti espressivo di una maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato (pagg. 3 e 4); rilevato che il quarto motivo di ricorso, che censura l'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato nella misura in cui implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato della Corte di Cassazione qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tanto più quando, nella commisurazione della sanzione , il giudice si assesti, come avvenuto nella specie, sui minimi edittali; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deQisQ il 14 giugno 2023 , [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Tjziand, [OSCURATO:PERSONA] 9a [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI" 11,1 • [OSCURATO:PERSONA] - L1