CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORTE D'APPELLOdi ROMA, depositata il 06/12/2021 R.G.N. 3122/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Cassino accoglieva parzialmente ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delComune di [OSCURATO:PERSONA], escludendo la sussistenza delNumero registro generale 14986/2022denunciato mobbing, ma ravvisando la dequalificazione Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 13463/2026professionale essendo stato il lavoratore adibito dal 13 Data pubblicazione 09/05/2026agosto 2005, data in cui veniva riammesso in servizio aseguito di sospensione cautelare, al dicembre 2012 amansioni qualitativamente inferiori rispetto a quelleespletate fino al 2001, in violazione dell'articolo 2013 c.c.Respingeva la domanda di pagamento dell'indennità diposizione, condannando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno patrimoniale nonché del dannobiologico e al rimborso delle spese mediche in relazione alladequalificazione professionale subita dal Vendittidall'agosto 2005 al dicembre 2012, in quanto adibito allemansioni di responsabile di procedimenti “ManutenzioneTerritorio e Ambiente”, piuttosto che a quelle diresponsabile del servizio tecnico urbanistico.2. La Corte di appello di Roma riformava la sentenza delTribunale di Cassino, previo rilievo del giudicato interno suicapi della sentenza impugnata di rigetto delle domandevolte ad ottenere il risarcimento del danno da mobbing edil pagamento della indennità di posizione.Quanto al demansionamento, la Corte distrettuale rilevavache il giudice di primo grado aveva erroneamente ravvisatola sussistenza di uno svuotamento quantitativo e qualitativodelle mansioni rispetto a quelle espletate dal Venditti sinoal 2001, senza verificare la corrispondenza di quelleassegnategli nel 2005 con il profilo professionale diinquadramento, posto che nell'impiego pubblicocontrattualizzato rileva solo l'equivalenza formale sulla basedelle declaratorie indicate dalla contrattazione collettiva. Alriguardo richiamava il profilo della categoria D, rilevandoche le mansioni assegnate al Venditti fossero riconducibiliNumero registro generale 14986/2022all'area di inquadramento avendo lo stesso “espletato Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 13463/2026documenti comportanti un significativo grado dicomplessità, nonché attività di analisi studio e ricerca nelsettore di competenza che caratterizzano la declaratoriadella categoria D” (vedi pag. 7 della sentenza impugnata).3. Il ricorso del Venditti domanda la Cassazione dellasentenza sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difesecon controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione del CCNL regioni e autonomie locali del31/03/1999, con riferimento all’art. 3 in combinato dispostocon la tabella A, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.La Corte avrebbe sussunto erroneamente le mansionieffettivamente svolte dal Venditti sub. Cat D del CCNL diriferimento piuttosto che sub. Cat. C.; il ricorrente riportala declaratoria dell'area C, sostenendo che dalle mansioniprecedentemente svolte di responsabile dell'ufficio tecnico,membro dell'ATER, referente diretto del sindaco e delsegretario comunale, responsabile del rilascio di concessioniedilizie e di certificati di destinazione urbanistica, era statopoi assegnato a mansioni inferiori afferenti all'acquisto digasolio e pezzi di ricambio per scuolabus, al pagamento dibollette, alla raccolta dei rifiuti e al censimento cimiteriale.Richiama le deposizioni dei testi e deduce che la Corte diappello non si sarebbe avveduta che le mansioni a luiassegnate, una volta tornato in servizio a seguito dellarevoca della custodia cautelare, non avevano determinatouna mera modifica delle funzioni all'internNou mero registro generale 14986/2022Numero sezionale 1394/2026dell'inquadramento D, ma avevano causato un mutamenNutmoe ro di raccolta generale 13463/2026radicale di profilo professionale, tale da trascinarlo nella Data pubblicazione 09/05/2026categoria inferiore C; pertanto, anche applicando il criteriodell’equivalenza formale la domanda avrebbe dovuto essereaccolta.2. Il motivo è infondato.La sentenza impugnata fa corretta applicazione dei principiaffermati da questa Corte, secondo cui in tema di pubblicoimpiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale dellemansioni, con riferimento alla classificazione prevista inastratto dai contratti collettivi, indipendentemente dallaprofessionalità in concreto acquisita, senza che il giudicepossa sindacare la natura equivalente della mansione, nonpotendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art.2103 c.c.. (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 1665 del16/01/2024).2.1. Ciò detto, la censura, attraverso la denuncia diviolazione delle declaratorie contrattuali, in realtà, contestal'accertamento di fatto riservato al giudice del meritoquanto alla riconducibilità delle mansioni assegnate alprofilo di inquadramento. Il vizio di violazione di legge nellecontroversie in tema di demansionamento o di esercizio dimansioni superiori si può configurare solo qualora il giudicedel merito ometta il ragionamento trifasico o forniscaun’interpretazione errata delle declaratorie che vengono inrilievo, mentre non è ravvisabile, e si rientra nel diversoambito della valutazione delle risultanze processuali,qualora, interpretati correttamente i profili, il giudiceaffermi o neghi la riconducibilità delle mansioni a quello diinquadramento sulla base di una valutazione espressNau mero registro generale 14986/2022Numero sezionale 1394/2026quanto alla complessità ed alle caratteristiche dei comNpuimtie ro di raccolta generale 13463/2026assegnati. Data pubblicazione 09/05/20262.2. La sentenza impugnata è pertanto corretta, quantoall’interpretazione del CCNL ed è conforme all’orientamentosoprarichiamato della Corte, una volta stabilito, conaccertamento di merito insindacabile nel giudizio dilegittimità, la natura e le caratteristiche proprie dellemansioni concretamente espletate.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 in relazione all’art.360, comma 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenzad'appello ha escluso la sussistenza di una dequalificazioneprofessionale, applicando il principio dell'equivalenzaformale.4. La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.Il motivo invoca una rimeditazione del principio secondo cuiin tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs.n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criteriodell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento allaclassificazione prevista in astratto dai contratti collettivi,indipendentemente dalla professionalità in concretoacquisita, senza che il giudice possa sindacare la naturaequivalente della mansione, non potendosi avere riguardoalla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (Cass. Sez. L.,Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024), richiamandogiurisprudenza di questa Corte che ha affermato che inmateria di pubblico impiego privatizzato, ove si siaconcretizzato, con la destinazione del dipendente ad altremansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa,la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verificadell'equivalenza formale delle mansioni ex art. 52 del d.lgsN.u mero registro generale 14986/2022Numero sezionale 1394/2026n. 165 del 2001, configurandosi non un demansionamenNtuom,e ro di raccolta generale 13463/2026ma la diversa e più grave figura della sottrazione pressoché Data pubblicazione 09/05/2026integrale delle funzioni da svolgere, vietata anchenell'ambito del pubblico impiego (Cass. Sez. L. – Ordinanzan. 11499 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).4.1. Premesso che tale ultimo richiamo giurisprudenzialenon è pertinente, perché relativo al tema dello svuotamentodelle mansioni, ossia della sostanziale inattività dellavoratore, che nella fattispecie non è stata mai allegata eche, comunque, la Corte di merito ha escluso, non siravvisano ragioni per discostarsi dal principio di diritto,costituente ius receptum, già richiamato al punto 2.4.2. Va, quindi, data continuità all’orientamento secondocui l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo soloal criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, conriferimento alla classificazione prevista in astratto daicontratti collettivi, indipendentemente dalla professionalitàin concreto acquisita.4.3. La disposizione sopra citata, stabilendo, nel testoratione temporis applicabile ed anteriore alla riforma di cuial d. lgs. n. 150/2009, che lo ius variandi possa essereesercitato all'interno delle mansioni «considerateequivalenti nell'ambito della classificazione professionaledei contratti collettivi», rimette palesemente alla fontenegoziale l'identificazione, rilevante anche ai fini e per glieffetti dei successivi commi 3, 4 e 5 in tema di mansionisuperiori, di quanto, rispetto alle attività di lavoro svolte,possa dirsi rientrare o meno nei compiti propri dellaclassificazione ricevuta. Ciò con orientamento che nonappare smentito neppure dalla citata riforma dell'art. 52, dNui mero registro generale 14986/2022Numero sezionale 1394/2026cui al d. lgs. n. 150/2009. Numero di raccolta generale 13463/2026Infatti, la previsione dell'inquadramento in aree funzionali, Data pubblicazione 09/05/2026al cui interno la progressione economica è regolataesclusivamente sulla base di fasce di merito (co. 1-bis), inuna con la persistente previsione per cui i trattamentieconomici (che, come è normale, sono scanditi sulla basedella tipologia del lavoro svolto) sono definiti dallacontrattazione collettiva (art. 45, co. 1) e soprattutto con lagenerale competenza di tale contrattazione rispetto alladisciplina del rapporto di lavoro (art. 40, co.1), fannopianamente comprendere come, pur non contenendo piùl'art. 52, co. 1, un espresso rinvio in proposito, laclassificazione, nei termini appena detti, resti appannaggiodei C.C.N.L.4.4. Va, dunque, confermato il consolidato orientamentoper cui «in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criteriodell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento allaclassificazione prevista in astratto dai contratti collettivi,indipendentemente dalla professionalità in concretoacquisita, senza che il giudice possa sindacare la naturaequivalente della mansione, non potendosi avere riguardoalla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.» (Cass. n.19918/2025; Cass. n. 29624/2019; Cass. 16 luglio 2018,n. 18817; Cass. 26 marzo 2014, n. 7106; Cass. 5 agosto2010, n. 18283; Cass. 11 maggio 2010, n. 11405; Cass. 21maggio 2009, n. 11835; Cass., S.U., 4 aprile 2008., n.8740).5. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenzao del procedimento. Insussistenza della violazione dell’art.112 c.p.c. nella sentenza di primo grado in relazione all’arNt.u mero registro generale 14986/2022Numero sezionale 1394/2026360, comma 1 n. 4 c.p.c. Numero di raccolta generale 13463/2026La sentenza impugnata esclude che il Venditti abbia mai Data pubblicazione 09/05/2026prospettato che le sue mansioni non fossero riconducibilialla categoria D del CCNL, avendo solo lamentato la nonadeguatezza del nuovo incarico assegnatogli rispetto allepregresse esperienze professionali.Il motivo censura detto passaggio argomentativo eaddebita alla Corte territoriale di avere violato il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, giacché nelladomanda di accertamento del demansionamento, propostadal ricorrente sin dal primo grado di giudizio doveva dirsicompresa quella di accertamento della riconduzione dellemansioni assegnate a quelle di una categoria inferiore aquella di appartenenza.6. Il motivo è inammissibile.La censura contesta, come già anticipato, un meropassaggio argomentativo della pronuncia impugnata chenon sorregge il decisum, incentrato segnatamente sullaritenuta riconducibilità delle mansioni svolte al profilo diinquadramento D.7. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità liquidate come indispositivo.8. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 14986/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 13463/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al Data pubblicazione 09/05/2026pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidatein € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, rimborso forfetario delle spese generali, nellamisura del 15%, e accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]