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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 28064/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1134-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 496/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 01134 sez.

ML - ud. 04-05-2021 -2- RG 1134/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 27 giugno 2019, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame dell'Inps avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a fruire delle prestazioni del Fondo di Garanzia, in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in cui era transitato per effetto della scissione della precedente datrice Di brio s.r.I., del medesimo nucleo proprietario);

2. essa ravvisava la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2

I. 297/1982 e dell'art. 1 d.Ig. 80/1992, in particolare nell'ammissione dei suoi crediti allo stato passivo del fallimento, ritenendo irrilevante la contestazione dell'Inps, per disconoscimento (in esito ad accertamento ispettivo) della genuinità del rapporto di lavoro con la fallita (di un solo mese), in quanto a fini diversi (negazione del diritto della società fallita alla fruizione di sgravi contributivi per riassunzione del personale licenziato da Di brio s.r.I.), cui estranei i lavoratori, titolari di tutela da garantire loro effettivamente, in applicazione della responsabilità sociale del Fondo di Garanzia, pure subentrante nella quota di T.f.r. della precedente datrice Di brio s.r.I., ai sensi dell'art. 2112 c.c., secondo il regime circolatorio dell'azienda;

3. con atto notificato il 23 dicembre 2019 (13 gennaio 2020), l'Istituto ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione dell'art. 2, primo, secondo, terzo, settimo e ottavo comma I. 297/82, in riferimento agli artt. 2506quater e 2112 c.c., per il riconoscimento del diritto del lavoratore alla percezione dal Fondo di garanzia della quota di T.f.r. maturata nei confronti della società scissa, precedente datrice di lavoro, in base alla sua ammissione allo stato passivo di una delle due neocostituite società beneficiarie, nonostante la solidarietà ex lege, con la società fallita, dell'altra società beneficiaria in bonis (Di brio Immobiliare s.r.I.) della RG 1134/2020 prima, per i crediti maturati a carico della società scissa, trattandosi di scissione totalitaria (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. in linea di diritto, a seguito dell'operazione di scissione per effetto dell'operazione di scissione totale, si realizza l'estinzione della società scissa con la continuazione dell'attività in capo alle beneficiarie, che assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita: sicché, in forza di tale scissione, i rapporti giuridici pendenti e preesistenti vengono di fatto interamente trasferiti alle società beneficiarie, posto che la società scissa cessa di esistere (Cass. 19 giugno 2020, n. 11984, in specifico riferimento all'applicabilità dell'art. 10 Lfall., in tema di dichiarazione di fallimento, in presenza di scissione totalitaria di una società, fenomeno di tipo successorio della società scissa, in quanto estinta, tra soggetti distinti);

4. la questione posta è tuttavia nuova, avendo l'Istituto nei gradi di merito concentrato le sue difese esclusivamente sull'insussistenza del diritto dei lavoratori al pagamento del Fondo di Garanzia per la fittizietà del rapporto lavorativo alle dipendenze della società fallita per finalità di indebita fruizione di sgravi contributivi (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804) e avendo omesso di specificare in quale atto, in quali termini ed in quale fase del giudizio avrebbe prospettato la diversa questione di cui sopra (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2193);

5. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, distrazione in favore del difensore antistatario secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Inps alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per RG 1134/2020 esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1134-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 496/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 01134 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- RG 1134/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 27 giugno 2019, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame dell'Inps avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a fruire delle prestazioni del Fondo di Garanzia, in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in cui era transitato per effetto della scissione della precedente datrice Di brio s.r.I., del medesimo nucleo proprietario); 2. essa ravvisava la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2 I. 297/1982 e dell'art. 1 d.Ig. 80/1992, in particolare nell'ammissione dei suoi crediti allo stato passivo del fallimento, ritenendo irrilevante la contestazione dell'Inps, per disconoscimento (in esito ad accertamento ispettivo) della genuinità del rapporto di lavoro con la fallita (di un solo mese), in quanto a fini diversi (negazione del diritto della società fallita alla fruizione di sgravi contributivi per riassunzione del personale licenziato da Di brio s.r.I.), cui estranei i lavoratori, titolari di tutela da garantire loro effettivamente, in applicazione della responsabilità sociale del Fondo di Garanzia, pure subentrante nella quota di T.f.r. della precedente datrice Di brio s.r.I., ai sensi dell'art. 2112 c.c., secondo il regime circolatorio dell'azienda; 3. con atto notificato il 23 dicembre 2019 (13 gennaio 2020), l'Istituto ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione dell'art. 2, primo, secondo, terzo, settimo e ottavo comma I. 297/82, in riferimento agli artt. 2506quater e 2112 c.c., per il riconoscimento del diritto del lavoratore alla percezione dal Fondo di garanzia della quota di T.f.r. maturata nei confronti della società scissa, precedente datrice di lavoro, in base alla sua ammissione allo stato passivo di una delle due neocostituite società beneficiarie, nonostante la solidarietà ex lege, con la società fallita, dell'altra società beneficiaria in bonis (Di brio Immobiliare s.r.I.) della RG 1134/2020 prima, per i crediti maturati a carico della società scissa, trattandosi di scissione totalitaria (unico motivo); 2. esso è inammissibile; 3. in linea di diritto, a seguito dell'operazione di scissione per effetto dell'operazione di scissione totale, si realizza l'estinzione della società scissa con la continuazione dell'attività in capo alle beneficiarie, che assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita: sicché, in forza di tale scissione, i rapporti giuridici pendenti e preesistenti vengono di fatto interamente trasferiti alle società beneficiarie, posto che la società scissa cessa di esistere (Cass. 19 giugno 2020, n. 11984, in specifico riferimento all'applicabilità dell'art. 10 Lfall., in tema di dichiarazione di fallimento, in presenza di scissione totalitaria di una società, fenomeno di tipo successorio della società scissa, in quanto estinta, tra soggetti distinti); 4. la questione posta è tuttavia nuova, avendo l'Istituto nei gradi di merito concentrato le sue difese esclusivamente sull'insussistenza del diritto dei lavoratori al pagamento del Fondo di Garanzia per la fittizietà del rapporto lavorativo alle dipendenze della società fallita per finalità di indebita fruizione di sgravi contributivi (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804) e avendo omesso di specificare in quale atto, in quali termini ed in quale fase del giudizio avrebbe prospettato la diversa questione di cui sopra (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2193); 5. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, distrazione in favore del difensore antistatario secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Inps alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per RG 1134/2020 esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella
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