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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31999/2023

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6207-2022R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il quale è elett.te dom.ta; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante; -intimata - avverso la sentenza n. 3590/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 e, successivamente, a seguito di riconvocazione, del 08/11/2023, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P., I.V.A., I.R.P.E.F., addizionale regionale e maggiori contributi previdenziali relativamente all’anno di imposta 2004, conseguenti ai maggiori ricavi ascritti alla contribuente rispetto a quelli dichiarati; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma rigettò il ricorso con sentenza n. 228/2010, avverso la quale la DELLA NAVE propose appello innanzi alla C.T.R. di Roma che, con sentenza 66/14/2012, accolse l’appello; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose ricorso innanzi a questa Corte, accolto con ordinanza del 15.3.2019, n. 7371, con conseguente rinvio alla medesima C.T.R., in diversa composizione, rilevando il vizio di motivazione della decisione impugnata, sulla scorta della seguente motivazione:“sussiste il dedotto vizio di motivazione perché il giudice di appello afferma apoditticamente che l'Ufficio avrebbe accertato i maggiori ricavi basandosi sulle percentuali di ricarico "mediamente riscontrate nel settore di appartenenza", senza esaminare e prendere posizione sulle opposte circostanze allegate dall'Ufficio che, richiamando il processo verbale di accertamento (trascritto per stralci nel ricorso per cassazione) afferma di avere proceduto alla ricostruzione dei costi della merce giacente sulla base delle fatture di acquisto ricevute nei vari anni dalla contribuente, procedendo alla individuazione delle fatture di acquisto "unitamente alla Sig.ra Della Nave"; inoltre afferma, sempre richiamando il trascritto p.v.c., che i prezzi di vendita sono stati determinati sulla base delle etichette apposte dalla contribuente su ogni singolo prodotto”; che [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio innanzi alla C.T.R. del Lazioche, con sentenza n. 3590/2021, depositata il 19/07/2021 ha rigettato l’originario gravame della contribuente osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come l’Ufficio, nella determinazione della percentuale di ricarico applicata, “ha pienamente rispettato tutte le regole che la giurisprudenza ha dettato in materia…i verbalizzanti hanno proceduto a calcolare il totale dei corrispettivi non certificati partendo dalle rimanenze iniziali rilevate dal [OSCURATO:PERSONA] presentato dalla sig.ra Della Nave per l’anno di imposta in esame e sommandole al valore delle merci acquistate nel corso dell’anno, ricavando in tal modo il valore delle merci disponibili nel 2004, a cui hanno sottratto le rimanenze rilevate al momento dell’accesso” proseguendo poi l’indicazione delle ulteriori operazioni di calcolo effettuate per determinare i maggiori ricavi(cfr. sentenza impugnata, ult. p., primo e secondo cpv); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevata, in via preliminare, la ritualità della notifica del ricorso eseguita nei confronti dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE all’indirizzo p.e.c. estratto dal registro IPA, stante la certificazione, resa dall’ AVV .

CHIARATANO e contenuta nella relata di notifica, di assenza di indirizzo dell’amministrazione nel pubblico elenco PP.AA. (cfr. anche l’art. art. 28, comma 1, lett. c), del d.l. n. 76 del 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione”, applicabile ratione temporisal caso di specie); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto…con riferimento all’art. 116 cpc”, per non avere i giudici di appello “correttamente ed adeguatamente valutato le prove offerte dalla parte” (cfr. ricorso, p. 4); che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione di norma di diritto…con riferimento all’art. 91 cpc” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. condannato essa contribuente al pagamento delle spese processuali, nonostante l’ AGENZIA non ne avesse diritto, essendosi costituita, tanto in prime, quanto in seconde cure, senza il ministero di un difensore ed avvalendosi, al contrario, di personale interno; Rilevato che, successivamente alla celebrazione dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e, precisamente, in data 27.10.2023), ma prima della definizione del presente procedimento, il difensore della parte ricorrente ha depositato telematicamente istanza di cessazione della materia del contendere, con rinunzia al ricorso, per essersi la contribuente avvalsa della normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), comunicandolo all’Agenzia delle Entrate ed effettuando il pagamento della prima rata entro il 30.9.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 194 della l. n. 197 cit. (cfr. allegati all’istanza); che si è, in conseguenza, resa necessaria la riconvocazione del Collegio per l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Considerato che l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c, del d.l. n. 34/2023, dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”, mentre il successivo art. 1, comma 197, prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” ed il seguente comma 198 dispone che “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; Ritenuto, dunque, che, per effetto di quanto precede, il processo debba essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992; che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6207-2022R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il quale è elett.te dom.ta; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante; -intimata - avverso la sentenza n. 3590/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 e, successivamente, a seguito di riconvocazione, del 08/11/2023, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P., I.V.A., I.R.P.E.F., addizionale regionale e maggiori contributi previdenziali relativamente all’anno di imposta 2004, conseguenti ai maggiori ricavi ascritti alla contribuente rispetto a quelli dichiarati; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma rigettò il ricorso con sentenza n. 228/2010, avverso la quale la DELLA NAVE propose appello innanzi alla C.T.R. di Roma che, con sentenza 66/14/2012, accolse l’appello; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose ricorso innanzi a questa Corte, accolto con ordinanza del 15.3.2019, n. 7371, con conseguente rinvio alla medesima C.T.R., in diversa composizione, rilevando il vizio di motivazione della decisione impugnata, sulla scorta della seguente motivazione:“sussiste il dedotto vizio di motivazione perché il giudice di appello afferma apoditticamente che l'Ufficio avrebbe accertato i maggiori ricavi basandosi sulle percentuali di ricarico "mediamente riscontrate nel settore di appartenenza", senza esaminare e prendere posizione sulle opposte circostanze allegate dall'Ufficio che, richiamando il processo verbale di accertamento (trascritto per stralci nel ricorso per cassazione) afferma di avere proceduto alla ricostruzione dei costi della merce giacente sulla base delle fatture di acquisto ricevute nei vari anni dalla contribuente, procedendo alla individuazione delle fatture di acquisto "unitamente alla Sig.ra Della Nave"; inoltre afferma, sempre richiamando il trascritto p.v.c., che i prezzi di vendita sono stati determinati sulla base delle etichette apposte dalla contribuente su ogni singolo prodotto”; che [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio innanzi alla C.T.R. del Lazioche, con sentenza n. 3590/2021, depositata il 19/07/2021 ha rigettato l’originario gravame della contribuente osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come l’Ufficio, nella determinazione della percentuale di ricarico applicata, “ha pienamente rispettato tutte le regole che la giurisprudenza ha dettato in materia…i verbalizzanti hanno proceduto a calcolare il totale dei corrispettivi non certificati partendo dalle rimanenze iniziali rilevate dal [OSCURATO:PERSONA] presentato dalla sig.ra Della Nave per l’anno di imposta in esame e sommandole al valore delle merci acquistate nel corso dell’anno, ricavando in tal modo il valore delle merci disponibili nel 2004, a cui hanno sottratto le rimanenze rilevate al momento dell’accesso” proseguendo poi l’indicazione delle ulteriori operazioni di calcolo effettuate per determinare i maggiori ricavi(cfr. sentenza impugnata, ult. p., primo e secondo cpv); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevata, in via preliminare, la ritualità della notifica del ricorso eseguita nei confronti dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE all’indirizzo p.e.c. estratto dal registro IPA, stante la certificazione, resa dall’ AVV . CHIARATANO e contenuta nella relata di notifica, di assenza di indirizzo dell’amministrazione nel pubblico elenco PP.AA. (cfr. anche l’art. art. 28, comma 1, lett. c), del d.l. n. 76 del 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione”, applicabile ratione temporisal caso di specie); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto…con riferimento all’art. 116 cpc”, per non avere i giudici di appello “correttamente ed adeguatamente valutato le prove offerte dalla parte” (cfr. ricorso, p. 4); che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione di norma di diritto…con riferimento all’art. 91 cpc” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. condannato essa contribuente al pagamento delle spese processuali, nonostante l’ AGENZIA non ne avesse diritto, essendosi costituita, tanto in prime, quanto in seconde cure, senza il ministero di un difensore ed avvalendosi, al contrario, di personale interno; Rilevato che, successivamente alla celebrazione dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e, precisamente, in data 27.10.2023), ma prima della definizione del presente procedimento, il difensore della parte ricorrente ha depositato telematicamente istanza di cessazione della materia del contendere, con rinunzia al ricorso, per essersi la contribuente avvalsa della normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), comunicandolo all’Agenzia delle Entrate ed effettuando il pagamento della prima rata entro il 30.9.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 194 della l. n. 197 cit. (cfr. allegati all’istanza); che si è, in conseguenza, resa necessaria la riconvocazione del Collegio per l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Considerato che l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c, del d.l. n. 34/2023, dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”, mentre il successivo art. 1, comma 197, prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” ed il seguente comma 198 dispone che “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; Ritenuto, dunque, che, per effetto di quanto precede, il processo debba essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992; che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021,
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