CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 14537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA SilleGNALAZIONE [OSCURATO:PERSONA] ai un. 13 co. 1 guair DPEZ 115/02 sul ricorso 29986-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la SENTENZA n. 2390/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 8/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza con la quale il tribunale, in data 8/10/2010, aveva rigettato le domande che lo stesso aveva proposto, con atto dì citazìone dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che: - l'indirizzo dello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei convenuti, era mutato nel corso del giudizio di primo grado; - il nuovo indirizzo era ricavabile dall'intestazione della memoria depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell'art. 184 c.p.c. nonché dalla fascetta cartacea di rilegatura della comparsa conclusionale della medesima parte depositata il 12/4/2010; - l'impugnante, quindi, avrebbe potuto e dovuto indirizzare l'atto d'appello presso il nuovo domicilio, sito a Marsala, via Lazzara 3, anziché, come invece è avvenuto, presso il vecchio indirizzo di Marsala, piazza [OSCURATO:PERSONA] 8, come indicato nella comparsa di risposta di primo grado ed erroneamente indicato nella sentenza appellata; ha ritenuto, in accoglimento di eccezione sollevata dagli appellati, che la mancata rilevazione di tale emergenza era imputabile al notificante il quale, pertanto, una volta spirato il termine lungo per l'impugnazione, non poteva più procedere al completamento della notifica con effetti sananti. 1.3. D'altra parte, ha aggiunto la corte, il perfezionamento della notifica dell'atto d'appello, avvenuto solo il 2/1/2013, è stato tutt'altro che tempestivo: a fronte della "restituzione al mittente", già in data 28/7/2011, dell'avviso di ricevimento recante l'indicazione "per irreperibilità del destinatario", l'impugnante, anziché procedere all'immediato completamento della notifica presso il nuovo domicilio del destinatario o almeno alla sollecita presentazione di un'istanza in tal senso al giudice ad quem, ha, nella constatata mancanza di costituzione degli appellati, dapprima chiesto al giudice d'appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], un mero rinvio in attesa della restituzione del plico inoltrato per la notifica, poi ha disertato l'udienza di rinvio fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed, infine, solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quasi un anno dopo la scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c., ha chiesto un ulteriore termine per la rinotifica dell'atto d'appello, che la corte Ric. 2017 n. 29986 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 ha concesso ma invalidamente e, quindi, senza effetto, esulandosi dalle ipotesi di valido completamento della notifica. 1.4. La corte d'appello, quindi, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre la scadenza del termine di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo in vigore ratione temporis. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 11/12/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 330 e 327 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello, perché tardivo, senza, tuttavia, considerare che: - l'atto d'appello è stato inoltrato per la notifica in data 8/7/2011 e dunque entro il termine lungo allora in vigore; - l'ufficiale giudiziario ha provveduto alla relativa notifica, a mezzo posta, presso l'indirizzo dello studio del difensore degli appellati quale risultava dall'intestazione della stessa sentenza appellata, non potendo l'elezione di domicilio essere ricavata da indicazioni del tutto informali come il timbro apposto sulla memoria o sul cartoncino laterale che rilega l'atto di parte; - il servizio postale, dopo alcuni mesi, ha restituito gli avvisi di deposito, attestando che gli stessi erano stati "depositati presso l'ufficio" e che erano state spedite al destinatario le raccomandate di avviso dell'avvenuto deposito senza restituire immediatamente i plichi, come invece avrebbe dovuto fare per il caso di irreperibilità del destinatario per trasferimento dello studio; - in conseguenza di tale errore non è stato, pertanto, possibile accertare sin da Ric. 2017 n. 29986 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 subito che l'irreperibilità era stata determinata dal trasferimento del destinatario; - l'appellante, quindi, con istanza proposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto di riattivare il procedimento di notifica; - il collegio, con ordinanza in pari data, ha onerato di rinotificare le impugnazioni agli appellati. 3.2. La mancanza di tempestività, dunque, ha osservato il ricorrente, è stata determinata dall'errore in cui è incorso l'ufficiale postale e nella mancata restituzione dei plichi, che si riteneva a quel punto fossero rimasti depositati e che la notifica era stata eseguita per compiuta giacenza. 3.3. D'altra parte, la notificazione di un atto processuale s'intende perfezionata per il notificante al momento della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario mentre, in caso di nullità della notificazione, la sua rinnovazione ha sanato il vizio per raggiungimento dello scopo, consentendo agli appellati di avere piena conoscenza del contenuto dell'atto. 4.1. Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che, in linea di principio, a condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita (Cass.n. 5663 del 2018 in motiv.), il luogo in cui la notificazione dell'impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto per cui i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire Ric. 2017 n. 29986 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass SU n. 14916 del 2016; conf., Cass. n. 5663 del 2018). 4.2. Resta, tuttavia, il fatto che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, ha l'onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. SU n. 14594 del 2016; Cass. n. 19059 del 2017; Cass. n. 20700 del 2018; Cass. n. 17577 del 2020). 4.3. Nel caso in esame, emerge dalla sentenza impugnata, per un verso, che la notifica dell'atto d'appello era stata inoltrata al difensore costituito in primo grado presso un indirizzo diverso da quello cui lo stesso risultava essersi trasferito già nel corso del giudizio innanzi al tribunale, e, per altro verso, che tale notifica, in conseguenza dell'irreperibilità del destinatario" presso il precedente indirizzo, ha avuto esito negativo: ed a fronte di tale emergenza, il giudice di merito, intanto, ha accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, che l'esito negativo della notifica era dovuto a ragioni imputabili all'appellante, ed ha, in ogni caso, ritenuto che l'appellante, a fronte della "restituzione al mittente" (già in data 28/7/2011) dell'avviso di ricevimento recante l'indicazione "per irreperibilità del destinatario" e della rinnovazione della notifica dell'atto d'appello solo in data 2/1/2013, non aveva rispettato l'onere di riattivare il processo Ric. 2017 n. 29986 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 notificatorio entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. senza, peraltro, che emergano (dalla sentenza stessa o dal ricorso) circostanze eccezionali idonee a consentire il superamento di detto limite di tempo. 4.4. Tali accertamenti, peraltro, non sono stati adeguatamente contestati dal ricorrente con il doveroso deposito, ai sensi dell'art. 369 n. 4 c.p.c., degli atti e dei documenti sui quali ha inteso fondare la sua censura. 4.5. Il ricorso, pertanto, è improcedibile. 5. Nulla per le spese in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sezion