CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1983
Cassazione n. 24555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .\\[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 7 aprile 2026; considerato che il primo motivo, con il quale di deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato e travisamento della prova testimoniale assunte non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che gli ulteriori motivi di ricorso, aventi ad oggetto la ritenuta recidiva, sono manifestamente infondati per avere reso la Corte d'appello una motivazione immune da vizi al riguardo, dovendosi in particolare considerare che ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M