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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27778/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i reati di cui agli artt. 633 cod. pen e 54, 55 e 1161 cod. della navigazione, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già proposti e adeguatamente respinti con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2-4 ove la Corte ha sottolineato come l'arbitrarietà dell'utilizzo dell'imputata dei manufatti abusivi realizzati sui terreni del demanio pubblico integrasse pienamente le condotte tipiche dei reati contestati, quanto meno a titolo di concorso con il marito e come la consapevolezza della stessa circa l'assenza di un valido titolo concessorio si potesse facilmente ricavare dall'ordinanza di demolizione di cui in precedenza era stata destinataria); che il secondo motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato poiché prospetta indirizzi ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte a mente del quale, il reato di arbitraria occupazione di area demaniale postula l'instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, che esclude in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto (Sez. 2, n. 46709 del 20/10/2023, Sica, Rv. 285522-01), pertanto, trattandosi di bene appartenente al demanio necessario dello Stato, sottratto in assoluto alla proprietà privata, la costruzione di opere su di esso costituiva occupazione arbitraria di fondo altrui; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i reati di cui agli artt. 633 cod. pen e 54, 55 e 1161 cod. della navigazione, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già proposti e adeguatamente respinti con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2-4 ove la Corte ha sottolineato come l'arbitrarietà dell'utilizzo dell'imputata dei manufatti abusivi realizzati sui terreni del demanio pubblico integrasse pienamente le condotte tipiche dei reati contestati, quanto meno a titolo di concorso con il marito e come la consapevolezza della stessa circa l'assenza di un valido titolo concessorio si potesse facilmente ricavare dall'ordinanza di demolizione di cui in precedenza era stata destinataria); che il secondo motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato poiché prospetta indirizzi ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte a mente del quale, il reato di arbitraria occupazione di area demaniale postula l'instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, che esclude in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto (Sez. 2, n. 46709 del 20/10/2023, Sica, Rv. 285522-01), pertanto, trattandosi di bene appartenente al demanio necessario dello Stato, sottratto in assoluto alla proprietà privata, la costruzione di opere su di esso costituiva occupazione arbitraria di fondo altrui; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27778/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris