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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24754/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo, pur limitandone la durata in quella di mesi sei, ha confermato la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio applicatagli dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani.

Il ricorrente è sottoposto ad indagini per il reato di cui all'articolo 326 cod. pen., per avere, agendo nella qualità di vicesegretario del Comune di Erice e quindi di pubblico ufficiale, rivelato a [OSCURATO:PERSONA], sindaca dell'ente e al momento sospesa dalle funzioni in forza (if di provvedimento prefettizio e a seguito di adozione nei suoi confronti di una misura cautelare personale, e al difensore di questa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], notizie coperte da segreto e segnatamente quelle emergenti dagli atti delle indagini preliminari condotte per reati in materia di urbanistica dalla polizia municipale comunale nel procedimento a carico di tale [OSCURATO:PERSONA].

Infatti l'indagato consegnava al legale copia di tutti gli atti a disposizione del comando di polizia municipale nonostante l'indicato procedimento a carico dell'Agliano fosse coperto da segreto ai sensi dell'articolo 329 cod. proc. pen. e nonostante che, per tale ragione, il comando di polizia municipale avesse comunicato all'interessata la necessità di specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, fatto commesso in Erice il 16 luglio del 2020.

2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 326 cod. pen.

Deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Evidenzia che, con i motivi di appello devoluti al tribunale della cautela e con successiva memoria, aveva individuato precisi elementi di fatto ostativi alla configurabilità del reato e che tali elementi, anche per vizio di travisamento della prova, sono stati del tutto pretermessi dall'ordinanza impugnata che si è limitata a riprodurre elementi congetturali già valorizzati dal giudice per le indagini preliminari.

Rileva, in particolare, che i documenti trasmessi dal ricorrente al difensore della indagata - a seguito di richiesta del legale - consistevano nella comunicazione di notiziet di reato redatta dalla polizia municipale di Erice e nel verbale di sopralluogo, atti che erano già conosciuti dalla sindaca [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente alla richiesta / in quanto ella stessa, nella qualità, aveva disposto il sopralluogo svenendo notiziata degli esiti e della successiva trasmissione alla Procura della Repubblica competente.

Evidenziava che il [OSCURATO:PERSONA] nessun atto di indagine nuovo e successivo alla comunicazione di notizia di reato aveva trasmessoilimitandosi ai soli atti già conosciutitaHla sindaca.

Allega, inoltre, la falsità delle dichiarazioni rese dal comandante della [OSCURATO:PERSONA], sul meccanismo di protocollazione e sul fatto che, in realtà, non aveva informato il ricorrente della esistenza di un possibile segreto istruttorio sulla pratica.

Tali elementi conoscitivi erano rilevanti ai fini della sussunzione del fatto nella norma incriminatrice che il Tribunale aveva ricostruito interpretando erroneamente i precedenti della giurisprudenza di legittimità t che configura il reato di cui all'art.326 cod. pen. come una fattispecie di reato di pericolo effettivo o non meramente presuntoivalorizzando sia la circostanza che la destinataria si fosse giovata della comunicazione di questi atti per un interesse personale e non certo per ragioni o fini di carattere istituzionale laddove, leggendo in chiave di pericolo concreto la fattispecie in esame, è necessario che la condotta sia strutturata in guisa da cagionare nocumento alla pubblica amministrazione.

Sottolinea, infine, che la stessa sentenza richiamata nell'ordinanza impugnata - in un caso speculare alla fattispecie contestata - ha ritenuto l'irrilevanza della condotta quando non sia stato superato il limite dell'evoluzione della notizia;

2.2. violazione di legge in riferimento agli articoli 275 (289 e 291 cod. proc. pen. poiché il giudice per le indagini preliminareia fronte di una richiesta che invocava esclusivamente l'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio ai sensi dell'art. 289 cod. proc. pen., aveva emesso una misura ben più grave nei confronti del ricorrente estendendo l'anzidetta sospensione non solo alle funzioni di vice segretario comunale - in violazione delle funzioni per le quali era stata ascritta la fattispecie di reato - ma anche a quelle ordinariamente ricoperte dal [OSCURATO:PERSONA] quale dirigente del settore I all'interno dell'amministrazione comunale.

L'applicazione di siffatte modalità della misura si è risolta in una violazione del principio della domanda cautelare che governa la materia. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato, con valore assorbente, il primo motivo di ricorso con la conseguenza che l'ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate senza rinvio. 1.1.La vicenda non è controversa in fatto ed è pacificamente ricostruita sulla scorta dei dati documentali /poiché risulta che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'interrogatorio di garanzia della predetta svoltosi il 16 luglio 2017, aveva prodotto la documentazione costituita dalla comunicazione di notizia di reato e atti allegati che il giorno precedente aveva ricevuto, dopo averne fatto richiesta a mezzo PEC, dal ricorrente che se ne era occupato, in mancanza del funzionario proposto al servizio, nella qualità di vicesegretario del Comune, acquisendo la documentazione stessa presso il Comando dei Vigili.

E' altrettanto pacifico che la comunicazione di notizia di reato aveva dato luogo ad un procedimento penale per violazioni urbanistiche a carico dell'Agliano, conclusosi con avviso di conclusione delle indagini emesso il 22 gennaio 2021.

Risulta, infine, che l'Agliano era "accusatore" della sindaca [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico della sindaca: da qui l'evidente interesse della [OSCURATO:PERSONA] ad avvalersi, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, della documentazione acquisita presso il Comune, attraverso la richiesta del suo legale, istruita e accolta dal ricorrente.

Ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale ha escluso che il ricorrente non fosse a conoscenza del contenuto e della valenza della documentazione trasmessa ,avendo il [OSCURATO:PERSONA] sostenuto - nel corso dell'interrogatorio - di non avere compreso, neppure dopo la interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA], vicecomandante della [OSCURATO:PERSONA], che si trattasse di atti relativi ad un procedimento penale ma di meri atti amministrativi.

A tal riguardo il Tribunale, allineandosi ai rilievi del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto infondata la tesi difensiva evidenziando che la stessa nota di trasmissione al legale redatta dall'indagato qualificava l'atto trasmesso come "informativa di reato formulata dall'Ente alla Procura della Repubblica di Trapani" alla quale era allegata anche la scheda informativa redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] e nella quale erano individuati indagati e norme di legge violate ioltre al verbale di sopralluogo.

Né appare rilevante in questa sede, per le assorbenti ragioni che si diranno, che l'Ippolito riferito che, contattato dalla sindaca per ottenere il rilascio della documentazione, le avey_precisamente riferito che era necessaria un'autorizzazione del Pubblico Ministero, trattandosi di atti coperti da segreto a seguito dell'invio della comunicazione di notizia di reato/e parimenti irrilevante è la circostanza che l'Ippolito abbia negato di avere avuto contatti con l'odierno ricorrente che aveva sostenuto di non essere stato preavvertito dall'Ippolito della natura segreta degli atti e di avere ritenuto che si trattasse di mera documentazione amministrativa. 1.2 Non possono, invece, condividersi le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto sulla ritenuta configurabilità nei fatti, così come ricostruiti, del reato di cui all'art. 326 cod. pen..

A questo riguardo i giudici del merito - il Tribunale, infatti si è allineato alla ricostruzione dell'ordinanza genetica - .pur avendo richiamato la giurisprudenza di questa Corte sulla natura giuridica del reato di cui all'art. 326 cod. pen. inon hanno fatto coerente applicazione alla vicenda concreta dei principi enunciatii incorrendo, così, nel denunciato vizio di violazione di legge per erronea interpretazione del contenuto della norma incriminatrice contestata ai fini della sua applicazione al caso concreto.

La difesa sostiene con il ricorso - ed aveva sostenuto dinanzi al Tribunale del Riesame - che non si è in presenza di una condotta di rivelazione di atti coperti da segreto dal momento che la destinataria degli atti trasmessi dall'indagato (in poche parole la destinataria della notizia rivelata) era la stessa persona che di quegli atti aveva avuto, in ragione delle funzioni istituzionali svolte, piena contezza sia per avere "promosso" il sopralluogo a carico dell'Agliano sia per essere venuta a conoscenza dei risultati del sopralluogo stesso tanto da avere anche visionato le fotografie approntate nell'occasione e da avere appreso che, in conseguenza, era stata redatta comunicazione di notizia di reato inviata alla locale Procura della Repubblica per le violazioni riscontrate.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza, e in particolare la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte, sulla natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto del reato di cui all'art. 326 cod. pen. ma ha, cionondimeno, ritenuto che, in mancanza dell'autorizzazione dell'ufficio inquirente, sussista un grave quadro indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato contestatogli e irrilevante la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] "fosse a conoscenza, a causa del suo ruolo istituzionale, della generica notizia della sussistenza di un procedimento penale a carico dell'Agliano circostanza che non può giustificare la divulgazione degli atti d'indagine da parte del [OSCURATO:PERSONA] che ciò che conta è che la ragione della richiesta di accesso agli atti non aveva un fine istituzionale e doveva perciò essere vagliata dall'autorità che aveva il potere di valutare la possibilità di accesso contemperando le ragioni di segretezza dell'indagine con l'interesse difensivo della richiedente ,vaglio che costituisce la ratio della norma prevista dall'art. 116 cod. proc. pen.".

Apodittico il riferimento del Tribunale alla "generica" conoscenza della notizia della sussistenza del procedimento penale - anche nella richiesta del difensore della [OSCURATO:PERSONA] si faceva, infatti, preciso riferimento alla comunicazione di notizia di reato a carico dell'Agliano 7 l'inquadramento del reato di cui all'art. 326 cod. pen. come reato di pericolo concreto e la lettura della fattispecie incriminatrice alla stregua delle precisazioni della giurisprudenza e della nozione stessa di "rivelare", dettano i criteri di ricostruzione della condotta dell'agente /ancorandoli alla verifica del pericolo effettivo per gli interessi protetti dalla norma incriminatrice della divulgazione della notizia, criteri che si collocano su un piano diverso rispetto alle "ragioni", nel caso pacificamente private, della richiesta di ottenere la copia dell'informativa e alla necessità di attivare, ai fini della acquisizione, la procedura di cui all'art. 116 cod. proc. pen..

La segretezza dell'indagine penale costituisce, infatti, il presupposto stesso dell'esistenza del reato di cui all'art. 326 cod. pen. e, in tal caso, si è affermato in giurisprudenza, non è necessaria, ai fini della configurabilità del reato, la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le indagini, posto che si tratta di un reato di pericolo concreto che tutela il buon andamento della amministrazione, che si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest'ultima o ad un terzo (Sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004, Esposito, Rv. 231166).

L'attività ricostruttiva, pertanto, torna sulla precisa individuazione del concetto di rivelare e della nozione di pericolo effettivo (e non meramente presunto) che ne connota l'essenza, nozione, questa, che prescinde dalla individuazione di un danno ma che non si risolve nella mera rivelazione in sé e per sé della notizia da tenere segreta ,imponendo la verifica, sulla base del caso concreto, della sua idoneità a creare pregiudizio agli interessi della pubblica amministrazione, nel caso quella giudiziaria, o del terzo.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione (S.U. n. 4694 del 27/10/2011, Casani, Rv. 251271) hanno chiarito che il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326 cod. pen. importa, per la sua configurabilità sotto il profilo materiale, che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di pericolo, nel senso che sussiste il reato se dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla pubblica amministrazione o a un terzo e che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta) ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute, fermo restando per tali ultime persone il limite della non conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre i termini dell'apporto da esse fornito.

Nel caso in esame si è in presenza proprio di tale evenienza poiché la [OSCURATO:PERSONA], alla quale la comunicazione di notizia di reato e gli atti allegati erano diretti, attraverso il difensore che aveva attivato la richiesta evasa dall'indagato, era ben a conoscenza della esistenza della informativa di polizia giudiziaria che ella stessa aveva determinato avviando il sopralluogo, e non consta che la notizia comunicata dal [OSCURATO:PERSONA] abbia superato il limite dellek evoluzione della notizia che era a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] oltre l'apporto fornitapoiché gli atti che ha trasmesso coincidevano proprio con quelli svolti presso l'amministrazione comunale e non hanno riguardato la successiva fase investigativa, svolta dinanzi al Pubblico Ministero.

Deve, pertanto, ribadirsi il principio che il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326 cod. pen. importa, per la sua configurabilità sotto il profilo materiale, che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di pericolo effettivo, nel senso che sussiste il reato se dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla pubblica amministrazione o a un terzo e che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé, ma in quanto suscettibile di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta / sicché il reato non sussiste nel caso in cui, trattandosi di notizie di ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone che, in relazione al ruolo istituzionale pubblico rivestito, le abbiano già conosciute, fermo restando il limite della non conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre i termini dell'apporto da esse fornito.2.

All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella del giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Trapani del 13 dicembre 2021 corrisponde la dichiarazione di cessazione della misura in corso, con mandato, per gli adempimenti conseguenti, alla cancelleria in sede.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Trapani in data 13/12/2021 e dispone la cessazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo, pur limitandone la durata in quella di mesi sei, ha confermato la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio applicatagli dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani. Il ricorrente è sottoposto ad indagini per il reato di cui all'articolo 326 cod. pen., per avere, agendo nella qualità di vicesegretario del Comune di Erice e quindi di pubblico ufficiale, rivelato a [OSCURATO:PERSONA], sindaca dell'ente e al momento sospesa dalle funzioni in forza (if di provvedimento prefettizio e a seguito di adozione nei suoi confronti di una misura cautelare personale, e al difensore di questa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], notizie coperte da segreto e segnatamente quelle emergenti dagli atti delle indagini preliminari condotte per reati in materia di urbanistica dalla polizia municipale comunale nel procedimento a carico di tale [OSCURATO:PERSONA]. Infatti l'indagato consegnava al legale copia di tutti gli atti a disposizione del comando di polizia municipale nonostante l'indicato procedimento a carico dell'Agliano fosse coperto da segreto ai sensi dell'articolo 329 cod. proc. pen. e nonostante che, per tale ragione, il comando di polizia municipale avesse comunicato all'interessata la necessità di specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, fatto commesso in Erice il 16 luglio del 2020. 2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 326 cod. pen. Deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia che, con i motivi di appello devoluti al tribunale della cautela e con successiva memoria, aveva individuato precisi elementi di fatto ostativi alla configurabilità del reato e che tali elementi, anche per vizio di travisamento della prova, sono stati del tutto pretermessi dall'ordinanza impugnata che si è limitata a riprodurre elementi congetturali già valorizzati dal giudice per le indagini preliminari. Rileva, in particolare, che i documenti trasmessi dal ricorrente al difensore della indagata - a seguito di richiesta del legale - consistevano nella comunicazione di notiziet di reato redatta dalla polizia municipale di Erice e nel verbale di sopralluogo, atti che erano già conosciuti dalla sindaca [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente alla richiesta / in quanto ella stessa, nella qualità, aveva disposto il sopralluogo svenendo notiziata degli esiti e della successiva trasmissione alla Procura della Repubblica competente. Evidenziava che il [OSCURATO:PERSONA] nessun atto di indagine nuovo e successivo alla comunicazione di notizia di reato aveva trasmessoilimitandosi ai soli atti già conosciutitaHla sindaca. Allega, inoltre, la falsità delle dichiarazioni rese dal comandante della [OSCURATO:PERSONA], sul meccanismo di protocollazione e sul fatto che, in realtà, non aveva informato il ricorrente della esistenza di un possibile segreto istruttorio sulla pratica. Tali elementi conoscitivi erano rilevanti ai fini della sussunzione del fatto nella norma incriminatrice che il Tribunale aveva ricostruito interpretando erroneamente i precedenti della giurisprudenza di legittimità t che configura il reato di cui all'art.326 cod. pen. come una fattispecie di reato di pericolo effettivo o non meramente presuntoivalorizzando sia la circostanza che la destinataria si fosse giovata della comunicazione di questi atti per un interesse personale e non certo per ragioni o fini di carattere istituzionale laddove, leggendo in chiave di pericolo concreto la fattispecie in esame, è necessario che la condotta sia strutturata in guisa da cagionare nocumento alla pubblica amministrazione. Sottolinea, infine, che la stessa sentenza richiamata nell'ordinanza impugnata - in un caso speculare alla fattispecie contestata - ha ritenuto l'irrilevanza della condotta quando non sia stato superato il limite dell'evoluzione della notizia; 2.2. violazione di legge in riferimento agli articoli 275 (289 e 291 cod. proc. pen. poiché il giudice per le indagini preliminareia fronte di una richiesta che invocava esclusivamente l'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio ai sensi dell'art. 289 cod. proc. pen., aveva emesso una misura ben più grave nei confronti del ricorrente estendendo l'anzidetta sospensione non solo alle funzioni di vice segretario comunale - in violazione delle funzioni per le quali era stata ascritta la fattispecie di reato - ma anche a quelle ordinariamente ricoperte dal [OSCURATO:PERSONA] quale dirigente del settore I all'interno dell'amministrazione comunale. L'applicazione di siffatte modalità della misura si è risolta in una violazione del principio della domanda cautelare che governa la materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato, con valore assorbente, il primo motivo di ricorso con la conseguenza che l'ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate senza rinvio. 1.1.La vicenda non è controversa in fatto ed è pacificamente ricostruita sulla scorta dei dati documentali /poiché risulta che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'interrogatorio di garanzia della predetta svoltosi il 16 luglio 2017, aveva prodotto la documentazione costituita dalla comunicazione di notizia di reato e atti allegati che il giorno precedente aveva ricevuto, dopo averne fatto richiesta a mezzo PEC, dal ricorrente che se ne era occupato, in mancanza del funzionario proposto al servizio, nella qualità di vicesegretario del Comune, acquisendo la documentazione stessa presso il Comando dei Vigili. E' altrettanto pacifico che la comunicazione di notizia di reato aveva dato luogo ad un procedimento penale per violazioni urbanistiche a carico dell'Agliano, conclusosi con avviso di conclusione delle indagini emesso il 22 gennaio 2021. Risulta, infine, che l'Agliano era "accusatore" della sindaca [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico della sindaca: da qui l'evidente interesse della [OSCURATO:PERSONA] ad avvalersi, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, della documentazione acquisita presso il Comune, attraverso la richiesta del suo legale, istruita e accolta dal ricorrente. Ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale ha escluso che il ricorrente non fosse a conoscenza del contenuto e della valenza della documentazione trasmessa ,avendo il [OSCURATO:PERSONA] sostenuto - nel corso dell'interrogatorio - di non avere compreso, neppure dopo la interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA], vicecomandante della [OSCURATO:PERSONA], che si trattasse di atti relativi ad un procedimento penale ma di meri atti amministrativi. A tal riguardo il Tribunale, allineandosi ai rilievi del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto infondata la tesi difensiva evidenziando che la stessa nota di trasmissione al legale redatta dall'indagato qualificava l'atto trasmesso come "informativa di reato formulata dall'Ente alla Procura della Repubblica di Trapani" alla quale era allegata anche la scheda informativa redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] e nella quale erano individuati indagati e norme di legge violate ioltre al verbale di sopralluogo. Né appare rilevante in questa sede, per le assorbenti ragioni che si diranno, che l'Ippolito riferito che, contattato dalla sindaca per ottenere il rilascio della documentazione, le avey_precisamente riferito che era necessaria un'autorizzazione del Pubblico Ministero, trattandosi di atti coperti da segreto a seguito dell'invio della comunicazione di notizia di reato/e parimenti irrilevante è la circostanza che l'Ippolito abbia negato di avere avuto contatti con l'odierno ricorrente che aveva sostenuto di non essere stato preavvertito dall'Ippolito della natura segreta degli atti e di avere ritenuto che si trattasse di mera documentazione amministrativa. 1.2 Non possono, invece, condividersi le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto sulla ritenuta configurabilità nei fatti, così come ricostruiti, del reato di cui all'art. 326 cod. pen.. A questo riguardo i giudici del merito - il Tribunale, infatti si è allineato alla ricostruzione dell'ordinanza genetica - .pur avendo richiamato la giurisprudenza di questa Corte sulla natura giuridica del reato di cui all'art. 326 cod. pen. inon hanno fatto coerente applicazione alla vicenda concreta dei principi enunciatii incorrendo, così, nel denunciato vizio di violazione di legge per erronea interpretazione del contenuto della norma incriminatrice contestata ai fini della sua applicazione al caso concreto. La difesa sostiene con il ricorso - ed aveva sostenuto dinanzi al Tribunale del Riesame - che non si è in presenza di una condotta di rivelazione di atti coperti da segreto dal momento che la destinataria degli atti trasmessi dall'indagato (in poche parole la destinataria della notizia rivelata) era la stessa persona che di quegli atti aveva avuto, in ragione delle funzioni istituzionali svolte, piena contezza sia per avere "promosso" il sopralluogo a carico dell'Agliano sia per essere venuta a conoscenza dei risultati del sopralluogo stesso tanto da avere anche visionato le fotografie approntate nell'occasione e da avere appreso che, in conseguenza, era stata redatta comunicazione di notizia di reato inviata alla locale Procura della Repubblica per le violazioni riscontrate. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza, e in particolare la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte, sulla natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto del reato di cui all'art. 326 cod. pen. ma ha, cionondimeno, ritenuto che, in mancanza dell'autorizzazione dell'ufficio inquirente, sussista un grave quadro indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato contestatogli e irrilevante la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] "fosse a conoscenza, a causa del suo ruolo istituzionale, della generica notizia della sussistenza di un procedimento penale a carico dell'Agliano circostanza che non può giustificare la divulgazione degli atti d'indagine da parte del [OSCURATO:PERSONA] che ciò che conta è che la ragione della richiesta di accesso agli atti non aveva un fine istituzionale e doveva perciò essere vagliata dall'autorità che aveva il potere di valutare la possibilità di accesso contemperando le ragioni di segretezza dell'indagine con l'interesse difensivo della richiedente ,vaglio che costituisce la ratio della norma prevista dall'art. 116 cod. proc. pen.". Apodittico il riferimento del Tribunale alla "generica" conoscenza della notizia della sussistenza del procedimento penale - anche nella richiesta del difensore della [OSCURATO:PERSONA] si faceva, infatti, preciso riferimento alla comunicazione di notizia di reato a carico dell'Agliano 7 l'inquadramento del reato di cui all'art. 326 cod. pen. come reato di pericolo concreto e la lettura della fattispecie incriminatrice alla stregua delle precisazioni della giurisprudenza e della nozione stessa di "rivelare", dettano i criteri di ricostruzione della condotta dell'agente /ancorandoli alla verifica del pericolo effettivo per gli interessi protetti dalla norma incriminatrice della divulgazione della notizia, criteri che si collocano su un piano diverso rispetto alle "ragioni", nel caso pacificamente private, della richiesta di ottenere la copia dell'informativa e alla necessità di attivare, ai fini della acquisizione, la procedura di cui all'art. 116 cod. proc. pen.. La segretezza dell'indagine penale costituisce, infatti, il presupposto stesso dell'esistenza del reato di cui all'art. 326 cod. pen. e, in tal caso, si è affermato in giurisprudenza, non è necessaria, ai fini della configurabilità del reato, la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le indagini, posto che si tratta di un reato di pericolo concreto che tutela il buon andamento della amministrazione, che si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest'ultima o ad un terzo (Sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004, Esposito, Rv. 231166). L'attività ricostruttiva, pertanto, torna sulla precisa individuazione del concetto di rivelare e della nozione di pericolo effettivo (e non meramente presunto) che ne connota l'essenza, nozione, questa, che prescinde dalla individuazione di un danno ma che non si risolve nella mera rivelazione in sé e per sé della notizia da tenere segreta ,imponendo la verifica, sulla base del caso concreto, della sua idoneità a creare pregiudizio agli interessi della pubblica amministrazione, nel caso quella giudiziaria, o del terzo. Le Sezioni unite della Corte di cassazione (S.U. n. 4694 del 27/10/2011, Casani, Rv. 251271) hanno chiarito che il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326 cod. pen. importa, per la sua configurabilità sotto il profilo materiale, che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di pericolo, nel senso che sussiste il reato se dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla pubblica amministrazione o a un terzo e che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta) ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute, fermo restando per tali ultime persone il limite della non conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre i termini dell'apporto da esse fornito. Nel caso in esame si è in presenza proprio di tale evenienza poiché la [OSCURATO:PERSONA], alla quale la comunicazione di notizia di reato e gli atti allegati erano diretti, attraverso il difensore che aveva attivato la richiesta evasa dall'indagato, era ben a conoscenza della esistenza della informativa di polizia giudiziaria che ella stessa aveva determinato avviando il sopralluogo, e non consta che la notizia comunicata dal [OSCURATO:PERSONA] abbia superato il limite dellek evoluzione della notizia che era a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] oltre l'apporto fornitapoiché gli atti che ha trasmesso coincidevano proprio con quelli svolti presso l'amministrazione comunale e non hanno riguardato la successiva fase investigativa, svolta dinanzi al Pubblico Ministero. Deve, pertanto, ribadirsi il principio che il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326 cod. pen. importa, per la sua configurabilità sotto il profilo materiale, che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di pericolo effettivo, nel senso che sussiste il reato se dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla pubblica amministrazione o a un terzo e che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé, ma in quanto suscettibile di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta / sicché il reato non sussiste nel caso in cui, trattandosi di notizie di ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone che, in relazione al ruolo istituzionale pubblico rivestito, le abbiano già conosciute, fermo restando il limite della non conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre i termini dell'apporto da esse fornito.2. All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella del giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Trapani del 13 dicembre 2021 corrisponde la dichiarazione di cessazione della misura in corso, con mandato, per gli adempimenti conseguenti, alla cancelleria in sede. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Trapani in data 13/12/2021 e dispone la cessazione
Sentenza Cassazione n. 24754/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris