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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 34970/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 17 novembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, il 7 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di truffa, revocando la statuizione della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'obbligo di restituzione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a questioni già affrontate con corretti argomenti giuridici da entrambi i giudici di merito, i quali hanno evidenziato come dal racconto della persona offesa, ritenuto, attendibile, e dalle ulteriori prove acquisite emergesse la colpevolezza del prevenuto, avendo questi posto in essere il raggiro, consistito nell'aver taciuto la circostanza dell'abbonamento relativo al telefono messo in vendita, così inducendo in errore l'acquirente circa la genuinità dell'acquisto; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il travisamento della produzione documentale effettuata nel corso del giudizio di primo grado dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta privo del carattere decisività ed inidoneo a scardinare la tenuta logica e l'intera coerenza dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01), Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] er estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 17 novembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, il 7 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di truffa, revocando la statuizione della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'obbligo di restituzione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a questioni già affrontate con corretti argomenti giuridici da entrambi i giudici di merito, i quali hanno evidenziato come dal racconto della persona offesa, ritenuto, attendibile, e dalle ulteriori prove acquisite emergesse la colpevolezza del prevenuto, avendo questi posto in essere il raggiro, consistito nell'aver taciuto la circostanza dell'abbonamento relativo al telefono messo in vendita, così inducendo in errore l'acquirente circa la genuinità dell'acquisto; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il travisamento della produzione documentale effettuata nel corso del giudizio di primo grado dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta privo del carattere decisività ed inidoneo a scardinare la tenuta logica e l'intera coerenza dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01), Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] er estensore Il
Sentenza Cassazione n. 34970/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris