CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, nonché i soci [OSCURATO:PERSONA], SantiniCristiana e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aiudi-ricorrenti-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marchen. 238/2015 depositata il 06/06/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] e in sede di riconvocazione del 15/06/2026.Numero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026L’Agenzia delle Entrate, recependo i rilievi contenuti in un processo verbaledi constatazione della Guardia di finanza del 22 aprile 2008, sottopose arettifica, per l’anno d’imposta 2004, la dichiarazione della SA.GI.Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., contestando l’esistenza dimaggiori ricavi, per euro 167.778,00, sul presupposto che, in relazione aplurime compravendite immobiliari, gli acquirenti avessero contratto mutuidi importo superiore al prezzo dichiarato negli atti di acquisto; inconseguenza di ciò, vennero emessi anche avvisi di accertamento neiconfronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il recuperodel maggior reddito di partecipazione, mentre nei confronti di SantiniCristiana venne notificato separato avviso dall’Agenzia delle Entrate diBologna. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pesaro rigettò, condistinte sentenze nn. 31/3/10, 32/3/10 e 33/3/10, i ricorsi proposti,rispettivamente, dalla società e dai soci avverso l’avviso di accertamentosocietario e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso irispettivi avvisi personali, mentre la Commissione tributaria provinciale diBologna, con sentenza n. 146/01/11 del 15 novembre 2011, respinse ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso a lei notificato. Insede di gravame, la Commissione tributaria regionale delle Marche, previariunione dei procedimenti concernenti l’avviso di accertamento dellasocietà e quelli riguardanti i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rigettò gli appelli con sentenza n. 238/2/15; parimenti, la Commissionetributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1797/2/17,confermò la decisione di primo grado resa nei confronti di SantiniCristiana. Avverso la sentenza della CTR delle Marche hanno quindiproposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SantiniCristiana, affidandosi a nove motivi di impugnazione; l’Agenzia delleNumero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026Entrate si è costituita con controricorso. La parte ricorrente ha altresìdepositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,insistendo in particolare sul primo motivo di ricorso concernente il dedottovizio di integrità del contraddittorio. Nel corso del giudizio di legittimità èstata quindi depositata ordinanza interlocutoria con la quale questa Corte,rilevata la necessità di verificare la posizione assunta da [OSCURATO:PERSONA] giudizio relativo alla società in nome collettivo, ha dispostol’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Pesaro e alla Commissione tributariaregionale delle Marche, rinviando la causa a nuovo ruolo ai fini delcompimento di tale adempimento istruttorio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.102 cod. proc. civ., 14 e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione almancato contraddittorio tra società e soci.Il primo motivo è infondato.In tema di accertamento dei redditi delle società di persone, illitisconsorzio necessario tra società e soci presuppone che la controversiaconcerna unitariamente gli elementi comuni della fattispecie impositiva, sìche tutti i soggetti interessati debbano essere posti in condizione dipartecipare al medesimo giudizio, salva la deduzione di questioni personali(Cass. S.U. n. 14815/2008; Cass. n. 16730/2018).Secondo le Sezioni Unite, invero, si tratta di una ipotesi di litisconsorzionecessario originario, derivante dalla unicità dell'accertamento e delle sueconseguenze, sia nei confronti della società che nei confronti dei soci, inforza del quale il reddito sociale ed il reddito dei soci devono essereoggetto di un unico giudizio fin dal momento in cui l'accertamento unitarioeffettuato dall'ufficio, perdendo il suo carattere interno, venga notificato,Numero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026con apposito avviso, ad uno qualsiasi dei suoi destinatari naturali, per cui,in caso di introduzione di distinte impugnazioni, il rimedio, ricorrendone ipresupposti, è quella della riunione delle cause (quella riguardante lasocietà e quelle relative agli accertamenti nei confronti dei soci).Questa Corte ha altresì precisato che, sempre in tema di rettifica delreddito di una società di persone, l'inosservanza del litisconsorzionecessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronuncerese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stessocollegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunionedei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudicedi primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare ilcontraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevoledurata del processo (Cass. n. 3789 del 2018).Anche nel processo di cassazione, in presenza di cause deciseseparatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica delreddito di una società di persone ed alla conseguente automaticaimputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione dellitisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione dellacausa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede dilegittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante lariunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezzadi ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'attoimpositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dallestesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettivaquanto a "causa petendi" dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessiavverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente ilfondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti isuoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferentiprocessi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delledecisioni adottate da tali giudici (Cass. n. 6073 del 2022).Numero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026Nella specie, il denunciato vizio di integrità del contraddittorio non èravvisabile, poiché dall’esame degli atti dei giudizi di merito risulta cheSantini Cristiana ebbe a partecipare al giudizio di primo grado, instauratoin relazione all’accertamento emesso nei confronti della società, comerisulta dalla sentenza n. 31/3/2010 della CTP di Pesaro.Detto giudizio e quelli relativi ai ricorsi proposti dai soci [OSCURATO:PERSONA] ePatrignanelli Mafalda avverso i rispettivi avvisi di accertamento personalisono stati trattati in primo grado separatamente, ma in un contestounitario (innanzi allo stesso collegio e nella medesima udienza) e lepronunce si sono concluse tutte con il rigetto del ricorso.La CTR delle Marche ha poi disposto la riunione di tutti gli appelli propostiavverso le predette sentenze. Solo il giudizio relativo al ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento relativo al suoreddito si è svolto innanzi alla CTP di Bologna, concludendosi con sentenzadi rigetto, confermata dalla CTR dell’Emilia-Romagna con sentenzaallegata alla memoria della parte ricorrente. Avverso quest’ultimasentenza non risulta proposto ricorso per cassazione, come è statoaccertato a seguito di ricerche effettuate dalla cancelleria di questa Corte.La presenza della socia [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio avente ad oggetto ilreddito della società e in quelli relativi agli avvisi di accertamentopersonali degli altri soci esclude, dunque, in radice, che il processo si siasvolto senza la partecipazione di un litisconsorte necessario, essendo statoassicurato il contraddittorio sul nucleo comune della pretesa impositiva.Del resto, la nullità per difetto di contraddittorio va esclusa quandol’originaria frammentazione processuale risulti in concreto superata dallacontestuale trattazione dei giudizi, dalla reciproca consapevolezza delleparti e dalla sostanziale identità delle questioni devolute, in modo tale darealizzare, pur in difetto di formale riunione, l’effettività del simultaneusprocessus. La circostanza che nei confronti della medesima fosse statoaltresì emesso un autonomo avviso di accertamento per il suo reddito diNumero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026partecipazione, da lei impugnato innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bologna, integra un’anomalia di sdoppiamento dei percorsiprocessuali, ma non può portare alla nullità del giudizio definito dalla CTRdelle Marche per difetto di contraddittorio, posto che la sentenza emessadalla CTR Emilia – Romagna, che ha rigettato l’appello della contribuente,risulta ormai definitiva.Il motivo, così come formulato, non coglie pertanto la reale conformazionedella vicenda processuale, poiché assume l’estraneità della socia algiudizio concernente la società, mentre dagli atti emerge che ella di quelgiudizio fu invece parte, come fu parte dei giudizi (riuniti in appello, matrattati unitariamente in primo grado) relativi agli avvisi personali deglialtri soci; né la mancata riunione del separato procedimento bolognese èidonea, stante la definitività della relativa pronuncia, a determinare lanullità della sentenza qui impugnata.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della leggen. 88 del 2009, assumendosi che, per l’annualità in contestazione, nonfosse consentito procedere ad accertamento del reddito d’impresa sullasola base della divergenza tra il valore del mutuo e il corrispettivodichiarato nell’atto di compravendita.Il secondo motivo è infondato.I ricorrenti assumono che, per l’annualità in contestazione, l’accertamentonon potesse essere fondato sulla sola divergenza tra l’importo dei mutuierogati agli acquirenti e i corrispettivi dichiarati negli atti dicompravendita. La censura non coglie, tuttavia, la ratio decidendi dellasentenza impugnata. Dall’esame degli atti emerge, infatti, che il recuperoa tassazione non fu fondato esclusivamente sul predetto scostamento, masu una pluralità di elementi indiziari valorizzati in modo convergentedall’Ufficio e recepiti dai giudici di merito, tra i quali i valori OMI, ledifformità dei prezzi al metro quadro emergenti dai rogiti, le risultanze diNumero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026contratti assicurativi e le dichiarazioni rese dagli acquirenti. La doglianza,pertanto, presuppone una ricostruzione semplificata e non fedele dellamotivazione impugnata, poiché isola un singolo dato probatorio e loconsidera come se fosse stato l’unico fondamento della rettifica, mentre ladecisione regionale lo ha apprezzato soltanto quale componente di unquadro presuntivo complessivo. Ne consegue che il richiamo al divieto difondare l’accertamento sulla sola presunzione correlata al valore normalerisulta non pertinente rispetto alla concreta struttura motivazionaledell’atto impositivo e della decisione impugnata.Con il terzo motivo si lamenta, ancora ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 265, della legge n. 244 del 2007, sempre con riguardo allarilevanza attribuita allo scostamento tra prezzo dichiarato e importo delfinanziamento erogato agli acquirenti.Il terzo motivo è infondato.La doglianza muove dall’assunto che la disposizione richiamata precluda dicorrispettivo dichiarato e l’ammontare del finanziamento ottenuto dagliacquirenti. L’assunto non è condivisibile. La sentenza impugnata non haelevato tale circostanza a fondamento esclusivo della ripresa fiscale, mal’ha inserita in un più ampio compendio presuntivo, composto da ulterioridati documentali e indiziari, apprezzati nel loro reciproco coordinamento.La portata della norma invocata dai ricorrenti non è, dunque, tale daespungere dal ragionamento presuntivo ogni riferimento alla provvistamutuaria, ma solo da impedire che essa operi come automatismo legale ocome parametro autosufficiente di rettifica. In tale prospettiva, lo scartotra prezzo e mutuo non viene in rilievo quale parametro legaleautosufficiente di rideterminazione del reddito, bensì come elementosintomatico concorrente, suscettibile di essere valorizzato unitamente adaltri riscontri, secondo il paradigma dell’accertamento analitico-induttivo.Numero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ne deriva che il richiamo all’art. 1, comma 265, della legge n. 244 del2007 non vale a infirmare la decisione impugnata, la quale non ha fattoapplicazione di una presunzione legale fondata sul valore normale, ma haritenuto significativo, nel quadro complessivo delle emergenze istruttorie,anche il dato rappresentato dalla discrasia tra prezzo dichiarato eprovvista mutuaria.Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primocomma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, contestandosi la valenzaindiziaria riconosciuta alla eccedenza dei mutui rispetto ai prezzi diacquisto nelle singole compravendite.Il quarto motivo è infondato.La censura assume che l’eccedenza degli importi mutuati rispetto ai prezzidichiarati negli atti di compravendita sia, in sé considerata, priva diL’assunto non può essere condiviso. Una simile circostanza, pur nonassurgendo a prova legale del maggior corrispettivo, ben può essereapprezzata quale fatto noto suscettibile di concorrere, unitamente ad altrielementi istruttori, alla formazione della presunzione semplice richiestadall’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973. La normarichiede che il convincimento sia sorretto da presunzioni gravi, precise econcordanti, non che ciascun indizio, isolatamente considerato, possiedaautonoma e definitiva efficacia dimostrativa. Nel caso di specie, lasentenza impugnata non ha attribuito alla discrasia tra prezzo dichiarato eammontare del mutuo una valenza autosufficiente, ma l’ha considerata nelcontesto di un più articolato quadro indiziario, reputato idoneo asorreggere la ripresa fiscale. La doglianza, pertanto, finisce per investirenon già l’esatta interpretazione della norma evocata, bensìl’apprezzamento di merito compiuto dal giudice territoriale in ordine allagravità, precisione e concordanza degli elementi raccolti, apprezzamentoNumero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026che non risulta validamente censurato nei termini di una effettivaviolazione di legge.Con il quinto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115cod. proc. civ., per mancata valutazione dei dati OMI.Il quinto motivo non coglie nel segno e va disatteso.In tema di accertamento dei maggiori ricavi derivanti da cessioniimmobiliari, è principio consolidato che i valori OMI non possano, da soli,fondare la rettifica, ma ben possano concorrere, insieme ad ulteriorielementi indiziari, alla formazione del convincimento del giudice; ed èstato altresì chiarito che, nel settore immobiliare, la difformità tra il prezzodichiarato e il maggiore importo del mutuo richiesto dagli acquirenticostituisce elemento idoneo a corroborare la ripresa, mentre, anche aprescindere dai valori OMI, lo scostamento tra importo dei mutui e minoriprezzi indicati dal venditore può essere sufficiente a sorreggerel’accertamento, senza che ciò comporti violazione delle regole sull’oneredella prova (Cass. n. 14388/2017; Cass. n. 26485/2016). Questa Corte hainoltre ribadito che, in materia di contestazione di maggiori ricavi dacessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, dellapresunzione semplice ad opera dell’art. 24, comma 5, della legge n. 88 del2009 non impedisce al giudice tributario di fondare il proprioconvincimento anche su un unico elemento, purché grave e preciso, fermorestando che i soli valori OMI non bastano e debbono essere corroboratida ulteriori indizi, onde evitare una indebita praesumptio de presumpto(Cass. n. 16957/2021; Cass. n. 7445/2022; Cass. n. 2155/2019). Nelcaso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendovalorizzato i dati OMI non isolatamente, ma nel quadro di un più articolatocompendio indiziario, comprensivo, tra l’altro, dello scostamento traprezzo dichiarato e provvista mutuaria, delle difformità emergenti dairogiti, delle risultanze documentali ulteriori e delle dichiarazioni degliNumero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026acquirenti. Risulta quindi esclusa la prospettata mancata valutazione deidati OMI, poiché essi sono stati considerati proprio nella loro funzioneausiliaria e concorrente, coerentemente con il loro valore di elementiindiziari non autosufficienti. La dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc.civ. si risolve, pertanto, nella contestazione dell’apprezzamento di meritocompiuto dal giudice territoriale in ordine alla rilevanza di tali elementi,contestazione che non è utilmente veicolabile nei termini prospettati.Con il sesto motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115cod. proc. civ., in relazione alla omessa considerazione delle dichiarazionirese dagli acquirenti degli immobili.Il sesto motivo è parimenti privo di fondamento.Anche in questo caso il richiamo all’art. 115 cod. proc. civ. non intercetta ilvizio effettivamente denunciabile in sede di legittimità. I ricorrenti nondeducono, infatti, che il giudice abbia posto a base della decisione provenon introdotte dalle parti, né che abbia attribuito efficacia vincolante arisultanze prive di tale attitudine, ovvero disatteso prove legali; essilamentano, piuttosto, che le dichiarazioni rese dagli acquirenti non sianostate apprezzate nel senso da loro auspicato, così risolvendosi la censurain una critica all’apprezzamento del materiale istruttorio, non utilmenteveicolabile sotto il paradigma dell’art. 115 cod. proc. civ. (Cass. n.1229/2019). Il motivo, dunque, non individua un errore percettivo oprocessuale nella utilizzazione della prova, ma tende a sostituire allavalutazione compiuta dal giudice di merito una diversa ponderazione delcontenuto dichiarativo. Va altresì ribadito che, nel settore immobiliare, èlegittima la rettifica dei corrispettivi dichiarati quando i valori OMI sicombinino con altri elementi e, in particolare, con la difformità tra prezzodichiarato e maggiore importo del mutuo richiesto dagli acquirenti (Cass.n. 14388/2017), nonché che, anche a prescindere dai valori OMI, loscostamento tra l’importo dei mutui e i minori prezzi indicati dal venditoreNumero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026può di per sé sorreggere l’accertamento, senza violare le regole in tema dionere della prova (Cass. n. 26485/2016). In pari direzione, questa Corteha ulteriormente chiarito che, in materia di contestazione di maggioriricavi da cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effettoretroattivo, della presunzione semplice ad opera dell’art. 24, comma 5,della legge n. 88 del 2009 non impedisce al giudice tributario di fondare ilproprio convincimento anche su un unico elemento, purché grave epreciso, fermo restando che i soli valori OMI debbono essere corroboratida ulteriori indizi, onde evitare una indebita praesumptio de presumpto(Cass. n. 16957/2021; Cass. n. 7445/2022; Cass. n. 2155/2019). Nelcaso in esame, la sentenza impugnata non ha fondato la ripresa fiscale sulsolo contenuto delle dichiarazioni rese dagli acquirenti, ma le ha inseriteall’interno di una più ampia trama indiziaria, sicché la censura, oltre a nonessere correttamente incanalata nel paradigma normativo evocato, noninveste neppure un elemento autonomamente decisivo. Va, in ultimo,richiamato il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite di questa Cortesecondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova, chericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non diverifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fattoprobatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciaree, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5,cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(Cass., Sez. U., n. 5792/2024). Nel caso di specie, la doglianza non siconforma neppure a tali coordinate, limitandosi a prospettare una diversalettura del contenuto e della portata delle dichiarazioni richiamate.Numero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., sostenendosi che la contribuente aveva contestato il difettodi prova in ordine ai mutui e al loro ammontare e che gli elementivalorizzati dall’Ufficio si risolvevano in apprezzamenti non idonei a fondarel’accertamento.Il settimo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La censura, benché formalmente rubricata sotto il profilo della violazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., si risolve, nella sua sostanza, nellacontestazione della valutazione del materiale istruttorio operata dalgiudice di merito, là dove i ricorrenti assumono l’insufficienza della provain ordine ai mutui, al loro ammontare e, più in generale, alla idoneità deglielementi valorizzati dall’Ufficio a fondare la ripresa fiscale. Orbene,secondo il consolidato orientamento di questa Corte, una questione diviolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non puòporsi per una asseritamente erronea valutazione del compendioprobatorio, ma soltanto allorché si alleghi che il giudice abbia posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuoridei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il proprioprudente apprezzamento, prove legali, oppure abbia attribuito efficacia dipiena prova ad elementi che ne erano privi (Cass. n. 1229/2019). Nulla ditutto ciò è ravvisabile nel caso di specie. I ricorrenti sollecitano, in realtà,una rivisitazione del giudizio espresso dal giudice territoriale circa lagravità, precisione e concordanza degli indizi raccolti, ma un similesindacato resta estraneo al perimetro del controllo di legittimità neitermini in cui è stato qui evocato. La deduzione del difetto di prova non sitraduce, infatti, in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. quandomira soltanto a ottenere una diversa selezione e graduazione deglielementi istruttori già esaminati dal giudice di merito. A ciò si aggiungache la sentenza impugnata non ha fondato la decisione su un elementoNumero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026isolato, bensì su un insieme coordinato di circostanze convergenti, sicchéla censura non vale a denunciare una violazione delle norme processualirichiamate, ma tende unicamente a sostituire alla valutazione del giudicedi merito una diversa lettura del materiale acquisito.Con l’ottavo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.civ., in relazione alla domanda formulata ex art. 15 della legge n. 41 del1995, assumendosi che l’accertamento non fosse fondato su datidocumentali e storicamente certi e che, pertanto, i corrispettivi dichiaratinon fossero rettificabili.L’ottavo motivo è infondato.La dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. postula l’omessapronuncia su una domanda o eccezione ritualmente introdotta in giudizio,e non ricorre allorché il giudice, decidendo il merito della controversia,abbia implicitamente disatteso una tesi difensiva o un argomento giuridicoprospettato dalla parte. Questa Corte ha infatti affermato che il principiodella corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve ritenersi violato soloquando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri glielementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando unbene diverso da quello richiesto e non compreso, neppure implicitamente,nell’ambito della domanda, mentre non incorre nel vizio di ultrapetizione ilgiudice che esamini una questione tacitamente proposta perché inrapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate(Cass. n. 17897/2019). È stato altresì precisato che il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice si pronunci oltre i limiti delle pretese edelle eccezioni delle parti o su questioni estranee all’oggetto del giudizio enon rilevabili d’ufficio, restando invece libero di individuare l’esatta naturadell’azione, di porre a base della decisione ragioni giuridiche diverse daquelle prospettate e di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa dellaparte, la mancanza degli elementi costitutivi o impeditivi della pretesa, inNumero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026ossequio al dovere di esatta applicazione della legge (Cass. n.20932/2019). Nel caso di specie, la questione concernente l’art. 15 dellalegge n. 41 del 1995 non è rimasta priva di esame, poiché la decisioneimpugnata, nel confermare la legittimità dell’accertamento sulla base delcompendio probatorio valorizzato dall’Ufficio, ha necessariamente esclusoche la rettifica dei corrispettivi dichiarati fosse priva di supportodocumentale e storico. La pronuncia sul merito della pretesa impositivaassorbe, dunque, la tesi difensiva fondata sull’asserita insuscettibilità direttifica dei corrispettivi dichiarati, sicché non è configurabile alcun vuotodecisorio rilevante ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. La censura,pertanto, non denuncia una reale omissione di pronuncia, ma si risolvenella contestazione della soluzione di merito adottata dal giudiceterritoriale, sotto forma di improprio richiamo al vizio processuale evocato.Con il nono motivo, infine, si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 75del T.U.I.R., per avere il giudice di merito omesso di considerarel’incidenza di costi deducibili rispetto ai maggiori ricavi accertati.Il nono motivo è infondato.La censura muove dall'assunto per cui, una volta accertati maggiori ricavicon metodo analitico-induttivo, il giudice di merito avrebbe dovutocomunque considerare, in via automatica e presuntiva, i costi necessarialla produzione di quei ricavi – sia pure in misura percentuale e forfetaria– così da evitare che l'imposizione si abbattesse su un reddito meramentelordo, anziché sulla capacità contributiva effettiva. La prospettazione,tuttavia, non può essere condivisa nei termini generalizzanti in cui èformulata, in quanto prescinde dal quadro normativo e giurisprudenzialeche disciplina in modo differenziato le diverse tipologie di accertamento.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'Amministrazionefinanziaria è tenuta a riconoscere una deduzione forfetaria dei costi diproduzione esclusivamente nell'ipotesi di accertamento induttivo "puro" exNumero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, laddove, in caso diaccertamento analitico o analitico-presuntivo, incombe sul contribuentel'onere di dimostrare l'esistenza di costi deducibili afferenti ai maggioriricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa o debba procedere a un lororiconoscimento forfetario (Cass. n. 34996 del 2022; Cass. n. 22868 del2017). Il discrimine tra accertamento analitico-extracontabile eaccertamento induttivo puro si coglie, rispettivamente, nella parzialeovvero nella totale inattendibilità delle scritture contabili: nel primo casol'Ufficio colma le lacune riscontrate mediante presunzioni semplici munitedei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.; nel secondo può prescindereintegralmente dalle scritture contabili e determinare l'imponibile anchesulla base di elementi meramente indiziari, privi dei caratteri di gravità,precisione e concordanza (Cass. n. 6861 del 2019; Cass. n. 33604 del2019; Cass. n. 24278 del 2014).A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, questaCorte ha chiarito che il contribuente può eccepire l'incidenza percentualedei costi anche in presenza di accertamento analitico-induttivo, masoltanto ove questo origini dalla presunzione legale di ricavi noncontabilizzati di cui all'art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del1973, ossia da movimentazioni bancarie non giustificate dalle quali sianodesunti ricavi occulti (Cass. n. 6874 del 2023; Cass. n. 18653 del 2023).La decisione della Consulta non ha, dunque, portata generale: essa noninveste ogni forma di accertamento analitico-induttivo, bensì il peculiaremeccanismo presuntivo fondato sulle indagini bancarie e, in particolare, lapresunzione per cui i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili enon giustificati dall'indicazione del beneficiario sono imputati a ricavidell'imprenditore (Corte cost. n. 10 del 2023).Il carattere doppiamente inferenziale della presunzione bancaria – dalprelevamento al sostenimento di costi occulti, e da questi alla produzionedi ricavi occulti di pari importo – giustifica, per esigenze di ragionevolezzaNumero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026e di effettività della capacità contributiva, la facoltà del contribuente diopporre, anche in via presuntiva, l'incidenza percentuale dei costinecessari alla produzione dei ricavi così ricostruiti (Corte cost. n. 10 del2023). La portata di tale principio va pertanto letta in stretta coerenza conla fattispecie esaminata dalla Corte costituzionale e con la relativa ratiodecidendi, al di fuori della quale – fatto salvo il diverso casodell'accertamento induttivo puro – non ricorre la medesima esigenzasistematica di simmetria tra ricostruzione presuntiva dei ricavi ericonoscimento presuntivo dei costi.In tale solco si iscrive il principio per cui, anche dopo Corte cost. n. 10 del2023, l'eccezione relativa all'incidenza percentuale dei costi può assumererilievo, nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo, unicamentequando la pretesa fiscale derivi dalla presunzione legale bancaria di cuiall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n.6874 del 2023; Cass. n. 18653 del 2023). È stato per conversoespressamente escluso che i maggiori ricavi non provenienti daaccertamenti bancari debbano essere contemplati nel calcolo forfetario deicosti (Cass. n. 1863 del 2024).Non ignora il Collegio che una parte della giurisprudenza di questa Sezioneha proposto una lettura più estensiva della sentenza della Cortecostituzionale n. 10 del 2023, ritenendo che, anche in caso diaccertamento analitico-induttivo non fondato su indagini bancarie, ilcontribuente possa opporre una prova presuntiva mediante eccezione diincidenza percentuale forfetaria dei costi di produzione (Cass. n. 19674del 2025), sino ad affermare che ogni accertamento induttivo – sia essoanalitico-induttivo o induttivo puro – debba necessariamente tenere contodei costi forfetari presuntivamente sostenuti, in ossequio al principio dicapacità contributiva (Cass. n. 16168 del 2025). Tale indirizzo non appare,tuttavia, preferibile nel caso di specie, dovendosi privilegiare l'opzionericostruttiva che circoscrive il riconoscimento forfetario dei costi,Numero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026nell'accertamento analitico-induttivo, alle sole ipotesi in cui laricostruzione del reddito poggi sulla presunzione legale bancaria.Recentemente è stato riaffermato che la determinazione forfetaria deicosti trova giustificazione logica e sistematica soltanto quando il maggiorreddito sia ricostruito sulla base di un meccanismo esclusivamentepresuntivo, quale quello originato dalle indagini bancarie. In taleprospettiva si realizza una corrispondenza biunivoca tra la presunzionelegale che converte il dato bancario non giustificato in ricavo imponibile ela possibilità di stimare, in via parimenti presuntiva, il costo necessarioalla produzione di quel ricavo, quale indispensabile correttivo a presidiodell'art. 53 Cost. Ne discende il principio per cui, in tema di accertamentodei redditi, la deduzione forfetaria dei costi nell'accertamento analitico-induttivo opera laddove la determinazione del reddito derivi da indaginibancarie ex art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass.n. 11347 del 2026).Questa ricostruzione merita piena adesione. Il riconoscimento forfetariodei costi rappresenta un necessario correttivo soltanto nell'accertamentoinduttivo puro, caratterizzato da una ricostruzione globale edextracontabile dell'imponibile (Cass. n. 34996 del 2022; Cass. n. 22868del 2017), ma non opera automaticamente nell'accertamento analitico-induttivo ordinario, nel quale l'Amministrazione rettifica singolecomponenti del reddito dichiarato sulla base di presunzioni qualificate(Cass. n. 6861 del 2019; Cass. n. 33604 del 2019; Cass. n. 24278 del2014). In quest'ultima ipotesi, il principio di capacità contributiva nonesige una automatica simmetria presuntiva tra ricavi e costi, conservandoil contribuente l'onere e la concreta possibilità di dimostrare, con elementicerti e specifici, i costi effettivamente sostenuti e direttamente correlati airicavi recuperati a tassazione.Nel caso di specie, l'accertamento non trae origine da indagini finanziarie,né dall'applicazione della presunzione legale di cui all'art. 32 del d.P.R. n.Numero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026600 del 1973, bensì da un compendio indiziario relativo a specificheoperazioni immobiliari, fondato – secondo la ricostruzione erariale fattapropria dal giudice di merito – sullo scostamento tra i corrispettividichiarati e gli importi dei mutui contratti dagli acquirenti, sui valori OMI,sulle difformità emergenti dai rogiti e sulle dichiarazioni rese dagliacquirenti. Si verte, pertanto, in ipotesi di accertamento analitico-induttivoriconducibile all'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973,nel quale la rettifica ha investito ricavi riferiti a singole cessioni immobiliarie non già ricavi occultati desunti da movimentazioni bancarie nongiustificate.Ne discende che non gravava alcun obbligo – né sull'Ufficio né sul giudicedi merito – di procedere al riconoscimento percentuale e forfetario deicosti di produzione correlati ai maggiori ricavi accertati. Incombevapiuttosto sulla contribuente l'onere di allegare e provare in modo puntualel'esistenza di componenti negative deducibili, la loro inerenza all'attivitàd'impresa, la loro competenza temporale e la loro diretta riferibilità aimaggiori ricavi recuperati. In difetto di tale prova, la doglianza non puòtrovare accoglimento.Il nono motivo va, pertanto, rigettato.In ultima analisi, va rigettato l’intero ricorso. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusionedelle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in euro5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 4940/2016Numero sezionale 4869/2026Numero di raccolta generale 20859/2026Data pubblicazione 19/06/2026Così deciso all’esito della camera di consiglio del 10/06/2026 e, in sede diriconvocazione del 15/06/2026.La PresidenteTania Hmeljak