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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 agosto 1974

Cassazione n. 07694/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1974 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data 19/09/2022 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 21/04/2022 del Tribunale di Crotone, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché generico, in quanto privo di specifico confronto critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ed avente ad oggetto mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1974 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data 19/09/2022 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 21/04/2022 del Tribunale di Crotone, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché generico, in quanto privo di specifico confronto critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ed avente ad oggetto mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 07694/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris