CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29433/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
risposte e di chi le renda. Ebbene, quanto alle prime, ossia le domanda rese in sede giurisdizionale, va allora ricordato, in particolare, che per sostenere l'assenza di genuinità della prova dichiarativa non è sufficiente affermare e comprovare che una o più domande dell'esame testimoniale abbiano suggerito la risposta, ma occorre estendere l'analisi all'affidabilità della prova nel suo complesso, pervenendo alla conclusione che l'uso di una metodologia non corretta abbia inciso sul risultato della testimonianza in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere valutato. Inoltre, in mancanza di una precisa sanzione processuale, la domanda suggestiva compromette la genuinità della dichiarazione a condizione che destrutturi l'esame nel suo complesso e non solo, come potrebbe essere, la risposta che è stata fornita alla domanda suggestiva, potendo il giudizio di piena attendibilità essere confermato, in ipotesi, sulla base delle altre risposte (cfr. in motivazione Sez. 3 n. 4672 del 22/10/2014 dep.2015, Rv. 262468 – 01) e, non da ultimo, a fronte di altri elementi di prova. Nel caso di specie, la suggestività riguarderebbe domande rivolte dalla donna al minore in sede extragiudiziale e quindi il principio immediatamente sopra esposto, come anticipato, non rileva. Rispetto allora alle predette domande, va esaminato il giudizio che sul tema viene formulato dal giudice, che appare assolutamente ragionevole e non "manifestamente" illogico come invece richiesto ex art. 606 cod. proc. pen.ai fini della rilevanza, in questa sede, di un vizio di motivazione. Già il primo giudice ha analiticamente esaminato la questione (cfr. pag. 8 e pagina 11) evidenziando la presenza di domande a suo tempo rivolte al bambino dalla donna in maniera solo incalzante, e specificando altresì come, con particolare riguardo ad una domanda ripetuta anche in presenza di due adulti che sopraggiunsero dopo il primo racconto del minore, essa trovava fondamento nella valida spiegazione fornita in proposito dalla donna, per cui ella voleva che il minore "raccontasse anche agli altri due uditori ma lo aveva già rivelato a me spontaneamente". L'analisi del giudice di primo grado si arricchisce anche dei congrui rilievi del perito, alla luce dei quali il tribunale conclude ragionevolmente nel senso che la madre affidataria con le sue domande provvide solo a orientare il minore verso l'argomento relativo agli abusi sessuali subiti (per il quale il perito aveva poi precisato che "dopodichè lui attinge al sentito dire, alla sua esperienza"). Dirimente e incontrastato è poi il rilievo ulteriore del giudice per cui, in sede di incidente probatorio, in assenza di domande suggestive, il minore ribadì sostanzialmente quanto raccontato alla madre affidataria. In linea con tale impostazione appare la seconda sentenza. Essa è coerente innanzitutto con quanto sopra riportato, nella parte in cui la Corte ha premura di analizzare lo svolgimento del dialogo tra il minore e la affidataria, come riferito dalla stessa, ed evidenzia, a conforto della assenza di suggestioni, come nel suo procedere la donna abbia anche operato uno sviamento dal tema dell'abuso ormai emerso, chiedendo al minore, d'improvviso,se il padre lo picchiasse, ed ottenendo una risposta negativa cui si aggiungeva la affermazione per cui ""gli faceva male dentro". Da qui la corretta sottolineatura finale della Corte, per cui la donna si limitò a introdurre l'argomento dei comportamenti sessualmente orientati del bambino, senza orientare il dialogo verso il padre naturale del medesimo, e senza suggerire allo stesso di essere stato vittima di abusi sessuali, laddove il diverso tema della violenza fisica, ad un certo punto introdotto dalla affidataria del minore, non veniva raccolto da quest'ultimo, che proseguiva riferendo, come prima riportato, della condotta del padre che aveva causato un male diverso da quello che deriva dalle percosse. Un "male dentro". Puramente assertiva, ipotetica, e operante sul piano della mera illazione, in assenza di validi dati di riferimento, è l'ulteriore notazione critica per cui la descrizione dei fatti operata dal minore sarebbe stata successivamente riassunta dalla madre affidataria dinnanzi ad altre due persone sopravvenute e tale sintesi dovrebbe ritenersi sia stata la mediazione del racconto operata dall'adulto, così che "potrebbe" avere influenzato il racconto ulteriormente reso dal bambino. Eguali considerazioni si devono formulare circa l'osservazione difensiva, non accompagnata dalla rappresentazione di oggettive ricadute in puntodi motivazione, per cui i due predetti testi non sarebbero stati sentiti in fase di indagine e la affidataria sarebbe stata a conoscenza dei precedenti penali del padre imputato, e sarebbe stata stressata dal comportamento del bambino, che gestiva con difficoltà. Quanto alla contestazione del rilievo della Corte, per cui l'affidataria avrebbe cercato di comportarsi come soggetto dotato di peculiare competenza nei confronti di un minore, a fronte di una sua specifica formazione avuta sul tema dei minori, quale garanzia di maggiore autenticità delle sue dichiarazioni, si tratta di una mera considerazione soggettiva di parte, che pare del resto chiaramente infondata. Secondo tale critica, la Corte avrebbe effettuato sul punto una sua valutazione soggettiva senza svolgerla in un quadro complessivo, che tenga conto delle caratteristiche della madre affidataria e del minore, il quale tenderebbe ad assecondare i suoi interlocutori, per cui sarebbe possibile che rispetto alla affidataria, che gli si poneva con il distacco del terzo competente piuttosto che con l'empatia della madre, nel rivolgergli le domande, abbia assecondato l'interlocutrice fornendole risposte compiacenti. Invero, è qui sufficiente osservare come il "distacco" della donna abbia integrato, effettivamente, come rilevato dai giudici di appello, la maggior garanzia rispetto alla assoluta libertà di narrazione del minore, diversamente da una manifestazione di sentimenti di un genitore ( che nella specie avrebbero potuto essere, ragionevolmente, anche di rabbia, dolore e disprezzo per gli autori di quegli abusi) che, al contrario, spesso viene valorizzata dalle difese come dato da valutare con attenzione in chiave critica, siccome prospettato, quantomeno astrattamente, come in grado di incidere sull'atteggiamento narrativo della vittima. In ogni caso, la varietà delle considerazioni sul punto, rispetto alle quali quella contestata non appare certo ictu oculi assolutamente illogica o contraddittoria, dimostra il carattere meramente valutativo della censura e quindi la relativa inammissibilità in questa sede. Riguardo alla terza critica circa il ritenuto errore percettivo dei giudici sul contenuto della perizia, quale prova decisiva travisata, da una parte, va richiamato il principio di diritto sopra citato, circa i contenuti oggettivi e inopinabili che devono essere alla base del vizio del travisamento di dichiarazioni, dall'altra, deve osservarsi che i giudici sia di primo che di secondo grado hanno richiamato plurimi passaggi delle osservazioni del perito, che paiono idonei a supportare conclusioni, dei giudici stessi, dirette a sostenere l'attendibilità del minore. Ed infatti, a pagina 7 della prima sentenza, si cita il perito, laddove ha evidenziato sia che il bambino sarebbe stato "sostanzialmente attendibile nella testimonianza resa" sia che la consulente di parte avrebbe formulato mere supposizioni circa l'avvenuto insorgere di un falso ricordo nel minore (pag. 8); i giudici hanno anche osservato che il perito ebbe ad escludere la presenza di indicatori denotanti la possibilità di un falso ricordo ingenerato da un adulto, anche sul rilievo per cui, per una tale operazione, comunque, e tra l'altro, devono fornirsi ad un soggetto, dall'esterno, stimoli "che siano per il soggetto sufficientemente aderenti all'esperienza precedente"; così lasciando comprendere come una operazione del tipo di quella ipotizzata dalla difesa sia assolutamente complicata e richieda nell'esperienza del soggetto interessato dalla strumentalizzazione, circostanze fattuali preesistenti e collegate - per quanto qui di interesse - con temi sessuali, che, per vero, non si prospettano in alcun modo. Il primo giudice, ha anche correttamente rilevato - e il tema appare ripreso in appello, ove si osserva che alterazioni del ricordo possono avere avuto luogo solo per profili marginali del racconto -, come secondo il perito eventuali profili di falso potrebbero al più riferirsi al dato temporale della condotta, nel senso che essa "potrebbe coincidere con la realtà oppure essere la realtà meno estesa temporalmente ma il ricordo emotivo talmente forte…da averne esteso la portata temporale". Anche su tale punto è in linea con il primo giudice la Corte di appello (cfr.da pagina 23), e perspicua e tutt'altro che criticabile, alla luce di quanto finora esposto anche riportando considerazioni e spiegazioni del perito, è la valorizzazione dell'ulteriore rilievo peritale per cui l'ipotesi di una costruzione esterna del ricordo del minore postulerebbe una "malignità" dell'adulto, che induca totalmente delle narrazioni: circostanza che i giudici congruamente rilevano come assente nel caso di specie, senza che la stessa difesa confuti tale ultimo rilievo e individui, indicandolo ed illustrandolo, attraverso il superamento di mere illazioni, un tale soggetto manipolatore. E in proposito congrua e consequenziale appare anche la ulteriore notazione della corte, formulata anche dai primi giudici, della coerenza, costanza e precisione delle dichiarazioni, plurime, del minore, quale dato dimostrativo, anche esso, della sua attendibilità, assieme anche alla circostanza della assenza di ogni tentativo di aggravare la posizione degli imputati, laddove egli ha inizialmente escluso di volere dare colpa agli stessi (cfr. pag. 12 della prima sentenza), avendo tra l'altro escluso di avere egli compiuto atti sessuali attivi a favore degli stessi. Sul punto, alfine, a fronte di congrue motivazioni proprie del Tribunale e della Corte, appare sufficiente e dirimente ribadire, altresì, che diversamente dal tema della capacità di testimoniare, quello della attendibilità è interamente devoluto al giudice e non al perito o al consulente. In tale quadro, la tesi difensiva diretta a criticare la considerazione dei giudici per cui la difesa non avrebbe interpretato correttamente le conclusioni del perito in tema di attendibilità del minore, appare del tutto infondata. E invero, occorre, altresì, evidenziare, come essa si sviluppi, inammissibilmente, o richiamando indistintamente, come allegati al ricorso, atti del perito, sostenendo che con essi mai il perito avrebbe sostenuto l'attendibilità del minore circa la narrazione degli abusi subiti e, piuttosto, avrebbe posto il tema della contaminazione etero-adulta del racconto del minore in sede di esame protetto, senza risolverlo; oppure, citando la valorizzazione da parte dei giudici (come sopra già richiamata) di una frase del perito, per cui tale evenienza avrebbe richiesto una "malignità" dell'adulto, e opponendo il rilievo difensivo, tutto soggettivo e generico, per cui si tratterebbe di frase da valutare nel complesso dei dati dichiarativi del perito, che deporrebbero nel senso di manipolazioni esterne subite dal minore. Con l'aggiunta per cui vi sarebbero diversi elementi che conforterebbero tale tesi come il dato temporale che il minore avrebbe mutuato dopo i ripetuti suoi racconti con persone diverse, il sentimento di rabbia, che sarebbe insorto dopo avere compreso la tipologia dei comportamenti del padre attraverso la madre affidataria, e il linguaggio "adulto-morfo". Tutti dati che per quanto sopra osservato non paiono affatto dimostrati o comunque rilevanti ovvero decisivi. In altri termini, alla luce di quanto sinora rilevato si tratta di censura del tutto inammissibile non solo in ragione delle valide motivazioni dei giudici, ma anche ove se ne analizzi il suo stesso contenuto intrinseco: sia perché, al fine di evidenziare il vizio di travisamento non è sufficiente richiamare genericamente e indistintamente plurimi atti dichiarativi o comunque di contenuto dichiarativo, senza individuare lo specifico o gli specifici passaggi evidenzianti il travisamento. Sia perché, come sopra già sottolineato, il travisamento deve fondarsi su dati obiettivi e inequivocabili e non su una diversa personale lettura di dati disponibili. Come in sostanza alfine si prospetta da parte della difesa, e come dimostra già di per sé il sopra citato rilievo difensivo per cui la contestata frase sulla necessità di un "maligno" adulto che crei un falso ricordo nel bambino dovrebbe essere esaminata in un quadro complessivo: considerazione, invero, che rivela come l'impostazione difensiva si fondi solo su una diversa e articolata lettura di molteplici dati, come tale soggettiva e valutativa e dunque estranea alla vicenda, assolutamente diversa, e propria invece del travisamento, della mera, quasi meccanica rilevazione obiettiva di undato trascurato o di un significato inequivocabile erroneamente colto. E' per questo motivo che si è precisato che il vizio in parola è l'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 Rv. 250168 - 01). In tale prospettiva il giudice di legittimità può rilevare il dedotto travisamento solo qualora la difformità emergente sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio; in motivazione, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 Rv. 262575 – 01). Con riferimento alla quarta critica, attinente alla valutazione della tesi della consulente di parte circa la eventualità di un falso ricordo, quale ipotesi alternativa all'abuso, è sufficiente rimandare a quanto sul tema già osservato per concludere nel senso della sua inammissibilità. Quanto alla quinta critica relativa al tema dei riscontri estrinseci e della contestazione che tale sia un referto di pronto soccorso descrittivo di gonfiore e arrossamento del pene del bambino, trattandosi piuttosto di una infezione molto comune nei bambini, è sufficiente rilevare, da una parte, che non emerge né è rappresentata la decisività (nel senso di una conseguente alterazione insuperabile dell'equilibrio motivazionale) del vizio che si assume correlato alla predetta valorizzazione del referto, a fronte, per vero, di una motivazione di per sé già completa attraverso la congrua valorizzazione delle dichiarazioni della vittima, nel quadro della scandagliata attendibilità della medesima. Peraltro, non appare illogica "manifestamente" ( questo è il parametro che non deve essere perso di vista nel sollevare vizi motivazionali in questa sede, non essendo sufficiente qualsiasi vizio logico) la considerazione per cui, in un appurato quadro di abusi concentrati anche sull'organo sessuale della vittima, particolarmente delicato anche per l'età, condotte volte alla sua manipolazione anche orale ben possono provocare gli esiti valorizzati dai giudici. Manifestamente infondata, per quanto sinora osservato, è anche l'ultima censura, cheattiene alla motivazione circa il contenuto dell'esame protetto del minore, con cui si contesta il giudizio di attendibilità del racconto reso in quella sede dal minore stesso, che sarebbe invece frutto di una valutazione in chiave accusatoria, con travisamento dei contenuti delle tesi di cui alla perizia e alla consulenza di parte. 2. Quanto al secondo motivo relativo all'art. 609 bis ultimo comma c.p., anche esso è manifestamente infondato. L'attenuante è stata esclusa in ragione delle condotte ascritte, di ripetuta penetrazione anale anche non completa, e di strusciamento sul corpo del minore nel quadro del peculiare rapporto tra padre e figlio, con incidenza sullo stato psicologico della vittima anche per il futuro, laddove lo stesso minore ha riferito che già all'epoca dei fatti provava disgusto. Si tratta di motivazione in linea con l'indirizzo di legittimità secondo il quale in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievi i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, Rv. 263516 - 01). 3. Il terzo motivo relativo alla mancata rilevazione della continuazione con i precedenti reati specifici a carico, è inammissibile, a fronte di una motivazione congrua e applicativa dei noti e consolidati criteri che devono presiedere all'eventuale riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra reati, cui si oppongono solo generiche deduzioni valutative sul rapporto tra i reati. 4. Quanto al quarto motivo, le attenuanti generiche risultano escluse per l'assenza di ogni elemento positivo e a fronte anche dei precedenti penali specifici, come del resto si rinviene da entrambe le sentenze,e tanto è in linea con il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1,n. 39566 del 16/02/2017Rv. 270986 - 01). Peraltro, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. e oggetto di un giudizio di fatto e puo essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimita, purche non contraddittoria e congruamente motivata, come nel caso in esame, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Generica è poi la doglianza sull'eccessività della pena. 5. Quanto al primo motivo proposto dal XXXXXXin ordine, in sintesi, al giudizio di responsabilità, e che si articola su censure analoghe se non identiche a quelle proposte dal Bianco, è sufficiente rinviare a tutte le considerazioni espresse in sede di analisi del primo motivo proposto da quest'ultimo imputato, per sancire la manifesta infondatezza della critiche sollevate. 6. Il secondo motivo riguarda la mancata applicazione delle circostanze di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p., e delle attenuanti generiche, a fronte di riferimenti alla condotta del XXXXXX assai modesta, e di una mera riproduzione, a fini motivazionali negativi, dello stato di inferiorità del minore che già costituisce elemento costitutivo del reato. Si contesta inoltre la esclusione delle generiche per assenza di resipiscenza avendo il ricorrente esercitato le sue facoltà difensive. Anche tale motivo è inammissibile. L'attenuante di cui all'ultimo comma prima citata è stata esclusa per le stesse ragioni poste a fondamento della esclusione della stessa attenuante nei confronti del coimputato, trattandosi di condotte anche esse connotate da notevole invasività e produttive di rilevanti conseguenze sullo sviluppo del minore, nonché realizzate da uno stretto congiunto della vittima, lo zio, con violazione anche in tal caso dei doveri di custodia. Valgono quindi le stesse ragioni, di rilievo soggettivo per il minore e oggettivo, che hanno giustificato la inammissibilità della analoga censura proposta dal XXXXXX. Le attenuanti generiche poi, sono state escluse per assenza di elementi positivi come del resto si rinviene da entrambe le sentenze, e tanto è in linea, lo si ribadisce, con il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1,n. 39566 del 16/02/2017Rv. 270986 - 01). In tale contesto la assenza di resipiscenza è notazione che si aggiunge ad una motivazione di per sé già adeguata. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]