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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30576/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero proposto avverso la decisione con cui il Giudice delle indagini preliminari aveva rigettato - per quel che in questa sede rileva - la richiesta di misura cautelare in carcere per assenza di esigenze cautelari, ha applicato la misura degli arresti domiciliari limitatamente ai fatti di reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestati al capo 48) afferente a detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ricevuta, al fine di cessione a terzi, da [OSCURATO:PERSONA].

I fatti per cui procede l'autorità giudiziaria di Salerno afferiscono ad una più articolata indagine che vede attive sul territorio della provincia salernitana due distinte associazioni finalizzate al narcotraffico (capi 1 e 64) con a capo, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia Barone.

In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], inizialmente indagato quale partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 1), oltre che in merito ai reati fine contenuti nei capi da 48) a 58) - il primo dei quali in concorso proprio con [OSCURATO:PERSONA], gli altri afferenti, invece, a plurime cessioni di sostanza stupefacente nei confronti di terzi -, il Giudice delle indagini preliminari di Salerno aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in merito alla partecipazione al sodalizio di cui al capo 1), al contempo ritenendo insussistenti le esigenze cautelari in merito alle contestazioni provvisorie contenute nei capi da 48) a 58).

Il Tribunale, come sopra evidenziato, ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il rigetto del Giudice delle indagini preliminari applicando la misura degli arresti domiciliari limitatamente ai fatti contestati al capo 48) di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], rigettando il gravame in ordine ai rimanenti capi da 49) a 58) per i quali ha giudicato insussistenti i gravi indizi di colpevolezza; le conversazioni e gli elementi probatori acquisiti per mezzo dell'attività tecnica inerenti tali delitti non sono stati ritenuti idonei a corroborare l'attività di cessione contestata in via provvisoria.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt.273 e 192 cod. proc. pen. in ordine alla fattispecie di cui all'alt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Osserva la difesa come sia contraddittoria la motivazione del Tribunale che, da un canto, ha ritenuto di non intravedere la gravità indiziaria in merito ai reati di cui ai capi da 49) a 58), specie per la non esaustiva consistenza degli elementi tratti dal contenuto letterale delle intercettazioni telefoniche, dall'assenza di sequestri di sostanze stupefacenti e dall'assoluta carenza di conferme da parte dei soggetti asseritamente acquirenti, dall'altra, ha invece ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine alla detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 48), sulla base degli stessi elementi e senza una specifica contestazione, come nelle altre ipotesi, in merito alla cessione di sostanza stupefacente.

L'unico soggetto che avrebbe parlato di [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente negato di aver acquistato lo stupefacente.

Osserva, ancora, che non viene esplicitata la quantità e qualità della sostanza stupefacente ceduta a terzi e la quantità destinata ad un uso personale, né si comprende se la qualità e quantità della stessa consenta di escludere la ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n 309 del 1990.

2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Risulta illogica la disposta applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, visto che il Giudice delle indagini preliminari, pur esprimendosi in termini di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a plurime ipotesi di reato (da 48 a 58), aveva invece escluso la necessità di disporre la misura cautelare in ragione della ritenuta occasionalità della condotta.

Il documentato svolgimento di regolare attività lavorativa sin dal 2012, avrebbe dovuto far prevalere la possibilità di applicare una misura con la stessa compatibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Deve essere richiamato il principio di diritto ormai pacifico espresso reiteratamente da questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. In tali termini circoscritto l'ambito del vaglio di questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto nella parte in cui genericamente il ricorrente afferma che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione gli elementi che escludevano la gravità indiziaria di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la carenza di motivazione o la sua contraddittorietà in ragione del differente esito in ordine alle altre ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria, si osserva come il Tribunale ha messo in evidenza tutti gli i dati indiziari che hanno portato ad intravedere i gravi indizi di reato a carico del ricorrente in ordine al capo 48).

Apodittica risulta la critica secondo cui non sarebbe stata resa nessuna logica motivazione in merito al differente esito rispetto alle ulteriori accuse, avendo invece il Tribunale, non prima di aver nei dettaglio illustrato il contesto anche associativo collaterale alla figura del ricorrente, che vedeva nel ruolo di Vertice di [OSCURATO:PERSONA], dato contezza di tutte le risultanze che portavano a ritenere che [OSCURATO:PERSONA], seppure non ritenuto partecipe del sodalizio del Luzzi di cui al capo 1), era persona a costui molto vicina, tanto da fornire consigli al medesimo su alcuni sodali di costui; è stata valorizzata la parte delle intercettazioni da cui emergeva come [OSCURATO:PERSONA] si rifornisse di stupefacenti del tipo cocaina abitualmente e direttamente dal Luzzi (in ordine all'operatività della associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], soprannominato Aikido, che veniva approvvigionato per ingenti quantità da [OSCURATO:PERSONA], pag. 2 ordinanza impugnata), detenzione di sostanza stupefacente di tale quantità da poter essere rivenduta sul territorio e, seppure sia stata valorizzata l'autonomia di cui godeva il medesimo nell'attività di spaccio, tanto da aver il Giudice delle indagini preliminari escluso una sua adesione organica al sodalizio dedito al narcotraffico, ne vagliava e riteneva determinante lo stretto rapporto di collaborazione.

Esplicita risulta la parte dell'ordinanza impugnata (pag. 17) in cui si mette in risalto come il Romeo fosse perfettamente a conoscenza dei meccanismi e degli uomini che componevano l'associazione diretta dal Luzzi, così come questi fosse a conoscenza del luogo di stoccaggio dello stupefacente tanto da avvisarlo quando temeva che potessero esserci interventi da parte delle forze dm polizia, mostrando di condividere le preoccupazioni per eventuali arresti o sequestri di droga.

Analogamente è a dirsi in ordine alla ricostruita attività di spaccio parallela da parte di entrambi, mentre Romeo provvedeva allo spaccio della sostanza ricevuta dal Luzzi in vendita o conto vendita con la consegna del denaro spettante a cessione avvenuta.

A fronte di precisi riferimenti al contenuto delle intercettazioni, manifestamente infondata risulta la generica contestazione formulata dal ricorrente che fa non pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte in ordine alla cosiddetta "droga parlata" (secondo cui, qualora gli indizi a carico di un soggetto in materia di sostanza stupefacente consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01); il principio di diritto, che ovviamente il Collegio condivide, attiene ad ipotesi in cui le conversazioni avvengono attraverso un linguaggio criptico o allusivo e non certo allorché, come nel caso in esame, il riferimento alla sostanza stupefacente e in particolare a quella del tipo cocaina emergeva dalle captazioni effettuate in modalità ambientale senza che gli interlocutori adottassero particolari cautele.

Anche per tali ragioni, non pregevole risulta il dedotto parallelismo ipotizzato con le ipotesi di reato contestate in via provvisoria che avevano ad oggetto plurime cessioni nei confronti di assuntori di stupefacenti; il Tribunale ha ben chiarito i limiti indiziari e lacune delle indagini che, proprio per il linguaggio non univoco erano inidonee, in considerazione della non sovrapponibile epoca delle rispettive captazioni (elementi di criticità già apprezzati dal Giudice delle indagini preliminari che aveva rilevato l'equivocità dei termini delle cessioni) tale da non poter utilizzare gli elementi invece evincibili in ordine ai fatti contestati al capo 48), a corroborare le accuse contenute nelle imputazioni.

4. Il secondo motivo con cui si rivolgono critiche alla parte di decisione che ha ritenuto esistenti le esigenze cautelari, risulta generico in quanto privo di reale censura nei confronti della parte di decisione che, dopo aver riassunto la condotta realizzata da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 26 ordinanza impugnata), ne ha apprezzato la sussistenza in ragione dello stretto rapporto con il Luzzi nell'attività di detenzione e cessione di quantità significativa di sostanza stupefacente del tipo cocaina in ragione della specifico precedente per reato associativo e l'ammontare dei pagamenti tali da denotare una rilevante operatività nell'attività illecita.

Adeguata risulta, inoltre, la parte della motivazione che richiama e valorizza i precedenti specifici gravanti sul ricorrente, avendo il Tribunale osservato come gli stessi, contrariamente a quanto affermato dal Giudice delle indagini preliminari, non fossero particolarmente datati ma in linea (escludendo che la decisione relativa a pena concordata tra le parti in ordine all'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisse elemento tale da escludere la pericolosità) con la condotta contestata in via provvisoria da cui era evincibile uno stabile collegamento con ambienti e contesti criminali.

Il Tribunale ha, altresì, smentito che gli elementi dedotti in quella sede (e riprodotti in sede di legittimità) al fine di escludere le esigenze cautelari potessero assumere rilevanza alcuna, con osservando come anche nel periodo oggetto della contestazione provvisoria svolgesse regolare attività lavorativa nel settore della raccolta dei rifiuti, dato che doveva ritenersi evidentemente non significativo in ordine alle censurate esigenze cautelari.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6.

L'intervenuta definitività della decisione impone, ex art. 310 comma 3, cod. proc. pen., la comunicazione ad opera della Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero proposto avverso la decisione con cui il Giudice delle indagini preliminari aveva rigettato - per quel che in questa sede rileva - la richiesta di misura cautelare in carcere per assenza di esigenze cautelari, ha applicato la misura degli arresti domiciliari limitatamente ai fatti di reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestati al capo 48) afferente a detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ricevuta, al fine di cessione a terzi, da [OSCURATO:PERSONA]. I fatti per cui procede l'autorità giudiziaria di Salerno afferiscono ad una più articolata indagine che vede attive sul territorio della provincia salernitana due distinte associazioni finalizzate al narcotraffico (capi 1 e 64) con a capo, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia Barone. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], inizialmente indagato quale partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 1), oltre che in merito ai reati fine contenuti nei capi da 48) a 58) - il primo dei quali in concorso proprio con [OSCURATO:PERSONA], gli altri afferenti, invece, a plurime cessioni di sostanza stupefacente nei confronti di terzi -, il Giudice delle indagini preliminari di Salerno aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in merito alla partecipazione al sodalizio di cui al capo 1), al contempo ritenendo insussistenti le esigenze cautelari in merito alle contestazioni provvisorie contenute nei capi da 48) a 58). Il Tribunale, come sopra evidenziato, ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il rigetto del Giudice delle indagini preliminari applicando la misura degli arresti domiciliari limitatamente ai fatti contestati al capo 48) di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], rigettando il gravame in ordine ai rimanenti capi da 49) a 58) per i quali ha giudicato insussistenti i gravi indizi di colpevolezza; le conversazioni e gli elementi probatori acquisiti per mezzo dell'attività tecnica inerenti tali delitti non sono stati ritenuti idonei a corroborare l'attività di cessione contestata in via provvisoria. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt.273 e 192 cod. proc. pen. in ordine alla fattispecie di cui all'alt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Osserva la difesa come sia contraddittoria la motivazione del Tribunale che, da un canto, ha ritenuto di non intravedere la gravità indiziaria in merito ai reati di cui ai capi da 49) a 58), specie per la non esaustiva consistenza degli elementi tratti dal contenuto letterale delle intercettazioni telefoniche, dall'assenza di sequestri di sostanze stupefacenti e dall'assoluta carenza di conferme da parte dei soggetti asseritamente acquirenti, dall'altra, ha invece ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine alla detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 48), sulla base degli stessi elementi e senza una specifica contestazione, come nelle altre ipotesi, in merito alla cessione di sostanza stupefacente. L'unico soggetto che avrebbe parlato di [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente negato di aver acquistato lo stupefacente. Osserva, ancora, che non viene esplicitata la quantità e qualità della sostanza stupefacente ceduta a terzi e la quantità destinata ad un uso personale, né si comprende se la qualità e quantità della stessa consenta di escludere la ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Risulta illogica la disposta applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, visto che il Giudice delle indagini preliminari, pur esprimendosi in termini di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a plurime ipotesi di reato (da 48 a 58), aveva invece escluso la necessità di disporre la misura cautelare in ragione della ritenuta occasionalità della condotta. Il documentato svolgimento di regolare attività lavorativa sin dal 2012, avrebbe dovuto far prevalere la possibilità di applicare una misura con la stessa compatibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Deve essere richiamato il principio di diritto ormai pacifico espresso reiteratamente da questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. In tali termini circoscritto l'ambito del vaglio di questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto nella parte in cui genericamente il ricorrente afferma che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione gli elementi che escludevano la gravità indiziaria di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la carenza di motivazione o la sua contraddittorietà in ragione del differente esito in ordine alle altre ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria, si osserva come il Tribunale ha messo in evidenza tutti gli i dati indiziari che hanno portato ad intravedere i gravi indizi di reato a carico del ricorrente in ordine al capo 48). Apodittica risulta la critica secondo cui non sarebbe stata resa nessuna logica motivazione in merito al differente esito rispetto alle ulteriori accuse, avendo invece il Tribunale, non prima di aver nei dettaglio illustrato il contesto anche associativo collaterale alla figura del ricorrente, che vedeva nel ruolo di Vertice di [OSCURATO:PERSONA], dato contezza di tutte le risultanze che portavano a ritenere che [OSCURATO:PERSONA], seppure non ritenuto partecipe del sodalizio del Luzzi di cui al capo 1), era persona a costui molto vicina, tanto da fornire consigli al medesimo su alcuni sodali di costui; è stata valorizzata la parte delle intercettazioni da cui emergeva come [OSCURATO:PERSONA] si rifornisse di stupefacenti del tipo cocaina abitualmente e direttamente dal Luzzi (in ordine all'operatività della associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], soprannominato Aikido, che veniva approvvigionato per ingenti quantità da [OSCURATO:PERSONA], pag. 2 ordinanza impugnata), detenzione di sostanza stupefacente di tale quantità da poter essere rivenduta sul territorio e, seppure sia stata valorizzata l'autonomia di cui godeva il medesimo nell'attività di spaccio, tanto da aver il Giudice delle indagini preliminari escluso una sua adesione organica al sodalizio dedito al narcotraffico, ne vagliava e riteneva determinante lo stretto rapporto di collaborazione. Esplicita risulta la parte dell'ordinanza impugnata (pag. 17) in cui si mette in risalto come il Romeo fosse perfettamente a conoscenza dei meccanismi e degli uomini che componevano l'associazione diretta dal Luzzi, così come questi fosse a conoscenza del luogo di stoccaggio dello stupefacente tanto da avvisarlo quando temeva che potessero esserci interventi da parte delle forze dm polizia, mostrando di condividere le preoccupazioni per eventuali arresti o sequestri di droga. Analogamente è a dirsi in ordine alla ricostruita attività di spaccio parallela da parte di entrambi, mentre Romeo provvedeva allo spaccio della sostanza ricevuta dal Luzzi in vendita o conto vendita con la consegna del denaro spettante a cessione avvenuta. A fronte di precisi riferimenti al contenuto delle intercettazioni, manifestamente infondata risulta la generica contestazione formulata dal ricorrente che fa non pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte in ordine alla cosiddetta "droga parlata" (secondo cui, qualora gli indizi a carico di un soggetto in materia di sostanza stupefacente consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01); il principio di diritto, che ovviamente il Collegio condivide, attiene ad ipotesi in cui le conversazioni avvengono attraverso un linguaggio criptico o allusivo e non certo allorché, come nel caso in esame, il riferimento alla sostanza stupefacente e in particolare a quella del tipo cocaina emergeva dalle captazioni effettuate in modalità ambientale senza che gli interlocutori adottassero particolari cautele. Anche per tali ragioni, non pregevole risulta il dedotto parallelismo ipotizzato con le ipotesi di reato contestate in via provvisoria che avevano ad oggetto plurime cessioni nei confronti di assuntori di stupefacenti; il Tribunale ha ben chiarito i limiti indiziari e lacune delle indagini che, proprio per il linguaggio non univoco erano inidonee, in considerazione della non sovrapponibile epoca delle rispettive captazioni (elementi di criticità già apprezzati dal Giudice delle indagini preliminari che aveva rilevato l'equivocità dei termini delle cessioni) tale da non poter utilizzare gli elementi invece evincibili in ordine ai fatti contestati al capo 48), a corroborare le accuse contenute nelle imputazioni. 4. Il secondo motivo con cui si rivolgono critiche alla parte di decisione che ha ritenuto esistenti le esigenze cautelari, risulta generico in quanto privo di reale censura nei confronti della parte di decisione che, dopo aver riassunto la condotta realizzata da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 26 ordinanza impugnata), ne ha apprezzato la sussistenza in ragione dello stretto rapporto con il Luzzi nell'attività di detenzione e cessione di quantità significativa di sostanza stupefacente del tipo cocaina in ragione della specifico precedente per reato associativo e l'ammontare dei pagamenti tali da denotare una rilevante operatività nell'attività illecita. Adeguata risulta, inoltre, la parte della motivazione che richiama e valorizza i precedenti specifici gravanti sul ricorrente, avendo il Tribunale osservato come gli stessi, contrariamente a quanto affermato dal Giudice delle indagini preliminari, non fossero particolarmente datati ma in linea (escludendo che la decisione relativa a pena concordata tra le parti in ordine all'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisse elemento tale da escludere la pericolosità) con la condotta contestata in via provvisoria da cui era evincibile uno stabile collegamento con ambienti e contesti criminali. Il Tribunale ha, altresì, smentito che gli elementi dedotti in quella sede (e riprodotti in sede di legittimità) al fine di escludere le esigenze cautelari potessero assumere rilevanza alcuna, con osservando come anche nel periodo oggetto della contestazione provvisoria svolgesse regolare attività lavorativa nel settore della raccolta dei rifiuti, dato che doveva ritenersi evidentemente non significativo in ordine alle censurate esigenze cautelari. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'intervenuta definitività della decisione impone, ex art. 310 comma 3, cod. proc. pen., la comunicazione ad opera della Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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