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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 34403/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento e condannato il ricorrente alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in relazione al delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in ordine all'omessa valutazione della regolare costituzione delle parti in giudizio e all'omessa considerazione delle doglianze difensive - è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In particolare, questa Corte ha specificato che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024 e che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez.

U. n. 4125 del 27/06/2024 Cirelli, Rv. 287096).

Nel caso in esame l'appello è stato proposto il 5 gennaio 2024, quindi prima del 1 luglio 2024, cosicché trovava applicazione la disciplina previgente dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., che prevedeva un termine dilatorio di 20 giorni, nel caso di specie rispettato, in quanto la notifica della citazione all'imputato presso il difensore interveniva il 10 ottobre 2024 per l'udienza del 5 novembre 2024; pertanto, corretta è stata la valutazione della Corte di appello in ordine alla tempestività della notifica della citazione a giudizio; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen., in relazione all'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e di decadenza - è manifestamente infondato, poiché anch'esso prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Nel caso in esame i Giudici di Appello non sono incorsi in alcuna nullità, in relazione all'omessa valutazione della dichiarazione di adesione all'astensione da parte del difensore e della necessità del differimento della trattazione dell'udienza: infatti, la Corte di cassazione ha specificato che nel giudizio di legittimità celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786; in tema di giudizio di appello, Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 01/03/2013, Abbaco e altro, Rv. 255353).

In sostanza nel giudizio di legittimità, come in quello di appello, allorquando il difensore non ha chiesto, come nel caso in esame, la trattazione orale, il rinvio non deve essere concesso in quanto non essendo prevista la presenza del difensore, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre 2025 Il consi Here estensore [OSCURATO:PERSONA]pOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento e condannato il ricorrente alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in relazione al delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in ordine all'omessa valutazione della regolare costituzione delle parti in giudizio e all'omessa considerazione delle doglianze difensive - è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, questa Corte ha specificato che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024 e che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U. n. 4125 del 27/06/2024 Cirelli, Rv. 287096). Nel caso in esame l'appello è stato proposto il 5 gennaio 2024, quindi prima del 1 luglio 2024, cosicché trovava applicazione la disciplina previgente dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., che prevedeva un termine dilatorio di 20 giorni, nel caso di specie rispettato, in quanto la notifica della citazione all'imputato presso il difensore interveniva il 10 ottobre 2024 per l'udienza del 5 novembre 2024; pertanto, corretta è stata la valutazione della Corte di appello in ordine alla tempestività della notifica della citazione a giudizio; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen., in relazione all'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e di decadenza - è manifestamente infondato, poiché anch'esso prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Nel caso in esame i Giudici di Appello non sono incorsi in alcuna nullità, in relazione all'omessa valutazione della dichiarazione di adesione all'astensione da parte del difensore e della necessità del differimento della trattazione dell'udienza: infatti, la Corte di cassazione ha specificato che nel giudizio di legittimità celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786; in tema di giudizio di appello, Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 01/03/2013, Abbaco e altro, Rv. 255353). In sostanza nel giudizio di legittimità, come in quello di appello, allorquando il difensore non ha chiesto, come nel caso in esame, la trattazione orale, il rinvio non deve essere concesso in quanto non essendo prevista la presenza del difensore, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consi Here estensore [OSCURATO:PERSONA]pOSI
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