CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45410/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] t Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2), 4) e 7), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. e l'omessa motivazione in relazione ai criteri di cui agli artt. 133 cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con opportuni argomenti giuridici dalla corte territoriale, che, pertanto, ha esercitato in maniera corretta il potere discrezionale attribuitole dalla legge. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis