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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49698/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 21 settembre 2021 la Corte di assise di Napoli, in rito immediato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10 anni ed 8 mesi di reclusione per il concorso nel tentato omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], fatto avvenuto in Napoli il 22 settembre 2012.

Il delitto è stato contestato con l'aggravante dell'articolo 416-bis.1 cod. pen. per il metodo camorristico utilizzato e per il fine di prevalere nel controllo criminale delle aree di Scampia e Secondigliano.

Con sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado.

La decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del clan avverso era stata presa, nella prospettazione accusatoria, da [OSCURATO:PERSONA], luogotenente criminale del clan Abete—Notturno-Abbinante-Aprea. [OSCURATO:PERSONA], insieme ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero organizzato ed eseguito l'agguato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non era andato a buon fine, a causa dell'inceppamento dell'arma utilizzata, un fucile mitragliatore AK 47, e della immediata fuga di Barretta.

In particolare, il ruolo della Ursillo era stato quello di segnalare al gruppo di fuoco composto da Abbinante, Baldassarre, Montenera, l'arrivo della vittima all'interno del lotto G delle case popolari di Scampia, in cui la Ursillo viveva ed in cui doveva avvenire l'agguato. [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato Abbinante con un telefono che le era stato consegnato all'uopo.

Negli atti la segnalazione è definita, in conformità al gergo criminale, "filata". [OSCURATO:PERSONA] è chiamata in causa da quattro collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le chiamate sono tutte de relato; il solo Ambra effettua una chiamata in correità, perché si autoaccusa di aver partecipato all'organizzazione dell'agguato, in cui ha svolto l'incarico di portare sul luogo l'autovettura in cui era stato nascosto il fucile mitragliatore usato nell'agguato.

I giudici del merito ritengono che le dichiarazioni dei collaboratori superino lo scrutinio di credibilità soggettiva ed attendibilità oggettiva, evidenziano che solo Ambra e Riccio hanno la stessa fonte (ovvero, Abbinante), ed individuano i riscontri nella convergenza delle chiamate, e nella circostanza che subito dopo i fatti la Ursillo sia stata sfrattata dal clan cui apparteneva Barretta dalla casa popolare che occupava nel lotto G per essere accolta dal clan Abate-Abbinante, cui era riconducibile l'agguato, in altro appartamento popolare di cui il clan disponeva in altro lotto di Scampia che rientrava nel territorio sottoposto al suo controllo.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod proc. pen. e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, in punto di valutazione della prova, innanzitutto contestano sia stato omesso un effettivo vaglio di attendibilità dei quattro collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rifermento a [OSCURATO:PERSONA] contestano anche che il dichiarato sia successivo al tempo massimo previsto per collaborare.

Con riferimento a Riccio e Ambra, si segnala come gli stessi siano stati detenuti per tre giorni addirittura nella medesima cella, e il primo potrebbe in quel periodo aver convinto il secondo a collaborare.

Inoltre, mancherebbe la convergenza delle chiamate perchè vi erano anomalie ricostruttive sia quanto alla riunione per la pianificazione dell'agguato, sia rispetto alla mancata esplosione di colpi durante lo stesso, l'arma non essendosi invero inceppata, e l'auto dell'agguato essendo stata preparata 40 giorni prima e non la sera precedente; parlavano poi i collaboratori, l'uno di uno squillo per la segnalazione, l'altro di un messaggio.

Accurso poi aveva fatto riferimento quale vittima dell'agguato solo al Barretta, allorquando era pacifico fossero presenti altre persone.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di sussistenza della aggravante della premeditazione per carenza di motivazione e travisamento della prova, non risultando in alcun modo, perché i collaboratori non lo dicono, il momento in cui è avvenuto il coinvolgimento della Ursillo nella vicenda e se lo stesso abbia consentito la ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso in cui consiste l'aggravante.

Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata esclusione dell'aggravante mafiosa, in quanto non sono note le finalità che avrebbero animato la Ursillo nel momento in cui ha accettato la proposta di fare la segnalazione, né è noto se fosse consapevole della altrui finalità o che quantomeno la ignorasse per colpa.

3. La difesa dell'imputata ha chiesto la dicussione orale. e rofin ìhi uMit-/A Con requisitoria anticipata per iscritrrrirrrocuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso è dedicato alla responsabilità per il concorso in omicidio.Il motivo si sofferma, in particolare, sulla valutazione di credibilità dei collaboratori di giustizia che accusano l'imputata e di attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni.

1.1. E' opportuno premettere un breve riepilogo, tratto dalle pronunce di primo e secondo grado, delle dichiarazioni dei collaboratori che coinvolgono la Ursillo per comprendere di cosa si stia parlando. il primo collaboratore di giustizia che ha riferito sul concorso della Ursillo nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è stato [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di essere stato detenuto con Barretta da maggio a luglio 2014.

Barretta gli raccontò che il giorno dell'agguato, mentre si trovava nel Lotto G, aveva visto affacciata la mamma dei Bastone con un telefono in mano; tale circostanza lo aveva messo in guardia, subito dopo c'era stato l'agguato.

Sulla imputata ha poi reso dichiarazioni anche [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver partecipato alla fase preparatoria dell'omicidio e di conoscere le fasi successive alle quali non era stato presente, che ha appreso da [OSCURATO:PERSONA], l'organizzatore nonchè autore materiale del tentativo di omicidio, che gli disse "la mamma di Antonio mi ha fatto lo squillo e noi siamo arrivati".

Il terzo collaboratore che ha riferito sul punto è [OSCURATO:PERSONA], la fonte della sua conoscenza dei fatti è costituita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomini del clan Vanella-Grassi; sentito all'udienza del 10 aprile 2019, Leonardi ha riferito che la madre del Bastone fu cacciata dall'appartamento del lotto G perché vennero a conoscenza del suo ruolo di filatrice nell'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Il quarto collaboratore che ha reso dichiarazioni sull'episodio è [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver appreso la dinamica dei fatti da [OSCURATO:PERSONA], da cui ha appreso che fu la Ursillo a fare la filatrice inviando un SMS.

1.2. Pertanto, in definitiva, i giudici di primo e secondo grado si sono trovati al cospetto di quattro chiamate, tutte de relato, tre di queste sono chiamate da fonte diretta a conoscenza dei fatti (Abbinante, Barretta), una è quantomeno doppiamente de relato (Leonardi, che riferisce per averlo appreso dai fratelli Mincione, che non erano presenti ai fatti, e quindi devono averli a loro volta appresi da terzi).

Nessuna delle fonti di conoscenza ha confermato i fatti oggetto della chiamata.

In ricorso si sostiene che i fratelli Mincione si siano avvalsi della facoltà di non rispondere, e che Barretta abbia smentito di aver narrato della Ursillo ad Accursio; si tratta di circostanze che possono essere considerate pacifiche in quanto riportate anche nella pronuncia di primo grado.La circostanza che manchi la conferma della fonte di conoscenza, peraltro, per giurisprudenza consolidata, non impedisce la utilizzabilità della chiamata de relato (Sez.

U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; v. anche Sez., 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco, Rv, 235001; Sez. 4, n. 46556 del 04/10/2004, Biancoli, Rv. 231465).

D'altronde, nel sistema processuale non è sempre necessario, per l'utilizzabilità delle chiamate de relato, acquisire le dichiarazioni del soggetto di riferimento: non lo prescrive la legge (si pensi al caso in cui manchi l'espressa richiesta di parte o a quello in cui il giudice non ritenga di disporre d'ufficio l'audizione della fonte primaria ovvero quando l'esame di questa risulti impossibile) né lo impone la logica.

Come ha evidenziato la pronuncia Aquilina: "si è progressivamente consolidato l'orientamento in base al quale, pur individuando l'art. 195, comma 3, cod. proc. pen. soltanto tre casi di impossibilità di esaminare l'originaria fonte della notizia (morte, infermità o irreperibilità), deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettiva, assimilabili a quelli indicati dal legislatore (Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011, Cocca, Rv. 250252; Sez. 4, n. 37434 del 12/06/2003, Postiglione, Rv. 226036).

Tali sono certamente i casi esaminati ai tre punti che precedono, posto che i soggetti di riferimento non hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame (imputato nel medesimo procedimento e imputato in procedimento connesso o collegato) o di deporre (teste assistito, nei casi tassativamente previsti dall'art. 197-bis, comma 4, e 198, comma 2, cod. proc. pen.)".

La pronuncia Aquilina aggiunge che "il confronto con le dichiarazioni del soggetto di riferimento è soltanto un modo - tra l'altro non l'unico né da solo sufficiente - per verificare la veridicità dei relata".

La sistematica della giurisprudenza di legittimità impone per tal casi di chiamata de relato non riscontrata dalla fonte di conoscenza diretta "un'indagine molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore.

La chiamata de relato, presentando una struttura analoga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione dell'attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice" (Sez.

U Aquilina, citata).Occorre, quindi, una doppia valutazione di attendibilità, e le coordinate con cui deve essere condotta sono state precisate sempre in via giurisprudenziale: "con specifico riferimento alla chiamata de auditu non asseverata dalla fonte primaria, la valutazione della credibilità intrinseca delle relative dichiarazioni impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo.

Nella situazione data, sicuramente più complicato è saggiare l'attendibilità intrinseca del terzo, il cui racconto proviene dalla fonte di seconda mano.

Se questa, però, non avendo avuto un ruolo diretto nei fatti delittuosi in contestazione, fornisce, in ordine a questi, particolari precisi, compatibili col quadro probatorio già acquisito e non contraddetti da questo, per averli appresi dalla fonte primaria, con la quale intratteneva rapporti di frequentazione e di confidenza, e se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base ad una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extraprocessuale proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sede processuale" (sempre Sez.

U Aquilina, citata).

Nel caso in esame, è vero che la sentenza di secondo grado non affronta in modo esplicito questa doppia verifica dell'attendibilità della fonte diretta e del chiamante de relato, che, però, si rinviene nella pronuncia di primo grado, che, in una situazione di doppia conforme, può essere esaminata quale parametro di rifermento integrativo della sentenza impugnata.

La pronuncia di primo grado affronta il tema della attendibilità della fonte di prova diretta e dei rapporti tra essa ed il chiamante de relato a pag. 38 esprimendosi in questi termini: "quanto al rapporto tra la fonte ed i dichiaranti vanno distinti anzitutto le singole fonti dei collaboratori.

Accurso era stato informato dal Barretta con il quale condivideva la cella.

Sebbene il Barretta abbia affermato di non essersi mai riferito nei suoi racconti ad alcuna persona, tuttavia, la scelta di tacere tale circostanza innanzi alla Corte sembra plausibile, non avendo iI Barretta intrapreso alcun percorso collaborativo.

D'altra parte, egli non ha negato di aver confidato ad Accurso i dettagli dell'agguato subito, come ha detto per il Pacciarelli ed il Guarino.

Accurso e Barretta, oltre ad aver condiviso la medesima cella, erano parte del medesimo clan, la Vinella-Grassi, dunque la vicinanza tra i due appare evidente.

L'Ambra, così come il Riccio, ha come propria fonte il capoclan degli Abbate-Abbinante, Arcangelo, nonché esecutore materiale dell'agguato.

Nessuno più di [OSCURATO:PERSONA], mente ed esecutore dell'agguato poteva conoscerne la dinamica, avendo ideato il piano d'azione per colpire un referente del Lotto G. Dunque, non sorprende che questi abbia rivelato ai suoi sottoposti, in particolare all'Ambra, che aveva partecipato alla fase preparatoria, che ad avvisarlo della presenza del Barretta fu la mamma del Bastone. [OSCURATO:PERSONA], infine, ha quale fonte di conoscenza i fratelli Mincione.

Sebbene sia carente di dettagli, la sua versione avvalora quanto già detto dai tre dichiaranti, due dei quali particolarmente vicini ai fatti, ossia Ambra partecipante alla fase preparatoria e Accurso referente del gruppo della Vinella e compagno di cella del Barretta".

In definitiva, la sentenza di primo grado affronta sia il problema dell'attendibilità della fonte diretta, evidenziando che le dichiarazioni provengono da due dei protagonisti diretti dell'episodio (l'organizzatore ed esecutore materiale [OSCURATO:PERSONA], e la vittima [OSCURATO:PERSONA]), sia quello del rapporto tra la fonte diretta ed il chiamante sufficiente a giustificare la confidenza (la vicinanza tra Abbinante ed Ambra, sottoposto al primo e soggetto coinvolto anch'egli nell'omicidio; la vicinanza tra Barretta e Accurso, compagni di cella, ma anche appartenenti allo stesso clan).

Il motivo di ricorso contesta il giudizio di credibilità che è stato dato di Accurso, che è smentito dalla fonte diretta Barretta, e che è smentito anche da altri dichiaranti che riferiscono di aver appreso da Baretta, ma la motivazione della sentenza resiste a questa censura, perché evidenzia che gli altri dichiaranti sono smentiti dallo. stesso Barretta che riferisce di non aver mai riferito loro, mentre non smentisce di aver riferito ad Accurso; il rapporto resta, pertanto, solo quello tra le dichiarazioni di Accurso e quelle di Barretta senza che sulla bilancia possano pesare anche dichiarazioni di terzi.

E la risposta della sentenza di primo grado sui motivi per cui ritiene di privilegiare le dichiarazioni de relato di Accurso rispetto a quelle dirette di Barretta, ovvero che solo il primo ha intrapreso un percorso di collaborazione, non può essere considerata illogica.

Il motivo di ricorso contesta anche il giudizio di credibilità che è stato dato in sentenza su Ambra e Riccio, sia perché gli stessi avrebbero avuto contatti in carcere dove sono stati detenuti insieme per tre giorni, sia perché le loro versioni presentano delle difformità nella ricostruzione dell'agguato (se la filata sia stata effettuata con uno squillo oppure con uno sms; se Riccio fosse presente o meno alla riunione preparatoria) e presentano anche difformità con quanto accertato sul luogo dei fatti dalla forza di polizia intervenuta (in particolare, sulla circostanza che il fucile mitragliatore si sia o meno inceppato senza consentire di sparare).

La Corte d'appello risponde al motivo di impugnazione sulla credibilità di Ambra e Riccio in ragione della comune detenzione, e la risposta, che essa non possa aver inciso per la brevità della stessa che impediva di concordare le versioni, ha una sua coerenza logica.

D'altronde, la circostanza della comune detenzione, che inciderebbe sull'autonomia delle due chiamate ha un rilievo del tutto marginale in un contesto in cui comunque Ambra e Riccio hanno la medesima fonte di conoscenza dei fatti, ed in cui, quindi, per le loro dichiarazioni difetta comunque in radice il requisito dell'autonomia delle chiamate.

La circostanza della comune detenzione potrebbe incidere in astratto sul piano della possibilità per i due dichiaranti di aver concordato la versione, attribuendone la fonte ad Abbinante, ma, oltre a non esservi alcuna evidenza in questo senso ("se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false", per usare il linguaggio della pronuncia Aquilina), il motivo di ricorso poi, nel momento in cui evidenzia le difformità esistenti tra la versione di Riccio e quella di Ambra, in un certo senso si contraddice, perché la presenza di versioni non perfettamente sovrapponibili è indice del non essere state concordate le stesse.

Le difformità ricordate in ricorso tra i dettagli sull'agguato nella versione di Riccio ed in quella di Ambra, su cui la Corte d'appello non si spende in modo particolare, sono state oggetto, però, di disamina da parte della sentenza di primo grado, che a pag. 30 ha definito i due racconti sovrapponibili nei tratti essenziali, e le difformità esistenti comunque giustificate, con considerazione di sicura tenuta logica, dal tempo intercorso dai fatti e dalla molteplicità di fatti di sangue in cui in quegli anni gli stessi furono coinvolti.

In particolare, il contrasto tra le dichiarazioni di Riccio ed Ambra sul punto se la filata sia avvenuta mediante uno squillo oppure un sms è marginalissimo, ed è co-elemento, in realtà, di valutazione della autonomia delle due chiamate, perché, se non è semplicemente un errore nel ricordo, è indice del fatto che l'uno non ha riferito all'altro, e che entrambi abbiano ricevuto la stessa confidenza da Abbinante in due momenti diversi ed in due versioni leggermente diverse.

La concordanza tra le dichiarazioni di Riccio ed Ambra sull'inceppamento del fucile mitragliatore ed il contrasto tra esse e la circostanza che in occasione dell'intervento delle forze di polizia siano stati rinvenuti due bossoli a terra a dimostrazione che, in realtà, l'arma riuscì a sparare, non incide sulla tenuta logica della sentenza, in quantó la fonte di Riccio ed Ambra è [OSCURATO:PERSONA], ovvero la persona che aveva in mano il fucile mitragliatore, e che è quindi, in definitiva, il responsabile del fallimento dell'agguato, che può avere avuto interesse a scaricare su terzi nel racconto da far conoscere ai componenti del clan (ed in particolare, a scaricare la responsabilità sullo stesso Ambra che aveva preparato l'arma; sul punto v. anche le dichiarazioni di Riccio, riportate nelle note del ricorso, in cui lo stesso riferisce quanto appreso da altro componente del gruppo di fuoco, indicato per soprannome, che gli disse che in realtà l'agguato fallì perché [OSCURATO:PERSONA] perse un sacco di tempo).

In definitiva, per tornare alla sistematica della pronuncia Aquilina, le sentenze di primo e secondo grado hanno ricostruito che le fonti de relato, e su tutte Ambra e Riccio che riferiscono il racconto più completo, perché con una migliore conoscenza dei fatti, oltre a non avere alcun sentimento di astio e rancore verso la Ursillo, hanno riferito particolari precisi, compatibili col quadro probatorio già acquisito e non contraddetti da questo, per cui non è illogico il giudizio che esse hanno tratto della valutazione positiva di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori.

1.3. Il motivo di ricorso è infondato anche con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore Leonardi, di cui si censura che siano state rese per la prima volta direttamente in dibattimento, e comunque oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione.

Si tratta di deduzione che non può essere apprezzata, in quanto "la sanzione di inutilizzabilità che, a norma dell'art. 16-quater, comma 9, dl. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge 15 marzo 1991, n. 82 come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento. (Sez. 2, Sentenza n. 34240 del 10/07/2018, Lepre, Rv. 273454; conforme Sez. 2, Sentenza n. 21352 del 16/04/2015, Torrisi, Rv. 264039).

2. E' infondato anche il secondo motivo, dedicato all'aggravante della premeditazione.

In esso si sostiene che non è noto il momento in cui è avvenuto il coinvolgimento della Ursillo nella organizzazione dell'agguato e, quindi, non è noto se la stessa abbia potuto avere il tempo per quella ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso in cui si sostanzia l'aggravante.

La ricostruzione di entrambe le sentenze resiste però, a questa censura.

In primo grado il giudizio di responsabilità per l'aggravante è stato motivato in questo modo: "si è ampiamente evidenziato come il delitto sia stato deciso molto tempo prima, c'è stato un ordine, una fase organizzativa, una divisione dei ruoli, un'organizzazione complessa, una predisposizione di mezzi, un lasso di tempo rilevante tra la decisione e l'esecuzione.

Ricorrono quindi entrambi gli elementi della premeditazione, come individuati dalle Sezioni Unite, un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, e la ferma risoluzione criminosa, perdurante fino alla commissione del crimine.

Non vi è dubbio che la premeditazione si estenda a tutti coloro che hanno concorso nell'esecuzione dei delitti.

Essa, infatti, si estende al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto da parte del concorrente, cosìcchè faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo".

La sentenza di secondo grado motiva, invece, il giudizio di responsabilità sull'aggravante in questo modo: "è ravvisabile l'aggravante della premeditazione, essendo il ruolo della Ursillo stato deciso dagli organizzatori dell'agguato molto tempo prima dell'esecuzione dello stesso.

Ed infatti proprio la disponibilità dell'imputata, acquisita in precedenza rendeva fattibile l'operazione così come congegnata, essendo essenziale al conseguimento dell'obiettivo che la Ursillo potesse avvisare per tempo i killer della presenza in loco della vittima".

La motivazione di secondo grado ha una ineccepibile tenuta logica.

Il piano criminale, per come era stato congegnato, aveva bisogno della previa acquisizione della disponibilità ad effettuare la filata, previa acquisizione di disponibilità accompagnata dalla previa consegna di telefono sporco da usare solo per quella comunicazione, il che comporta che la Ursillo inevitabilmente è stata coinvolta in un lasso temporale sufficiente a far insorgere gli elementi costitutivi della premeditazione.

Non è, d'altronde, necessario avere la prova storica del momento in cui la imputata ha accettato di prendere parte al piano criminoso, perché la premeditazione può essere ricavata anche con prova meramente logica.

3. E' infondato anche il terzo motivo, dedicato all'aggravante mafiosa.

Nel motivo si sostiene che non sono note le finalità che avrebbero animato la Ursillo nel momento in cui ha accettato la proposta di fare la segnalazione, né è noto se la stessa fosse consapevole delle altrui finalità.

La pronuncia di primo grado motiva il giudizio di responsabilità sull'aggravante in questo modo: "è di tutta evidenza che il fatto sia stato commesso con il metodo mafioso.

Il delitto, infatti, è stato consumato in pieno giorno in un contesto cittadino, su una strada pubblica, senza che intervenisse alcuna utile testimonianza sull'accaduto, pur trattandosi di condotta indubbiamente clamorosa, che ha visto più soggetti impegnati con l'uso di un mitragliatore.

Inoltre, il tentato omicidio di chiara matrice camorristica si inserisce nella feroce faida intensa in quegli anni tra i clan in lotta per il controllo del traffico di stupefacenti nell'area nord di Napoli".

La sentenza di secondo grado dedica all'aggravante il seguente passaggio: "la Corte osserva che il perpetrato tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è chiaramente di matrice camorristica, inserendosi pienamente nella guerra tra i clan che in quegli anni si instaurò per il controllo delle piazze di spaccio nell'area nord di Napoli.

Il tentativo di uccidere il Barretta fu la risposta del clan [OSCURATO:PERSONA] ad altri episodi delittuosi che il clan rivale Vinella-Grassi pose in essere nei loro confronti nella fattispecie delittuose in esame, sussiste dunque certamente l'aggravante contestata, tenuto conto delle causali dell'azione e della finalità mafiosa".

Entrambe le pronunce, quindi, motivano sull'autoevidenza della finalità di agevolazione mafiosa del tentato omicidio Barretta, che ben difficilmente permette al concorrente che non sia portatore di questa finalità di poter sostenere di non essere consapevole della finalità di agevolazione mafiosa dei correi.

Si tratta di conclusione conforme alla giurisprudenza di legittimità che impone un onere probatorio piuttosto limitato sulla consapevolezza della finalità agevolativa che integra l'aggravante, stabilendo che "se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte.

In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti" (Sez.

U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).

Il compartecipe deve, pertanto, soltanto essere "in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal concorrente" e la consapevolezza si può ricavare anche dai "particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale".

Nel caso in esame, la tipologia di delitto era tale da potersi inserire soltanto in una faida tra gruppi camorristici opposti; non è illogico, pertanto, che le pronunce di primo e secondo grado abbiano individuato nell'atteggiamento soggettivo dell'agente quegli indici rivelatori della consapevolezza delle f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 settembre 2021 la Corte di assise di Napoli, in rito immediato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10 anni ed 8 mesi di reclusione per il concorso nel tentato omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], fatto avvenuto in Napoli il 22 settembre 2012. Il delitto è stato contestato con l'aggravante dell'articolo 416-bis.1 cod. pen. per il metodo camorristico utilizzato e per il fine di prevalere nel controllo criminale delle aree di Scampia e Secondigliano. Con sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado. La decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del clan avverso era stata presa, nella prospettazione accusatoria, da [OSCURATO:PERSONA], luogotenente criminale del clan Abete—Notturno-Abbinante-Aprea. [OSCURATO:PERSONA], insieme ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero organizzato ed eseguito l'agguato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non era andato a buon fine, a causa dell'inceppamento dell'arma utilizzata, un fucile mitragliatore AK 47, e della immediata fuga di Barretta. In particolare, il ruolo della Ursillo era stato quello di segnalare al gruppo di fuoco composto da Abbinante, Baldassarre, Montenera, l'arrivo della vittima all'interno del lotto G delle case popolari di Scampia, in cui la Ursillo viveva ed in cui doveva avvenire l'agguato. [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato Abbinante con un telefono che le era stato consegnato all'uopo. Negli atti la segnalazione è definita, in conformità al gergo criminale, "filata". [OSCURATO:PERSONA] è chiamata in causa da quattro collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le chiamate sono tutte de relato; il solo Ambra effettua una chiamata in correità, perché si autoaccusa di aver partecipato all'organizzazione dell'agguato, in cui ha svolto l'incarico di portare sul luogo l'autovettura in cui era stato nascosto il fucile mitragliatore usato nell'agguato. I giudici del merito ritengono che le dichiarazioni dei collaboratori superino lo scrutinio di credibilità soggettiva ed attendibilità oggettiva, evidenziano che solo Ambra e Riccio hanno la stessa fonte (ovvero, Abbinante), ed individuano i riscontri nella convergenza delle chiamate, e nella circostanza che subito dopo i fatti la Ursillo sia stata sfrattata dal clan cui apparteneva Barretta dalla casa popolare che occupava nel lotto G per essere accolta dal clan Abate-Abbinante, cui era riconducibile l'agguato, in altro appartamento popolare di cui il clan disponeva in altro lotto di Scampia che rientrava nel territorio sottoposto al suo controllo. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod proc. pen. e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, in punto di valutazione della prova, innanzitutto contestano sia stato omesso un effettivo vaglio di attendibilità dei quattro collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rifermento a [OSCURATO:PERSONA] contestano anche che il dichiarato sia successivo al tempo massimo previsto per collaborare. Con riferimento a Riccio e Ambra, si segnala come gli stessi siano stati detenuti per tre giorni addirittura nella medesima cella, e il primo potrebbe in quel periodo aver convinto il secondo a collaborare. Inoltre, mancherebbe la convergenza delle chiamate perchè vi erano anomalie ricostruttive sia quanto alla riunione per la pianificazione dell'agguato, sia rispetto alla mancata esplosione di colpi durante lo stesso, l'arma non essendosi invero inceppata, e l'auto dell'agguato essendo stata preparata 40 giorni prima e non la sera precedente; parlavano poi i collaboratori, l'uno di uno squillo per la segnalazione, l'altro di un messaggio. Accurso poi aveva fatto riferimento quale vittima dell'agguato solo al Barretta, allorquando era pacifico fossero presenti altre persone. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di sussistenza della aggravante della premeditazione per carenza di motivazione e travisamento della prova, non risultando in alcun modo, perché i collaboratori non lo dicono, il momento in cui è avvenuto il coinvolgimento della Ursillo nella vicenda e se lo stesso abbia consentito la ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso in cui consiste l'aggravante. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata esclusione dell'aggravante mafiosa, in quanto non sono note le finalità che avrebbero animato la Ursillo nel momento in cui ha accettato la proposta di fare la segnalazione, né è noto se fosse consapevole della altrui finalità o che quantomeno la ignorasse per colpa. 3. La difesa dell'imputata ha chiesto la dicussione orale. e rofin ìhi uMit-/A Con requisitoria anticipata per iscritrrrirrrocuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è dedicato alla responsabilità per il concorso in omicidio.Il motivo si sofferma, in particolare, sulla valutazione di credibilità dei collaboratori di giustizia che accusano l'imputata e di attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni. 1.1. E' opportuno premettere un breve riepilogo, tratto dalle pronunce di primo e secondo grado, delle dichiarazioni dei collaboratori che coinvolgono la Ursillo per comprendere di cosa si stia parlando. il primo collaboratore di giustizia che ha riferito sul concorso della Ursillo nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è stato [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di essere stato detenuto con Barretta da maggio a luglio 2014. Barretta gli raccontò che il giorno dell'agguato, mentre si trovava nel Lotto G, aveva visto affacciata la mamma dei Bastone con un telefono in mano; tale circostanza lo aveva messo in guardia, subito dopo c'era stato l'agguato. Sulla imputata ha poi reso dichiarazioni anche [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver partecipato alla fase preparatoria dell'omicidio e di conoscere le fasi successive alle quali non era stato presente, che ha appreso da [OSCURATO:PERSONA], l'organizzatore nonchè autore materiale del tentativo di omicidio, che gli disse "la mamma di Antonio mi ha fatto lo squillo e noi siamo arrivati". Il terzo collaboratore che ha riferito sul punto è [OSCURATO:PERSONA], la fonte della sua conoscenza dei fatti è costituita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomini del clan Vanella-Grassi; sentito all'udienza del 10 aprile 2019, Leonardi ha riferito che la madre del Bastone fu cacciata dall'appartamento del lotto G perché vennero a conoscenza del suo ruolo di filatrice nell'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto collaboratore che ha reso dichiarazioni sull'episodio è [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver appreso la dinamica dei fatti da [OSCURATO:PERSONA], da cui ha appreso che fu la Ursillo a fare la filatrice inviando un SMS. 1.2. Pertanto, in definitiva, i giudici di primo e secondo grado si sono trovati al cospetto di quattro chiamate, tutte de relato, tre di queste sono chiamate da fonte diretta a conoscenza dei fatti (Abbinante, Barretta), una è quantomeno doppiamente de relato (Leonardi, che riferisce per averlo appreso dai fratelli Mincione, che non erano presenti ai fatti, e quindi devono averli a loro volta appresi da terzi). Nessuna delle fonti di conoscenza ha confermato i fatti oggetto della chiamata. In ricorso si sostiene che i fratelli Mincione si siano avvalsi della facoltà di non rispondere, e che Barretta abbia smentito di aver narrato della Ursillo ad Accursio; si tratta di circostanze che possono essere considerate pacifiche in quanto riportate anche nella pronuncia di primo grado.La circostanza che manchi la conferma della fonte di conoscenza, peraltro, per giurisprudenza consolidata, non impedisce la utilizzabilità della chiamata de relato (Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; v. anche Sez., 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco, Rv, 235001; Sez. 4, n. 46556 del 04/10/2004, Biancoli, Rv. 231465). D'altronde, nel sistema processuale non è sempre necessario, per l'utilizzabilità delle chiamate de relato, acquisire le dichiarazioni del soggetto di riferimento: non lo prescrive la legge (si pensi al caso in cui manchi l'espressa richiesta di parte o a quello in cui il giudice non ritenga di disporre d'ufficio l'audizione della fonte primaria ovvero quando l'esame di questa risulti impossibile) né lo impone la logica. Come ha evidenziato la pronuncia Aquilina: "si è progressivamente consolidato l'orientamento in base al quale, pur individuando l'art. 195, comma 3, cod. proc. pen. soltanto tre casi di impossibilità di esaminare l'originaria fonte della notizia (morte, infermità o irreperibilità), deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettiva, assimilabili a quelli indicati dal legislatore (Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011, Cocca, Rv. 250252; Sez. 4, n. 37434 del 12/06/2003, Postiglione, Rv. 226036). Tali sono certamente i casi esaminati ai tre punti che precedono, posto che i soggetti di riferimento non hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame (imputato nel medesimo procedimento e imputato in procedimento connesso o collegato) o di deporre (teste assistito, nei casi tassativamente previsti dall'art. 197-bis, comma 4, e 198, comma 2, cod. proc. pen.)". La pronuncia Aquilina aggiunge che "il confronto con le dichiarazioni del soggetto di riferimento è soltanto un modo - tra l'altro non l'unico né da solo sufficiente - per verificare la veridicità dei relata". La sistematica della giurisprudenza di legittimità impone per tal casi di chiamata de relato non riscontrata dalla fonte di conoscenza diretta "un'indagine molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore. La chiamata de relato, presentando una struttura analoga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione dell'attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice" (Sez. U Aquilina, citata).Occorre, quindi, una doppia valutazione di attendibilità, e le coordinate con cui deve essere condotta sono state precisate sempre in via giurisprudenziale: "con specifico riferimento alla chiamata de auditu non asseverata dalla fonte primaria, la valutazione della credibilità intrinseca delle relative dichiarazioni impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo. Nella situazione data, sicuramente più complicato è saggiare l'attendibilità intrinseca del terzo, il cui racconto proviene dalla fonte di seconda mano. Se questa, però, non avendo avuto un ruolo diretto nei fatti delittuosi in contestazione, fornisce, in ordine a questi, particolari precisi, compatibili col quadro probatorio già acquisito e non contraddetti da questo, per averli appresi dalla fonte primaria, con la quale intratteneva rapporti di frequentazione e di confidenza, e se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base ad una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extraprocessuale proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sede processuale" (sempre Sez. U Aquilina, citata). Nel caso in esame, è vero che la sentenza di secondo grado non affronta in modo esplicito questa doppia verifica dell'attendibilità della fonte diretta e del chiamante de relato, che, però, si rinviene nella pronuncia di primo grado, che, in una situazione di doppia conforme, può essere esaminata quale parametro di rifermento integrativo della sentenza impugnata. La pronuncia di primo grado affronta il tema della attendibilità della fonte di prova diretta e dei rapporti tra essa ed il chiamante de relato a pag. 38 esprimendosi in questi termini: "quanto al rapporto tra la fonte ed i dichiaranti vanno distinti anzitutto le singole fonti dei collaboratori. Accurso era stato informato dal Barretta con il quale condivideva la cella. Sebbene il Barretta abbia affermato di non essersi mai riferito nei suoi racconti ad alcuna persona, tuttavia, la scelta di tacere tale circostanza innanzi alla Corte sembra plausibile, non avendo iI Barretta intrapreso alcun percorso collaborativo. D'altra parte, egli non ha negato di aver confidato ad Accurso i dettagli dell'agguato subito, come ha detto per il Pacciarelli ed il Guarino. Accurso e Barretta, oltre ad aver condiviso la medesima cella, erano parte del medesimo clan, la Vinella-Grassi, dunque la vicinanza tra i due appare evidente. L'Ambra, così come il Riccio, ha come propria fonte il capoclan degli Abbate-Abbinante, Arcangelo, nonché esecutore materiale dell'agguato. Nessuno più di [OSCURATO:PERSONA], mente ed esecutore dell'agguato poteva conoscerne la dinamica, avendo ideato il piano d'azione per colpire un referente del Lotto G. Dunque, non sorprende che questi abbia rivelato ai suoi sottoposti, in particolare all'Ambra, che aveva partecipato alla fase preparatoria, che ad avvisarlo della presenza del Barretta fu la mamma del Bastone. [OSCURATO:PERSONA], infine, ha quale fonte di conoscenza i fratelli Mincione. Sebbene sia carente di dettagli, la sua versione avvalora quanto già detto dai tre dichiaranti, due dei quali particolarmente vicini ai fatti, ossia Ambra partecipante alla fase preparatoria e Accurso referente del gruppo della Vinella e compagno di cella del Barretta". In definitiva, la sentenza di primo grado affronta sia il problema dell'attendibilità della fonte diretta, evidenziando che le dichiarazioni provengono da due dei protagonisti diretti dell'episodio (l'organizzatore ed esecutore materiale [OSCURATO:PERSONA], e la vittima [OSCURATO:PERSONA]), sia quello del rapporto tra la fonte diretta ed il chiamante sufficiente a giustificare la confidenza (la vicinanza tra Abbinante ed Ambra, sottoposto al primo e soggetto coinvolto anch'egli nell'omicidio; la vicinanza tra Barretta e Accurso, compagni di cella, ma anche appartenenti allo stesso clan). Il motivo di ricorso contesta il giudizio di credibilità che è stato dato di Accurso, che è smentito dalla fonte diretta Barretta, e che è smentito anche da altri dichiaranti che riferiscono di aver appreso da Baretta, ma la motivazione della sentenza resiste a questa censura, perché evidenzia che gli altri dichiaranti sono smentiti dallo. stesso Barretta che riferisce di non aver mai riferito loro, mentre non smentisce di aver riferito ad Accurso; il rapporto resta, pertanto, solo quello tra le dichiarazioni di Accurso e quelle di Barretta senza che sulla bilancia possano pesare anche dichiarazioni di terzi. E la risposta della sentenza di primo grado sui motivi per cui ritiene di privilegiare le dichiarazioni de relato di Accurso rispetto a quelle dirette di Barretta, ovvero che solo il primo ha intrapreso un percorso di collaborazione, non può essere considerata illogica. Il motivo di ricorso contesta anche il giudizio di credibilità che è stato dato in sentenza su Ambra e Riccio, sia perché gli stessi avrebbero avuto contatti in carcere dove sono stati detenuti insieme per tre giorni, sia perché le loro versioni presentano delle difformità nella ricostruzione dell'agguato (se la filata sia stata effettuata con uno squillo oppure con uno sms; se Riccio fosse presente o meno alla riunione preparatoria) e presentano anche difformità con quanto accertato sul luogo dei fatti dalla forza di polizia intervenuta (in particolare, sulla circostanza che il fucile mitragliatore si sia o meno inceppato senza consentire di sparare). La Corte d'appello risponde al motivo di impugnazione sulla credibilità di Ambra e Riccio in ragione della comune detenzione, e la risposta, che essa non possa aver inciso per la brevità della stessa che impediva di concordare le versioni, ha una sua coerenza logica. D'altronde, la circostanza della comune detenzione, che inciderebbe sull'autonomia delle due chiamate ha un rilievo del tutto marginale in un contesto in cui comunque Ambra e Riccio hanno la medesima fonte di conoscenza dei fatti, ed in cui, quindi, per le loro dichiarazioni difetta comunque in radice il requisito dell'autonomia delle chiamate. La circostanza della comune detenzione potrebbe incidere in astratto sul piano della possibilità per i due dichiaranti di aver concordato la versione, attribuendone la fonte ad Abbinante, ma, oltre a non esservi alcuna evidenza in questo senso ("se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false", per usare il linguaggio della pronuncia Aquilina), il motivo di ricorso poi, nel momento in cui evidenzia le difformità esistenti tra la versione di Riccio e quella di Ambra, in un certo senso si contraddice, perché la presenza di versioni non perfettamente sovrapponibili è indice del non essere state concordate le stesse. Le difformità ricordate in ricorso tra i dettagli sull'agguato nella versione di Riccio ed in quella di Ambra, su cui la Corte d'appello non si spende in modo particolare, sono state oggetto, però, di disamina da parte della sentenza di primo grado, che a pag. 30 ha definito i due racconti sovrapponibili nei tratti essenziali, e le difformità esistenti comunque giustificate, con considerazione di sicura tenuta logica, dal tempo intercorso dai fatti e dalla molteplicità di fatti di sangue in cui in quegli anni gli stessi furono coinvolti. In particolare, il contrasto tra le dichiarazioni di Riccio ed Ambra sul punto se la filata sia avvenuta mediante uno squillo oppure un sms è marginalissimo, ed è co-elemento, in realtà, di valutazione della autonomia delle due chiamate, perché, se non è semplicemente un errore nel ricordo, è indice del fatto che l'uno non ha riferito all'altro, e che entrambi abbiano ricevuto la stessa confidenza da Abbinante in due momenti diversi ed in due versioni leggermente diverse. La concordanza tra le dichiarazioni di Riccio ed Ambra sull'inceppamento del fucile mitragliatore ed il contrasto tra esse e la circostanza che in occasione dell'intervento delle forze di polizia siano stati rinvenuti due bossoli a terra a dimostrazione che, in realtà, l'arma riuscì a sparare, non incide sulla tenuta logica della sentenza, in quantó la fonte di Riccio ed Ambra è [OSCURATO:PERSONA], ovvero la persona che aveva in mano il fucile mitragliatore, e che è quindi, in definitiva, il responsabile del fallimento dell'agguato, che può avere avuto interesse a scaricare su terzi nel racconto da far conoscere ai componenti del clan (ed in particolare, a scaricare la responsabilità sullo stesso Ambra che aveva preparato l'arma; sul punto v. anche le dichiarazioni di Riccio, riportate nelle note del ricorso, in cui lo stesso riferisce quanto appreso da altro componente del gruppo di fuoco, indicato per soprannome, che gli disse che in realtà l'agguato fallì perché [OSCURATO:PERSONA] perse un sacco di tempo). In definitiva, per tornare alla sistematica della pronuncia Aquilina, le sentenze di primo e secondo grado hanno ricostruito che le fonti de relato, e su tutte Ambra e Riccio che riferiscono il racconto più completo, perché con una migliore conoscenza dei fatti, oltre a non avere alcun sentimento di astio e rancore verso la Ursillo, hanno riferito particolari precisi, compatibili col quadro probatorio già acquisito e non contraddetti da questo, per cui non è illogico il giudizio che esse hanno tratto della valutazione positiva di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori. 1.3. Il motivo di ricorso è infondato anche con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore Leonardi, di cui si censura che siano state rese per la prima volta direttamente in dibattimento, e comunque oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione. Si tratta di deduzione che non può essere apprezzata, in quanto "la sanzione di inutilizzabilità che, a norma dell'art. 16-quater, comma 9, dl. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge 15 marzo 1991, n. 82 come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento. (Sez. 2, Sentenza n. 34240 del 10/07/2018, Lepre, Rv. 273454; conforme Sez. 2, Sentenza n. 21352 del 16/04/2015, Torrisi, Rv. 264039). 2. E' infondato anche il secondo motivo, dedicato all'aggravante della premeditazione. In esso si sostiene che non è noto il momento in cui è avvenuto il coinvolgimento della Ursillo nella organizzazione dell'agguato e, quindi, non è noto se la stessa abbia potuto avere il tempo per quella ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso in cui si sostanzia l'aggravante. La ricostruzione di entrambe le sentenze resiste però, a questa censura. In primo grado il giudizio di responsabilità per l'aggravante è stato motivato in questo modo: "si è ampiamente evidenziato come il delitto sia stato deciso molto tempo prima, c'è stato un ordine, una fase organizzativa, una divisione dei ruoli, un'organizzazione complessa, una predisposizione di mezzi, un lasso di tempo rilevante tra la decisione e l'esecuzione. Ricorrono quindi entrambi gli elementi della premeditazione, come individuati dalle Sezioni Unite, un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, e la ferma risoluzione criminosa, perdurante fino alla commissione del crimine. Non vi è dubbio che la premeditazione si estenda a tutti coloro che hanno concorso nell'esecuzione dei delitti. Essa, infatti, si estende al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto da parte del concorrente, cosìcchè faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo". La sentenza di secondo grado motiva, invece, il giudizio di responsabilità sull'aggravante in questo modo: "è ravvisabile l'aggravante della premeditazione, essendo il ruolo della Ursillo stato deciso dagli organizzatori dell'agguato molto tempo prima dell'esecuzione dello stesso. Ed infatti proprio la disponibilità dell'imputata, acquisita in precedenza rendeva fattibile l'operazione così come congegnata, essendo essenziale al conseguimento dell'obiettivo che la Ursillo potesse avvisare per tempo i killer della presenza in loco della vittima". La motivazione di secondo grado ha una ineccepibile tenuta logica. Il piano criminale, per come era stato congegnato, aveva bisogno della previa acquisizione della disponibilità ad effettuare la filata, previa acquisizione di disponibilità accompagnata dalla previa consegna di telefono sporco da usare solo per quella comunicazione, il che comporta che la Ursillo inevitabilmente è stata coinvolta in un lasso temporale sufficiente a far insorgere gli elementi costitutivi della premeditazione. Non è, d'altronde, necessario avere la prova storica del momento in cui la imputata ha accettato di prendere parte al piano criminoso, perché la premeditazione può essere ricavata anche con prova meramente logica. 3. E' infondato anche il terzo motivo, dedicato all'aggravante mafiosa. Nel motivo si sostiene che non sono note le finalità che avrebbero animato la Ursillo nel momento in cui ha accettato la proposta di fare la segnalazione, né è noto se la stessa fosse consapevole delle altrui finalità. La pronuncia di primo grado motiva il giudizio di responsabilità sull'aggravante in questo modo: "è di tutta evidenza che il fatto sia stato commesso con il metodo mafioso. Il delitto, infatti, è stato consumato in pieno giorno in un contesto cittadino, su una strada pubblica, senza che intervenisse alcuna utile testimonianza sull'accaduto, pur trattandosi di condotta indubbiamente clamorosa, che ha visto più soggetti impegnati con l'uso di un mitragliatore. Inoltre, il tentato omicidio di chiara matrice camorristica si inserisce nella feroce faida intensa in quegli anni tra i clan in lotta per il controllo del traffico di stupefacenti nell'area nord di Napoli". La sentenza di secondo grado dedica all'aggravante il seguente passaggio: "la Corte osserva che il perpetrato tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è chiaramente di matrice camorristica, inserendosi pienamente nella guerra tra i clan che in quegli anni si instaurò per il controllo delle piazze di spaccio nell'area nord di Napoli. Il tentativo di uccidere il Barretta fu la risposta del clan [OSCURATO:PERSONA] ad altri episodi delittuosi che il clan rivale Vinella-Grassi pose in essere nei loro confronti nella fattispecie delittuose in esame, sussiste dunque certamente l'aggravante contestata, tenuto conto delle causali dell'azione e della finalità mafiosa". Entrambe le pronunce, quindi, motivano sull'autoevidenza della finalità di agevolazione mafiosa del tentato omicidio Barretta, che ben difficilmente permette al concorrente che non sia portatore di questa finalità di poter sostenere di non essere consapevole della finalità di agevolazione mafiosa dei correi. Si tratta di conclusione conforme alla giurisprudenza di legittimità che impone un onere probatorio piuttosto limitato sulla consapevolezza della finalità agevolativa che integra l'aggravante, stabilendo che "se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti" (Sez. U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Il compartecipe deve, pertanto, soltanto essere "in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal concorrente" e la consapevolezza si può ricavare anche dai "particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale". Nel caso in esame, la tipologia di delitto era tale da potersi inserire soltanto in una faida tra gruppi camorristici opposti; non è illogico, pertanto, che le pronunce di primo e secondo grado abbiano individuato nell'atteggiamento soggettivo dell'agente quegli indici rivelatori della consapevolezza delle f
Sentenza Cassazione n. 49698/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris