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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 14508/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22449/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di FIRENZE n. 1051/2024, depositata il 12/06/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 22449/2024 Numero sezionale 435/2025 Numero di raccolta generale 14508/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28/05/2025 Il Presidente di [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22449/2024 Numero sezionale 435/2025 Numero di raccolta generale 14508/2025 Data pubblicazione 30/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22449/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di FIRENZE n. 1051/2024, depositata il 12/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 22449/2024 Numero sezionale 435/2025 Numero di raccolta generale 14508/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28/05/2025 Il Presidente di [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22449/2024 Numero sezionale 435/2025 Numero di raccolta generale 14508/2025 Data pubblicazione 30/05/2025
Decreto Cassazione n. 14508/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris