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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 41577/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1965/22 del Tribunale di Bologna 26/04/2022 udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA] rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, a sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno di reclusione e 1.200,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla denegata applicazione dell'attenuante generale di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. atteso il ridotto grado di disvalore della condotta in addebito; che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla

I. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotti dal ricorrente; che al di fuori dei predetti casi la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al cbn. disp. dello stesso art. 448, comma 2 bis e dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. sec. parte; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis sec. parte cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 14 ottobre 2022 Il Consigliere ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1965/22 del Tribunale di Bologna 26/04/2022 udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA] rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, a sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno di reclusione e 1.200,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla denegata applicazione dell'attenuante generale di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. atteso il ridotto grado di disvalore della condotta in addebito; che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotti dal ricorrente; che al di fuori dei predetti casi la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al cbn. disp. dello stesso art. 448, comma 2 bis e dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. sec. parte; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis sec. parte cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 14 ottobre 2022 Il Consigliere ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris