CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la segi_ ente ORDINANZA sui ricorso 1284/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettvamente domiciliati presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] 87 Pec: [OSCURATO:EMAIL] frarcesca.virgiii©avvocatimantova.it -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Coom - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] Spa non in proprio ma quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elett vamente domiciliata presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] 4 alberiqopanini@ordioneavvocatiroma,orq gjlbr [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avvETso la sentenza n. 1666/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/C:112023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: vlantovanabanca 1896 [OSCURATO:PERSONA]. Soc. Coop., dichiarando di essere creditrice della società [OSCURATO:SOCIETA]. per C 62.5 13,68 quale saldo debitore di un conto corrente intestato alla società, convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della TEM s.r.I., e il marito [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare la simulazione assoluta, o in subordine l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un atto di costituzione del fondo patrimoniale costituito dai coniugi su beni di proprietà della Rangoni, rogato in data antecedente l'emissione del decreto ingiuritivo nei confronti della società debitrice; stituitosi il contraddittorio con i convenuti, il Tribunale di Mantova rigettò la domanda di simulazione ed accolse quella di inefficacia ex art. 2901 c.c. rilevando che la domanda ex art. 2901 c.c. era proponibile anche rispetto ad un credito litigioso, senza che vi fosse necessità di sospendere il giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione di quello relativo all'accertamento del credito, e che, nel caso in esame, sussistevano tutti i presupposti dell'azione, ed in particolare, ai fini dell'eventus damni, la circostanza che l'atto dispositivo del credito avesse causato maggibre difficoltà o incertezza nel suo recupero coattivo e, quanto alla scientia damni del debitore, che essa fosse desumibile dalla consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragicni del creditore; a fronte dell'appello dei soccombenti, volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado per non aver accertato la sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo, nonché l'insussistenza degli elementi per dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901 c.c., la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 26/10/2018, rilevata l'ammissibilità del gravame, lo ha rigettato, confermando, per quanto ancora qui di interesse, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui non à necessaria la sospensione del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione di quello relativo all'accertamento del credito, in quanto quest'ultimo non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla revocatoria; la Corte del gravame ha altresì confermato la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c., quale l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo e la scientia damni del debitore intesa quale mera conoscenza o agevole conoscibilità del preg udizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; na resistito [OSCURATO:PERSONA] SpA, in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] srl, quale cessionaria del credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] e Mantovana soc. coop. (già Mantovana 1896 soc. coop.), con controricorso; -a causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti al fine di sospendere il presente giudizio ad esito del giudizio volto ad accertare la fondatezza o meno della pretesa creditoria avversaria (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. )- i ricorrenti chiedono di cassare l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha disposto la sospensione necessaria del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione del giudizio sul credito, invocando un precedente di questa Corte e l'orientamento di una parte della dottrina, secondo cui la sospensione del primo giudizio sarebbe preg udiziale alla definizione del secondo, non potendosi dare rievanza, ai fini della revocatoria, a ragioni di credito manifestamente infondate; :i motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.; a giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di escludere la sospensione necessaria del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione di quello sull'accertamento del credito e il precedente isolato, citato dalla ricorrente, risulta del Litto superato dal contrario avviso di questa Corte (Cass., 1, n, 17257 del 12/7/2013; Cass., 3 n. 2673 del 10/2/2016; Cass., 6•3, n. 3369 del 5/2/2019; Cass., 6-3, n. 4212 del 19/2/2020); ne consegue che, essendosi la Corte d'Appello di Brescia conformata al consolidato indirizzo di questa Corte, e non consentendo il motivo di ricorso di prospettare modifiche al suddetto indirizzo, la censura è in contrasto con l'art. 360 bis c.p.c. e, come tale, inammissibile; con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 2901 c.c. De..r aver ritenuto sussistenti in capo agli odierni ricorrenti i presupposti previsti dalla citata norma al fine di dichiarare l'inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. )- i ricorrenti contestano che i giudici del meri.:o abbiano ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione ex art.2901 c.c.; assumono di aver allegato e dimostrato che il fondo patrimoniale era stato costituito con atto del 5/4/2011 e che il decreto ingiuntivo, costituente il titolo su cui la banca aveva chiesto la revoca dell'atto dispositivo, era stato ottenuto in data 9/11/2011, di guisa che l'atto dispositivo doveva intendersi costi Euito in epoca antecedente l'insorgere del credito della banca; in secondo luogo assumono che, prima della ricezione, da parte della Rangoni, di una raccomandata della banca che sollecitava l'adempimento, avvenuta solo in data 12/5/2011, la Rangoni non poteva essere a conoscenza della situazione economica della [OSCURATO:SOCIETA]; dunque i giudici del merito avrebbero errato nell'affermare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; :i motivo è inammissibile in quanto volto ad evocare un riesame nel merito dei presupposti dell'azione revocatoria. Il giudice del merito ha ritenuto che, essendo il credito sorto nel mon- ento della prestazione della fideiussione, e cioè nel 1996, l'attc di costituzione del fondo patrimoniale, risalente al 2011, fosse certamente successivo all'insorgenza del credito, essendo del tutto irrilevante che la banca avesse intimato il pagamento del dovuto ed agito giudizialmente per il recupero del credito solo successivamente all'atto di disposizione; a corte di merito ha accertato, con ragionamento del tutto logic,3 e che si sottrae al sindacato di questa Corte, la presenza di elementi indiziari della consapevolezza in capo al fideiussore del preg udizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni creditorie: ha valorizzato a tal fine la circostanza che la Rangoni, oltre ad aver prestato fideiussione in favore di TEM s.r.I., ne era anche socia e, pertanto, poteva e doveva essere a conoscenza dell'ingente esposizione debitoria della società, ed ha evidenziato l'anomala scelta dei coniugi di stipulare una convenzione matrimoniale, istitutiva del fondo patrimoniale, quaranta anni dopo la celebrazione del matrimonio, con l'evidente intenzione di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori; queste rationes decidendi non risultano neppure censurate in modo idoneo dalla ricorrente, con la conseguente conferma della inammissibilità della censura; conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile, e i ricor-enti sono condannati a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricor-enti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudiz,o di cassazione liquidate in C 6.000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.a i sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello krovtiper il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Came