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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 39794/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 16/02/2022 il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui agli art. 61 n. 5, 99, 110, 628, comma 3, n. 1 e n. 3-bis cod. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, che aveva a sua volta rigettato l'istanza di modica della misura cautelare in corso di esecuzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Romeo, a mezzo del proprio difensore deducendo con un unico motivo di ricorso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; sono state erroneamente valutate le argomentazioni logico giuridiche "fondanti il provvedimento"; è stato disatteso totalmente quanto ampiamente rappresentato con il gravame; nessuna rilevanza è stata attribuita, erroneamente, al tempo trascorso in detenzione dal Romeo per oltre due mesi; non sussiste il pericolo di commissione di reati della stessa specie, né tale valutazione può essere centrata esclusivamente su elementi astratti e congiunturali.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

5. Il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni (motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità manifesta, nonché contraddittorietà, non avendo riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del Romeo, con particolare riferimento al decorso del termine di due mesi e dunque di un tempo significativo dal momento dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

6. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv.282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01).

La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 26676-01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv.265569-01; Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863-01).

7. Il Tribunale di Catania ha fatto buon governo dei principi richiamati ed ha evidenziato, con motivazione congrua, logicamente articolata, e del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, proponendo un motivo del tutto generico, la mancanza di elementi con carattere di novità, non potendosi ritenere tale il mero decorso del tempo in mancanza di qualsiasi allegazione volta a connotarne la portata.

È stata, in altri termini, correttamente rilevata l'assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell'emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione. (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K. , Rv. 255652-01; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868-01).

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare gli argomenti già proposti con l'appello.

Il giudice di appello ha, infatti, correttamente rilevato la non significatività del tempo decorso dall'applicazione della misura cautelare.

Non ricorre dunque alcuna violazione di legge, né un vizio della motivazione tale da poter considerare la stessa apparente o assente, a fronte di doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericità, aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione del Tribunale.

8. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000, 00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 16/02/2022 il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui agli art. 61 n. 5, 99, 110, 628, comma 3, n. 1 e n. 3-bis cod. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, che aveva a sua volta rigettato l'istanza di modica della misura cautelare in corso di esecuzione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Romeo, a mezzo del proprio difensore deducendo con un unico motivo di ricorso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; sono state erroneamente valutate le argomentazioni logico giuridiche "fondanti il provvedimento"; è stato disatteso totalmente quanto ampiamente rappresentato con il gravame; nessuna rilevanza è stata attribuita, erroneamente, al tempo trascorso in detenzione dal Romeo per oltre due mesi; non sussiste il pericolo di commissione di reati della stessa specie, né tale valutazione può essere centrata esclusivamente su elementi astratti e congiunturali. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 5. Il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni (motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità manifesta, nonché contraddittorietà, non avendo riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del Romeo, con particolare riferimento al decorso del termine di due mesi e dunque di un tempo significativo dal momento dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. 6. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv.282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 26676-01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv.265569-01; Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863-01). 7. Il Tribunale di Catania ha fatto buon governo dei principi richiamati ed ha evidenziato, con motivazione congrua, logicamente articolata, e del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, proponendo un motivo del tutto generico, la mancanza di elementi con carattere di novità, non potendosi ritenere tale il mero decorso del tempo in mancanza di qualsiasi allegazione volta a connotarne la portata. È stata, in altri termini, correttamente rilevata l'assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell'emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione. (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K. , Rv. 255652-01; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868-01). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare gli argomenti già proposti con l'appello. Il giudice di appello ha, infatti, correttamente rilevato la non significatività del tempo decorso dall'applicazione della misura cautelare. Non ricorre dunque alcuna violazione di legge, né un vizio della motivazione tale da poter considerare la stessa apparente o assente, a fronte di doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericità, aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione del Tribunale. 8. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000, 00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co
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