CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 gennaio 1972
Cassazione n. 11263/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Eboli il 05/01/1972avverso l'ordinanza del 13/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari pressoil Tribunale di Salerno.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, denunciando il vizio di violazionedi legge per omessa motivazione, avverso il provvedimento emesso in data 13ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno,con cui veniva disposta l’archiviazione del procedimento a suo carico per il reatodi cui all’art. 388 cod. pen. per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 - biscod.pen. e disposta l’iscrizione nel certificato del casellario giudiziale.1.1. Il ricorrente ha dedotto: a) che, a seguito della notifica della richiesta diarchiviazione avanzata dal Pubblico Ministero per particolare tenuità del fatto exart. 131 - bis cod. pen., aveva proposto – con atto ritualmente depositato il 15luglio 2025 – opposizione alla richiesta ai sensi dell’art. 411, comma 1 - bis cod.proc. pen, e contestualmente depositato istanza di sospensione del procedimentocon messa alla prova ai sensi degli artt. 168 – bis cod. pen. e 464 – bis cod. proc.pen., adducendo l’interesse ad una definizione più favorevole del procedimento;b) che alla udienza camerale del 13 ottobre 2025 - svoltasi nel contraddittoriodelle parti – il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, in accoglimento della richiestadel Pubblico Ministero, disponeva l’archiviazione della notitia criminis per laparticolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. e disponeva la iscrizione delprovvedimento nel certificato del casellario giudiziale, senza valutarel’opposizione.Tale omissione si era tradotta in una violazione di legge, lesiva del diritto di difesadel ricorrente al quale era stato definitivamente precluso un epilogo decisorio piùfavorevole.3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – Il PubblicoMinistero ha concluso inoltrando memorie scritte, nel senso indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il devoluto investe la questione dei rimedi impugnatori esperibili avverso ilprovvedimento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di archiviazione disposto aisensi dell’art. 131- bis cod. pen.Stando al sistema normativo, introdotto dalla legge del 23 giugno 2017, n.103,ratione temporis vigente, il provvedimento di archiviazione del Gip è reclamabileinnanzi al Tribunale solo ed esclusivamente se viziato dalle nullità di cui all'art.410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen.: nell’assetto attuale rilevano le violazionidel principio del contraddittorio, per come declinate dal combinato dispostodell’art. 410-bis cod. proc. pen. con l’art. 127, comma 5, del medesimo codice dirito, mentre in tutti gli altri casi, in ossequio al principio di tassatività delleimpugnazioni, nessun gravame è ammesso in quanto non espressamente previsto.2.1. Già questa Corte – sulla falsariga delle Sezioni Unite “Bernini” (cfr. sent. n17 del 06/11/1992, Rv. 191786) - ha chiarito che l’esperibilità del ricorso percassazione non può «essere predicata sul rilievo che - sulla base combinatodisposto ex artt. 411, comma 1, 410, comma 3, e 409, comma 1, cod. proc. pen.- il giudizio di opposizione "si svolge nelle forme previste dall'articolo 127"» (cosìin motivazione Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, Pandolfi, Rv. 284139).Ed infatti, le citate Sezioni Unite hanno precisato che il rinvio all'art. 127 cod.proc. pen. - operato in altre norme dello stesso codice con la formula "secondo leforme previste" o con altre equivalenti - riguarda le regole di svolgimentodell'udienza camerale, ma non implica, di per sé, la ricezione completa del modelloprocedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede dilegittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore haprevisto espressamente quel rimedio.2.2. In questa prospettiva ermeneutica – che qui si ribadisce – in linea diprincipio rimane ferma l’affermazione della proponibilità avverso i provvedimentidi archiviazione del mezzo del reclamo nei casi tassativamente enunciati, e dellainammissibilità del ricorso per cassazione, salvo i casi di abnormità.Nozione quest’ultima frutto di elaborazione giurisprudenziale e che, nelle suevarie declinazioni, è tesa ad offrire un correttivo al principio della tassatività deimezzi di impugnazione, consentendo il ricorso per cassazione per rimuovere glieffetti “destabilizzanti”, altrimenti non rimediabili, prodotti da quei provvedimentidel [OSCURATO:PERSONA], affetti da anomalie genetiche o funzionali radicali, ma che non sonoimpugnabili.3.Cosi precisati i principi generali, un discorso sensibilmente diverso va fattonelle ipotesi di ordinanza (non anche al decreto) di archiviazione pronunciata aisensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.Detta norma testualmente prevede: «Se l'archiviazione è richiesta perparticolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla personasottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di diecigiorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare,a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice,se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’art. 409, comma 2, edopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza…».3.1. Il legislatore, con il citato comma 1-bis, ha realizzato un modello “diverso”,nel senso che - diversamente dagli altri casi - ha attribuito anche alla personasottoposta alle indagini preliminari la legittimazione attiva a presentareopposizione.Ed effettivamente, a fronte della richiesta del Pubblico Ministro di archiviazioneper la particolare tenuità del fatto, sono previsti due ipotesi: a) l'epilogo decisoriorappresentato dal decreto motivato, in mancanza di opposizione, dovendo in taleevenienza ritenersi che l'indagato abbia prestato acquiescenza alle scelte operatedal Pubblico Ministero; b) la definizione del procedimento con ordinanza,nell'ipotesi in cui la richiesta di archiviazione sia stata opposta dall’indagato.Il fatto che la persona sottoposta alle indagini – ricevuta la notifica dellarichiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 131 - bis cod. pen. presentata dalPubblico Ministero - sia per legge legittimata a presentare l'opposizionepresuppone chiaramente il riconoscimento, a monte, di un interesse dell'indagatoa vedersi riconosciuto, in prima battuta o eventualmente sollecitando i poteri delGiudice ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen., un epilogo più favorevole rispettoalla richiesta del Pubblico Ministero ex art. 131-bis cod. pen.Già tale considerazione consente di superare le affermazioni di una parte dellagiurisprudenza (cfr. Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, Conforti, Rv. 285604) che –pur enunciando la natura decisoria del provvedimento in esame- ha tuttaviaescluso la possibilità in capo all’indagato di ricorrere in cassazione per carenza diinteresse, salva la allegazione di un pregiudizio concreto ed attuale alla rimozionedel provvedimento.3.2. Nondimeno, al di là di tale preliminare osservazione, all’adozionedell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto sonoontologicamente connessi effetti pregiudizievoli in capo all’indagatoIn primo luogo, ad esso consegue la iscrizione nel casellario giudiziale.Per quanto, detta iscrizione non sia più prevista per il certificato richiesto dalprivato (art. 24 d.P.R. del 14/11/2002 n. 313, [OSCURATO:PERSONA] del casellariogiudiziale), per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25 bis T.U.) e per ilcertificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c),T.U.), a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. del 2 ottobre 2018, n. 122,avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, tuttaviaessa assolve, pur sempre, alla “funzione di memorizzazione” destinata ad esplicarei suoi effetti nell'ambito del «sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis cod. pen. ed all'interno del circuito giudiziario» (in termini Sez. Un., n. 38954del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27646).Le Sezioni Unite “Tushaj” (cfr. sent. n 13681 del 25 febbraio 2016, Rv. 266593)hanno, a tal riguardo, precisato che l'abitualità ostativa all'applicazione dell'art.131-bis cod. pen. può essere ravvisata non solo in presenza di condanneirrevocabili, ma anche di altri fatti illeciti della stessa indole commessi dalmedesimo autore, essendo ostativa solo la serialità delle condotte.In tale prospettiva, si attribuisce rilievo anche agli eventuali altri reati commessidal medesimo autore e ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. sulsemplice presupposto che il relativo provvedimento vada «iscritto nel casellario».3.3. Va poi, altresì, evidenziato come altro effetto pregiudizievole alla adozionedi tale provvedimento è connesso alla possibilità di proposizione di un’azionerisarcitoria in sede civile da parte della persona offesa.Sul punto, infatti, per quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 173 del2022, abbia sancito il diritto della sola parte civile - a fronte di una sentenzairrevocabile di proscioglimento ex art. 131 - bis cod. pen. - ad ottenere ilrisarcimento del danno, nondimeno tale diritto spetta anche alla persona offesanon ancora costituita parte civile. Significativa, in tal senso, è la sentenza n. 182del 2021 della Corte costituzionale che ha espressamente affermato chel’eventuale archiviazione del procedimento penale non preclude la proponibilità diun’azione civile volta all’ottenimento del risarcimento del danno.4. Peraltro, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto hanatura sostanziale in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione dellacondotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone"ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito" (Sez. U, n. 13681del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione).Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto – si legge nella citata sentenza -richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità dellafattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen.,delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile edell’entità del danno o del pericolo. Oggetto di accertamento è, in effetti, lacommissione del reato, che - per essere ritenuto di “particolare tenuità”- deve,com’è logico, ricorrere; reato che si può decidere, tuttavia, di non punire poichéha causato danni o pericoli non gravi.Il fatto particolarmente lieve ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è, dunque, unfatto in ogni modo tipico, antigiuridico e colpevole (così Sez. Un. n 18891, del 2701 2022, Ubaldi, Rv 283064). Non a caso, con la già citata sentenza n. 173, laCorte costituzionale ha fatto proprie tali affermazioni ritenendo che, anche in casodi proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, deve riconoscersi al Giudicela possibilità di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno.4.1. Logico corollario di quanto premesso è che l’ordinanza (non il decreto) diarchiviazione adottata ai sensi dell’art.131 - bis cod. pen. - pur non avendo laforma e il nome della sentenza - di questa ha i caratteri costitutivi in quanto decidee ha capacità di incidere, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo.Che si tratti di un provvedimento dalla natura decisoria non è revocabile indubbio alla stregua dei principi enunciati da questa Corte - intervenuta nel suomassimo consesso (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224610). Siè, infatti, precisato che «….anche le ordinanze e i decreti motivati» possonoassumere natura decisoria, quando, indipendentemente dal nomen iuris,accertano l'esistenza di un fatto-reato, dovendosi intendere per "sentenza" nonsolo il provvedimento giurisdizionale avente detta forma, ma anche ogni altroprovvedimento che, pur diversamente nominato, abbia "carattere decisorio ecapacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivoproducendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processualesul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti e [...] non siasoggetto ad alcun altro mezzo di impugnazione ».4.2. La natura decisoria del provvedimento in esame è affermazione, peraltro,non nuova e condivisa da una parte della giurisprudenza di legittimità (ex multis,Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022Cc., Rv. 284139; Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, Rv. 287782).E’ affermazione ribadita- sulla base di una lettura costituzionalmente orientatadelle norme - anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 93 del 2024; n.16 del 2022; n. 346 del 1997).Nell’affermare che la decisione che riconosce la particolare tenuità del fatto puòtrovare ingresso lungo l’intero arco del procedimento, ovvero all’esito delleindagini preliminari, nella fase predibattimentale, o a seguito del dibattimento, siè precisato che , in qualunque fase procedimentale o processuale sia collocata,essa «presuppone logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoielementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta aindagini o dall’imputato» (sentenza n. 116 del 2023).« [OSCURATO:PERSONA] effettua un esame completo dell’accusa, sotto i profili oggettivo esoggettivo; perciò, questa Corte ne ha affermato la natura di vero e propriogiudizio: il controllo demandato al GIP attiene, infatti, «non solo ai presupposti delrito, ma anche al merito dell’ipotesi accusatoria, postulando una verifica del fattostorico e della responsabilità dell’imputato…Sebbene, infatti, nelle tradizionalidinamiche dell’inazione, le decisioni del giudice abbiano natura sommaria einterlocutoria, connotando l’archiviazione come un procedimento dalla strutturaagile, il provvedimento motivato dalla particolare tenuità del fatto è preceduto dacompiute valutazioni sulla responsabilità penale dell’indagato e, di conseguenza,l’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto possiede i caratteridi un giudizio che investe il merito dell’imputazione».(così sent. n. 93 del 2024).5. Dunque, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, deve essereribadita la natura decisoria dell’ordinanza di archiviazione adottata ai sensi dell’art.131 - bis cod. pen..Non essendo previsto alcun rimedio impugnatorio, deve ritenersi ammissibile ilricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.Per effetto di tale norma sono, infatti, sempre impugnabili per violazione dilegge le sentenze, rectius provvedimenti dalla natura decisoria ( tale è appunto ilprovvedimento in oggetto), e dei provvedimenti che incidono sulla libertàpersonale (così Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076).[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è, infatti, nella condizione di esperire il giudizio che gliè proprio, afferente all'applicazione della legge e, dunque, di accertare se lafattispecie concreta si colloca nel modello legale espresso dall'istituto di cui all'art.131-bis cod. pen.5.1. Pertanto, va riaffermato il principio secondo cui «l'ordinanza diarchiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis,cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorsoper cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.,«non potendosi giovare dell'opposizione eventualmente presentata dalla personaoffesa» (Sez. 5., n. 12294 del 25/02/2025, Masiello, Rv. 287782).Il riconoscimento della natura decisoria del provvedimento e degli effettipregiudizievoli che ad esso possono essere correlati hanno indotto questa Corte aritagliare uno spazio, entro cui va riconosciuta la legittimazione a ricorreredell’indagato ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., nonostante l’opposizionepresentata solo dalla persona offesa (cfr in tal senso, Sez. 5, n 24704dell’11.06.2025, Rossetti, Rv. 288352).Una tale legittimazione, infatti, permane nella ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari abbia adottato un provvedimento di archiviazione ai sensidell’art. 131 - bis cod. pen. a “sorpresa” perchè non prevedibile dallo stessoindagato alla luce della differente richiesta del Pubblico Ministero.La natura maggiormente afflittiva per l’indagato di una tale decisione consentedunque il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. anche in assenza di previaopposizione da parte del medesimo.6. Nel quadro normativo delineato, emerge la posizione di [OSCURATO:PERSONA],che, a fronte della richiesta di archiviazione formulata ai sensi dell’art. 131-biscod.pen., ha ritualmente presentato opposizione ex art. 411, comma 1 - bis cod.proc. pen., per il tramite del suo difensore, ed ha chiesto la sospensione delprocedimento con messa alla prova.6.1. L’esame del materiale processuale – prerogativa della Corte in presenza diuna presunta violazione di legge – ha consentito di rilevare una significativaomissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] procedente è, infatti, incorso in un travisamento del dato processuale,avendo erroneamente ritenuto, come si legge nell’incipit del provvedimentoimpugnato, che a proporre opposizione fosse stata la persona offesa, invece nonPubblico Ministero, secondo quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen., ma non hatenuto conto del deposito dell’opposizione né della contestuale richiesta,formalmente presentata da [OSCURATO:PERSONA], di sospensione del procedimento conmessa alla prova.6.2. L’omessa motivazione che inficia in parte qua l’ordinanza di archiviazione siè tradotta nel vizio di violazione legge e in un effettivo vulnus del diritto di difesa,posto che all’eventuale accoglimento della istanza del [OSCURATO:PERSONA] e all’esito positivodella messa alla prova sarebbero conseguiti effetti maggiormente favorevoli,primo fra tutti l’effetto estintivo del reato.Pertanto, alla stregua dei principi innanzi enunciati, consegue l’annullamentodell’ordinanza di archiviazione e la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari per le necessarie valutazioni del caso.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11263/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daErcole [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 221/2026Riccardo Amoroso CC - 11/03/2026Giuseppina [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40883/2025Giuseppe BiondiMariella [OSCURATO:PERSONA] - Relatrice -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Eboli il 05/01/1972avverso l'ordinanza del 13/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari pressoil Tribunale di Salerno.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, denunciando il vizio di violazionedi legge per omessa motivazione, avverso il provvedimento emesso in data 13ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno,con cui veniva disposta l’archiviazione del procedimento a suo carico per il reatodi cui all’art. 388 cod. pen. per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 - biscod.pen. e disposta l’iscrizione nel certificato del casellario giudiziale.1.1. Il ricorrente ha dedotto: a) che, a seguito della notifica della richiesta diarchiviazione avanzata dal Pubblico Ministero per particolare tenuità del fatto exart. 131 - bis cod. pen., aveva proposto – con atto ritualmente depositato il 15luglio 2025 – opposizione alla richiesta ai sensi dell’art. 411, comma 1 - bis cod.proc. pen, e contestualmente depositato istanza di sospensione del procedimentocon messa alla prova ai sensi degli artt. 168 – bis cod. pen. e 464 – bis cod. proc.pen., adducendo l’interesse ad una definizione più favorevole del procedimento;b) che alla udienza camerale del 13 ottobre 2025 - svoltasi nel contraddittoriodelle parti – il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, in accoglimento della richiestadel Pubblico Ministero, disponeva l’archiviazione della notitia criminis per laparticolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. e disponeva la iscrizione delprovvedimento nel certificato del casellario giudiziale, senza valutarel’opposizione.Tale omissione si era tradotta in una violazione di legge, lesiva del diritto di difesadel ricorrente al quale era stato definitivamente precluso un epilogo decisorio piùfavorevole.3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – Il PubblicoMinistero ha concluso inoltrando memorie scritte, nel senso indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il devoluto investe la questione dei rimedi impugnatori esperibili avverso ilprovvedimento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di archiviazione disposto aisensi dell’art. 131- bis cod. pen.Stando al sistema normativo, introdotto dalla legge del 23 giugno 2017, n.103,ratione temporis vigente, il provvedimento di archiviazione del Gip è reclamabileinnanzi al Tribunale solo ed esclusivamente se viziato dalle nullità di cui all'art.410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen.: nell’assetto attuale rilevano le violazionidel principio del contraddittorio, per come declinate dal combinato dispostodell’art. 410-bis cod. proc. pen. con l’art. 127, comma 5, del medesimo codice dirito, mentre in tutti gli altri casi, in ossequio al principio di tassatività delleimpugnazioni, nessun gravame è ammesso in quanto non espressamente previsto.2.1. Già questa Corte – sulla falsariga delle Sezioni Unite “Bernini” (cfr. sent. n17 del 06/11/1992, Rv. 191786) - ha chiarito che l’esperibilità del ricorso percassazione non può «essere predicata sul rilievo che - sulla base combinatodisposto ex artt. 411, comma 1, 410, comma 3, e 409, comma 1, cod. proc. pen.- il giudizio di opposizione "si svolge nelle forme previste dall'articolo 127"» (cosìin motivazione Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, Pandolfi, Rv. 284139).Ed infatti, le citate Sezioni Unite hanno precisato che il rinvio all'art. 127 cod.proc. pen. - operato in altre norme dello stesso codice con la formula "secondo leforme previste" o con altre equivalenti - riguarda le regole di svolgimentodell'udienza camerale, ma non implica, di per sé, la ricezione completa del modelloprocedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede dilegittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore haprevisto espressamente quel rimedio.2.2. In questa prospettiva ermeneutica – che qui si ribadisce – in linea diprincipio rimane ferma l’affermazione della proponibilità avverso i provvedimentidi archiviazione del mezzo del reclamo nei casi tassativamente enunciati, e dellainammissibilità del ricorso per cassazione, salvo i casi di abnormità.Nozione quest’ultima frutto di elaborazione giurisprudenziale e che, nelle suevarie declinazioni, è tesa ad offrire un correttivo al principio della tassatività deimezzi di impugnazione, consentendo il ricorso per cassazione per rimuovere glieffetti “destabilizzanti”, altrimenti non rimediabili, prodotti da quei provvedimentidel [OSCURATO:PERSONA], affetti da anomalie genetiche o funzionali radicali, ma che non sonoimpugnabili.3.Cosi precisati i principi generali, un discorso sensibilmente diverso va fattonelle ipotesi di ordinanza (non anche al decreto) di archiviazione pronunciata aisensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.Detta norma testualmente prevede: «Se l'archiviazione è richiesta perparticolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla personasottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di diecigiorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare,a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice,se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’art. 409, comma 2, edopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza…».3.1. Il legislatore, con il citato comma 1-bis, ha realizzato un modello “diverso”,nel senso che - diversamente dagli altri casi - ha attribuito anche alla personasottoposta alle indagini preliminari la legittimazione attiva a presentareopposizione.Ed effettivamente, a fronte della richiesta del Pubblico Ministro di archiviazioneper la particolare tenuità del fatto, sono previsti due ipotesi: a) l'epilogo decisoriorappresentato dal decreto motivato, in mancanza di opposizione, dovendo in taleevenienza ritenersi che l'indagato abbia prestato acquiescenza alle scelte operatedal Pubblico Ministero; b) la definizione del procedimento con ordinanza,nell'ipotesi in cui la richiesta di archiviazione sia stata opposta dall’indagato.Il fatto che la persona sottoposta alle indagini – ricevuta la notifica dellarichiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 131 - bis cod. pen. presentata dalPubblico Ministero - sia per legge legittimata a presentare l'opposizionepresuppone chiaramente il riconoscimento, a monte, di un interesse dell'indagatoa vedersi riconosciuto, in prima battuta o eventualmente sollecitando i poteri delGiudice ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen., un epilogo più favorevole rispettoalla richiesta del Pubblico Ministero ex art. 131-bis cod. pen.Già tale considerazione consente di superare le affermazioni di una parte dellagiurisprudenza (cfr. Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, Conforti, Rv. 285604) che –pur enunciando la natura decisoria del provvedimento in esame- ha tuttaviaescluso la possibilità in capo all’indagato di ricorrere in cassazione per carenza diinteresse, salva la allegazione di un pregiudizio concreto ed attuale alla rimozionedel provvedimento.3.2. Nondimeno, al di là di tale preliminare osservazione, all’adozionedell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto sonoontologicamente connessi effetti pregiudizievoli in capo all’indagatoIn primo luogo, ad esso consegue la iscrizione nel casellario giudiziale.Per quanto, detta iscrizione non sia più prevista per il certificato richiesto dalprivato (art. 24 d.P.R. del 14/11/2002 n. 313, [OSCURATO:PERSONA] del casellariogiudiziale), per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25 bis T.U.) e per ilcertificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c),T.U.), a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. del 2 ottobre 2018, n. 122,avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, tuttaviaessa assolve, pur sempre, alla “funzione di memorizzazione” destinata ad esplicarei suoi effetti nell'ambito del «sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis cod. pen. ed all'interno del circuito giudiziario» (in termini Sez. Un., n. 38954del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27646).Le Sezioni Unite “Tushaj” (cfr. sent. n 13681 del 25 febbraio 2016, Rv. 266593)hanno, a tal riguardo, precisato che l'abitualità ostativa all'applicazione dell'art.131-bis cod. pen. può essere ravvisata non solo in presenza di condanneirrevocabili, ma anche di altri fatti illeciti della stessa indole commessi dalmedesimo autore, essendo ostativa solo la serialità delle condotte.In tale prospettiva, si attribuisce rilievo anche agli eventuali altri reati commessidal medesimo autore e ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. sulsemplice presupposto che il relativo provvedimento vada «iscritto nel casellario».3.3. Va poi, altresì, evidenziato come altro effetto pregiudizievole alla adozionedi tale provvedimento è connesso alla possibilità di proposizione di un’azionerisarcitoria in sede civile da parte della persona offesa.Sul punto, infatti, per quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 173 del2022, abbia sancito il diritto della sola parte civile - a fronte di una sentenzairrevocabile di proscioglimento ex art. 131 - bis cod. pen. - ad ottenere ilrisarcimento del danno, nondimeno tale diritto spetta anche alla persona offesanon ancora costituita parte civile. Significativa, in tal senso, è la sentenza n. 182del 2021 della Corte costituzionale che ha espressamente affermato chel’eventuale archiviazione del procedimento penale non preclude la proponibilità diun’azione civile volta all’ottenimento del risarcimento del danno.4. Peraltro, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto hanatura sostanziale in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione dellacondotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone"ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito" (Sez. U, n. 13681del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione).Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto – si legge nella citata sentenza -richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità dellafattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen.,delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile edell’entità del danno o del pericolo. Oggetto di accertamento è, in effetti, lacommissione del reato, che - per essere ritenuto di “particolare tenuità”- deve,com’è logico, ricorrere; reato che si può decidere, tuttavia, di non punire poichéha causato danni o pericoli non gravi.Il fatto particolarmente lieve ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è, dunque, unfatto in ogni modo tipico, antigiuridico e colpevole (così Sez. Un. n 18891, del 2701 2022, Ubaldi, Rv 283064). Non a caso, con la già citata sentenza n. 173, laCorte costituzionale ha fatto proprie tali affermazioni ritenendo che, anche in casodi proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, deve riconoscersi al Giudicela possibilità di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno.4.1. Logico corollario di quanto premesso è che l’ordinanza (non il decreto) diarchiviazione adottata ai sensi dell’art.131 - bis cod. pen. - pur non avendo laforma e il nome della sentenza - di questa ha i caratteri costitutivi in quanto decidee ha capacità di incidere, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo.Che si tratti di un provvedimento dalla natura decisoria non è revocabile indubbio alla stregua dei principi enunciati da questa Corte - intervenuta nel suomassimo consesso (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224610). Siè, infatti, precisato che «….anche le ordinanze e i decreti motivati» possonoassumere natura decisoria, quando, indipendentemente dal nomen iuris,accertano l'esistenza di un fatto-reato, dovendosi intendere per "sentenza" nonsolo il provvedimento giurisdizionale avente detta forma, ma anche ogni altroprovvedimento che, pur diversamente nominato, abbia "carattere decisorio ecapacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivoproducendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processualesul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti e [...] non siasoggetto ad alcun altro mezzo di impugnazione ».4.2. La natura decisoria del provvedimento in esame è affermazione, peraltro,non nuova e condivisa da una parte della giurisprudenza di legittimità (ex multis,Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022Cc., Rv. 284139; Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, Rv. 287782).E’ affermazione ribadita- sulla base di una lettura costituzionalmente orientatadelle norme - anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 93 del 2024; n.16 del 2022; n. 346 del 1997).Nell’affermare che la decisione che riconosce la particolare tenuità del fatto puòtrovare ingresso lungo l’intero arco del procedimento, ovvero all’esito delleindagini preliminari, nella fase predibattimentale, o a seguito del dibattimento, siè precisato che , in qualunque fase procedimentale o processuale sia collocata,essa «presuppone logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoielementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta aindagini o dall’imputato» (sentenza n. 116 del 2023).« [OSCURATO:PERSONA] effettua un esame completo dell’accusa, sotto i profili oggettivo esoggettivo; perciò, questa Corte ne ha affermato la natura di vero e propriogiudizio: il controllo demandato al GIP attiene, infatti, «non solo ai presupposti delrito, ma anche al merito dell’ipotesi accusatoria, postulando una verifica del fattostorico e della responsabilità dell’imputato…Sebbene, infatti, nelle tradizionalidinamiche dell’inazione, le decisioni del giudice abbiano natura sommaria einterlocutoria, connotando l’archiviazione come un procedimento dalla strutturaagile, il provvedimento motivato dalla particolare tenuità del fatto è preceduto dacompiute valutazioni sulla responsabilità penale dell’indagato e, di conseguenza,l’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto possiede i caratteridi un giudizio che investe il merito dell’imputazione».(così sent. n. 93 del 2024).5. Dunque, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, deve essereribadita la natura decisoria dell’ordinanza di archiviazione adottata ai sensi dell’art.131 - bis cod. pen..Non essendo previsto alcun rimedio impugnatorio, deve ritenersi ammissibile ilricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.Per effetto di tale norma sono, infatti, sempre impugnabili per violazione dilegge le sentenze, rectius provvedimenti dalla natura decisoria ( tale è appunto ilprovvedimento in oggetto), e dei provvedimenti che incidono sulla libertàpersonale (così Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076).[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è, infatti, nella condizione di esperire il giudizio che gliè proprio, afferente all'applicazione della legge e, dunque, di accertare se lafattispecie concreta si colloca nel modello legale espresso dall'istituto di cui all'art.131-bis cod. pen.5.1. Pertanto, va riaffermato il principio secondo cui «l'ordinanza diarchiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis,cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorsoper cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.,«non potendosi giovare dell'opposizione eventualmente presentata dalla personaoffesa» (Sez. 5., n. 12294 del 25/02/2025, Masiello, Rv. 287782).Il riconoscimento della natura decisoria del provvedimento e degli effettipregiudizievoli che ad esso possono essere correlati hanno indotto questa Corte aritagliare uno spazio, entro cui va riconosciuta la legittimazione a ricorreredell’indagato ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., nonostante l’opposizionepresentata solo dalla persona offesa (cfr in tal senso, Sez. 5, n 24704dell’11.06.2025, Rossetti, Rv. 288352).Una tale legittimazione, infatti, permane nella ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari abbia adottato un provvedimento di archiviazione ai sensidell’art. 131 - bis cod. pen. a “sorpresa” perchè non prevedibile dallo stessoindagato alla luce della differente richiesta del Pubblico Ministero.La natura maggiormente afflittiva per l’indagato di una tale decisione consentedunque il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. anche in assenza di previaopposizione da parte del medesimo.6. Nel quadro normativo delineato, emerge la posizione di [OSCURATO:PERSONA],che, a fronte della richiesta di archiviazione formulata ai sensi dell’art. 131-biscod.pen., ha ritualmente presentato opposizione ex art. 411, comma 1 - bis cod.proc. pen., per il tramite del suo difensore, ed ha chiesto la sospensione delprocedimento con messa alla prova.6.1. L’esame del materiale processuale – prerogativa della Corte in presenza diuna presunta violazione di legge – ha consentito di rilevare una significativaomissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] procedente è, infatti, incorso in un travisamento del dato processuale,avendo erroneamente ritenuto, come si legge nell’incipit del provvedimentoimpugnato, che a proporre opposizione fosse stata la persona offesa, invece nonPubblico Ministero, secondo quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen., ma non hatenuto conto del deposito dell’opposizione né della contestuale richiesta,formalmente presentata da [OSCURATO:PERSONA], di sospensione del procedimento conmessa alla prova.6.2. L’omessa motivazione che inficia in parte qua l’ordinanza di archiviazione siè tradotta nel vizio di violazione legge e in un effettivo vulnus del diritto di difesa,posto che all’eventuale accoglimento della istanza del [OSCURATO:PERSONA] e all’esito positivodella messa alla prova sarebbero conseguiti effetti maggiormente favorevoli,primo fra tutti l’effetto estintivo del reato.Pertanto, alla stregua dei principi innanzi enunciati, consegue l’annullamentodell’ordinanza di archiviazione e la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari per le necessarie valutazioni del caso. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del Tribunale diSalerno, in diversa persona fisica.Così deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA] AprileP.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del Tribunale diSalerno, in diversa persona fisica.Così deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA]