Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28592/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

llo di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 9 marzo 2026, la Corte d’appello di Torino harevocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità applicata a Gino DeStefano ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689 del 1981, in relazione allasentenza della stessa Corte del 13 gennaio 2023, irrevocabile il 2 marzo 2023,con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi e venti giornidi reclusione.La Corte d’appello di Torino richiamava, a fondamento della decisione,l’annotazione del 10 novembre 2025 redatta dai Carabinieri della Stazione diTorino Regio, dalla quale emergeva che il condannato, contattatotelefonicamente, si era limitato a riferire di non avere mai svolto i lavori dipubblica utilità disposti con la sentenza del 13 gennaio 2023.

Rilevata, inoltre,l’insussistenza in atti di elementi obiettivi attestanti contatti del condannato conil Comune di Torino, individuato quale ente presso cui la prestazione avrebbedovuto essere eseguita, la Corte territoriale ravvisava nella condotta di DeStefano un atteggiamento di sostanziale indifferenza verso le prescrizionidell’autorità giudiziaria e disponeva, per tale ragione, la revoca della penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in ragione del mancato avvio dellarelativa esecuzione.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato,per il tramite del difensore, articolando due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agliartt. 545-bis cod. proc. pen., 56-bis, 56-ter, 58, 63 e 66 della legge n. 689 del1981, lamentando la reiterata inosservanza della disciplina regolatricedell’applicazione e dell’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità, con particolare riguardo alla ricorrenza dei presupposti per la suarevoca.Assume il ricorrente che il giudice abbia omesso di verificare, tanto nellafase genetica quanto in quella esecutiva, la sussistenza degli adempimentiprescritti come necessari presupposti per la concreta sottoposizione allasanzione sostitutiva, finendo poi per imputare la mancata esecuzione dellastessa a una supposta inerzia del condannato.Il ricorrente premette di avere beneficiato della pena sostitutiva deilavori di pubblica utilità in una fase immediatamente successiva all’introduzionedell’istituto, in forza della disciplina transitoria recata dalla riforma Cartabia, eosserva che la sentenza della Corte d’appello di Torino del 13 gennaio 2023dispose la sostituzione della pena senza, tuttavia, procedere ai sensi dell’art.545-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Deduce, quindi, che l’U.E.P.E. non fu mairichiesto, né allora né in seguito, di predisporre il programma trattamentale o diacquisire la necessaria disponibilità dell’ente presso il quale il lavoro avrebbedovuto essere svolto, ente individuato solo genericamente nel Comune diTorino.

A quest’ultimo, peraltro, erano state rimesse le indicazioni relative allemodalità di svolgimento e alla calendarizzazione dell’attività, con prescrizione diprovvedere alla comunicazione formale all’imputato.

Sostiene il ricorrente che,sebbene il Comune di Torino fosse destinatario di copia della sentenza e,dunque, del provvedimento applicativo della pena sostitutiva, l’ente non loconvocò mai, né egli ricevette alcuna comunicazione.

Ne trae la conseguenzache, in una simile situazione, non poteva pretendersi dal condannato alcunaparticolare diligenza, a fronte delle omissioni degli uffici preposti allapredisposizione del programma, sicché non sarebbe stato possibile ascrivergliaprioristicamente una colpevole inerzia e porla a fondamento delprovvedimento di revoca e di ripristino della pena detentiva.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione eviolazione di legge, deducendo che il giudice dell’esecuzione avrebbeirragionevolmente preteso che il condannato desse prova di essersi inutilmenteimponendogli di documentare un’attività di fatto inesigibile.

Lamenta, inoltre,l’illogicità dell’argomento secondo cui il mero decorso del tempo successivoall’irrevocabilità della sentenza varrebbe, di per sé, a dimostrare un radicaledisinteresse del condannato, nonostante la corrispondente e totale inerzia degliorganismi istituzionalmente investiti degli adempimenti necessari, dovendosialtresì considerare le precarie condizioni di salute in cui egli versa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

La procedura esecutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo èdisciplinata dall’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. e dall’art. 63 legge n.689 del 1981.Essa prende avvio ad opera del giudice che ha applicato la penasostitutiva, il quale dispone la trasmissione dell’estratto della sentenzairrevocabile all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comandodell’Arma dei carabinieri competente in relazione al comune di residenza delcondannato, nonché all’U.E.P.E. incaricato della presa in carico.

Ricevuto ilprovvedimento, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato,ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsiimmediatamente all’U.E.P.E.; quest’ultimo, a sua volta, è chiamato a seguirel’esecuzione della misura, riferendo periodicamente al giudice sulla condotta delcondannato e sull’andamento del percorso.L’art. 63 legge n. 689 del 1981 è esplicito nell’onerare il condannato,una volta ricevuta la consegna di copia della sentenza e l’ingiunzione apresentarsi presso l’U.E.P.E., di dare impulso alla procedura.Tale obbligo di collaborazione, tuttavia, presuppone che il condannatosia stato previamente posto in condizione di comprendere il percorso esecutivoda intraprendere e di rapportarsi all’ufficio preposto alla presa in carico e allaverifica dell’andamento della misura.Il coinvolgimento dell’U.E.P.E. assume, in questa prospettiva, rilievocentrale, poiché consente di ricondurre l’avvio dell’esecuzione a un riferimentoistituzionale certo e contribuisce a rendere l’obbligo del condannatosufficientemente definito nelle sue modalità operative ed esigibile in concreto.Ebbene, è in tale cornice che deve essere letto il principio affermato,richiamato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte inseno alla sua requisitoria, da Sez. 1, n. 13806 del 13/03/2025, Lafleur, Rv.287956-01, secondo cui: «In tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ilcondannato, dopo aver ricevuto la copia della sentenza e l'ingiunzione apresentarsi presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, ha l'onere di attivarsiper dare impulso alla procedura esecutiva, non essendo previsto alcun ulterioreadempimento a carico di organi dello Stato».Il principio richiamato presuppone, pertanto, la regolare attivazione dellasequenza legale di avvio dell’esecuzione e la previa determinazione dellaprestazione dovuta, sicché non esclude la verifica, nel caso concreto, dellaeffettiva riconoscibilità ed esigibilità dell’onere di attivazione gravante sulcondannato.Ne consegue che la revoca non può essere fondata sul mero decorso deltempo o sulla sola mancata spontanea attivazione del condannato, quando nonrisulti previamente accertato che egli sia stato posto in concreto nelle condizionidi adempiere.3.

Il provvedimento impugnato non si conforma a tali principi.La decisione di revoca valorizza, in termini decisivi, il contenutodell’annotazione del 10 novembre 2025, nella quale i Carabinieri hannoriversato quanto telefonicamente riferito dal condannato, e cioè di non averemai svolto i lavori di pubblica utilità.

Da tale dato la Corte territoriale ha trattoargomento per ritenere configurabile una condotta di colpevole inerzia di DeStefano, senza tuttavia procedere alla necessaria verifica circa la regolareconcreta esigibilità della prestazione richiesta.In particolare, l’ordinanza non chiarisce se a [OSCURATO:PERSONA] sia stataconsegnata copia della sentenza irrevocabile, se gli sia stata rivolta la formaleingiunzione a presentarsi all’U.E.P.E., se l’Ufficio sia stato effettivamenteinvestito della presa in carico e se siano state definite e comunicate le concretemodalità di svolgimento del lavoro presso l’ente indicato.Tale esigenza assume specifico rilievo nel caso di specie, avuto riguardoal contenuto del dispositivo della sentenza di condanna, nel quale si legge:«Detto lavoro dovrà essere svolto presso il Comune di Torino per la durata dimesi otto e giorni venti, corrispondenti a complessive ore 520, secondo lemodalità e il calendario che saranno indicati dal predetto Comune, il qualeprovvederà a comunicarlo formalmente all’imputato, all'Ufficio per l'EsecuzionePenale [OSCURATO:PERSONA] di Torino ed a questa Corte.

Invita l'imputato a presentarsipresso il citato Comune entro un mese dall'avviso con cui questa Cancelleriacomunicherà l'intervenuto passaggio in giudicato della presente sentenza.Indica in anni uno e mesi sei dal passaggio in giudicato della presente sentenzail termine entro il quale l'attività non retribuita dovrà essere completata.Incarica l'Ufficio per l'[OSCURATO:PERSONA] di Torino di verificare l'effettivosvolgimento del lavoro di pubblica utilità, riferendone a questa Corte».La disposizione, dunque, non si esauriva, dunque, nella meraindividuazione dell’ente presso cui eseguire la prestazione, ma articolava unasequenza esecutiva più complessa: demandava al Comune la specificazionedelle modalità e del calendario dell’attività, ne imponeva la comunicazioneformale all’imputato, all’U.E.P.E. e alla Corte, collegava la presentazione delcondannato all’avviso di irrevocabilità della sentenza e affidava all’U.E.P.E. laverifica dell’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.In difetto di un previo accertamento in ordine alla regolare attivazione ditale sequenza, e segnatamente all’avvenuta comunicazione al condannato deglielementi necessari a rendere la prestazione concretamente eseguibile, lavalorizzazione della mancata esecuzione del lavoro di pubblica utilità richiedevaun più puntuale scrutinio in ordine alla concreta esigibilità della condottacollaborativa richiesta al condannato.4.

L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corted’appello di Torino, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame,verificando, sulla base degli atti, la regolare compiutezza degli adempimentipreliminari di avvio dell’esecuzione posti a carico degli organi competenti e,solo all’esito, l’eventuale imputabilità al condannato della mancata esecuzionedella pena sostitutiva.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello diTorino.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 9 marzo 2026, la Corte d’appello di Torino harevocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità applicata a Gino DeStefano ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689 del 1981, in relazione allasentenza della stessa Corte del 13 gennaio 2023, irrevocabile il 2 marzo 2023,con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi e venti giornidi reclusione.La Corte d’appello di Torino richiamava, a fondamento della decisione,l’annotazione del 10 novembre 2025 redatta dai Carabinieri della Stazione diTorino Regio, dalla quale emergeva che il condannato, contattatotelefonicamente, si era limitato a riferire di non avere mai svolto i lavori dipubblica utilità disposti con la sentenza del 13 gennaio 2023. Rilevata, inoltre,l’insussistenza in atti di elementi obiettivi attestanti contatti del condannato conil Comune di Torino, individuato quale ente presso cui la prestazione avrebbedovuto essere eseguita, la Corte territoriale ravvisava nella condotta di DeStefano un atteggiamento di sostanziale indifferenza verso le prescrizionidell’autorità giudiziaria e disponeva, per tale ragione, la revoca della penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in ragione del mancato avvio dellarelativa esecuzione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato,per il tramite del difensore, articolando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agliartt. 545-bis cod. proc. pen., 56-bis, 56-ter, 58, 63 e 66 della legge n. 689 del1981, lamentando la reiterata inosservanza della disciplina regolatricedell’applicazione e dell’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità, con particolare riguardo alla ricorrenza dei presupposti per la suarevoca.Assume il ricorrente che il giudice abbia omesso di verificare, tanto nellafase genetica quanto in quella esecutiva, la sussistenza degli adempimentiprescritti come necessari presupposti per la concreta sottoposizione allasanzione sostitutiva, finendo poi per imputare la mancata esecuzione dellastessa a una supposta inerzia del condannato.Il ricorrente premette di avere beneficiato della pena sostitutiva deilavori di pubblica utilità in una fase immediatamente successiva all’introduzionedell’istituto, in forza della disciplina transitoria recata dalla riforma Cartabia, eosserva che la sentenza della Corte d’appello di Torino del 13 gennaio 2023dispose la sostituzione della pena senza, tuttavia, procedere ai sensi dell’art.545-bis, comma 2, cod. proc. pen. Deduce, quindi, che l’U.E.P.E. non fu mairichiesto, né allora né in seguito, di predisporre il programma trattamentale o diacquisire la necessaria disponibilità dell’ente presso il quale il lavoro avrebbedovuto essere svolto, ente individuato solo genericamente nel Comune diTorino. A quest’ultimo, peraltro, erano state rimesse le indicazioni relative allemodalità di svolgimento e alla calendarizzazione dell’attività, con prescrizione diprovvedere alla comunicazione formale all’imputato. Sostiene il ricorrente che,sebbene il Comune di Torino fosse destinatario di copia della sentenza e,dunque, del provvedimento applicativo della pena sostitutiva, l’ente non loconvocò mai, né egli ricevette alcuna comunicazione. Ne trae la conseguenzache, in una simile situazione, non poteva pretendersi dal condannato alcunaparticolare diligenza, a fronte delle omissioni degli uffici preposti allapredisposizione del programma, sicché non sarebbe stato possibile ascrivergliaprioristicamente una colpevole inerzia e porla a fondamento delprovvedimento di revoca e di ripristino della pena detentiva.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione eviolazione di legge, deducendo che il giudice dell’esecuzione avrebbeirragionevolmente preteso che il condannato desse prova di essersi inutilmenteimponendogli di documentare un’attività di fatto inesigibile. Lamenta, inoltre,l’illogicità dell’argomento secondo cui il mero decorso del tempo successivoall’irrevocabilità della sentenza varrebbe, di per sé, a dimostrare un radicaledisinteresse del condannato, nonostante la corrispondente e totale inerzia degliorganismi istituzionalmente investiti degli adempimenti necessari, dovendosialtresì considerare le precarie condizioni di salute in cui egli versa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La procedura esecutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo èdisciplinata dall’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. e dall’art. 63 legge n.689 del 1981.Essa prende avvio ad opera del giudice che ha applicato la penasostitutiva, il quale dispone la trasmissione dell’estratto della sentenzairrevocabile all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comandodell’Arma dei carabinieri competente in relazione al comune di residenza delcondannato, nonché all’U.E.P.E. incaricato della presa in carico. Ricevuto ilprovvedimento, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato,ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsiimmediatamente all’U.E.P.E.; quest’ultimo, a sua volta, è chiamato a seguirel’esecuzione della misura, riferendo periodicamente al giudice sulla condotta delcondannato e sull’andamento del percorso.L’art. 63 legge n. 689 del 1981 è esplicito nell’onerare il condannato,una volta ricevuta la consegna di copia della sentenza e l’ingiunzione apresentarsi presso l’U.E.P.E., di dare impulso alla procedura.Tale obbligo di collaborazione, tuttavia, presuppone che il condannatosia stato previamente posto in condizione di comprendere il percorso esecutivoda intraprendere e di rapportarsi all’ufficio preposto alla presa in carico e allaverifica dell’andamento della misura.Il coinvolgimento dell’U.E.P.E. assume, in questa prospettiva, rilievocentrale, poiché consente di ricondurre l’avvio dell’esecuzione a un riferimentoistituzionale certo e contribuisce a rendere l’obbligo del condannatosufficientemente definito nelle sue modalità operative ed esigibile in concreto.Ebbene, è in tale cornice che deve essere letto il principio affermato,richiamato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte inseno alla sua requisitoria, da Sez. 1, n. 13806 del 13/03/2025, Lafleur, Rv.287956-01, secondo cui: «In tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ilcondannato, dopo aver ricevuto la copia della sentenza e l'ingiunzione apresentarsi presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, ha l'onere di attivarsiper dare impulso alla procedura esecutiva, non essendo previsto alcun ulterioreadempimento a carico di organi dello Stato».Il principio richiamato presuppone, pertanto, la regolare attivazione dellasequenza legale di avvio dell’esecuzione e la previa determinazione dellaprestazione dovuta, sicché non esclude la verifica, nel caso concreto, dellaeffettiva riconoscibilità ed esigibilità dell’onere di attivazione gravante sulcondannato.Ne consegue che la revoca non può essere fondata sul mero decorso deltempo o sulla sola mancata spontanea attivazione del condannato, quando nonrisulti previamente accertato che egli sia stato posto in concreto nelle condizionidi adempiere.3. Il provvedimento impugnato non si conforma a tali principi.La decisione di revoca valorizza, in termini decisivi, il contenutodell’annotazione del 10 novembre 2025, nella quale i Carabinieri hannoriversato quanto telefonicamente riferito dal condannato, e cioè di non averemai svolto i lavori di pubblica utilità. Da tale dato la Corte territoriale ha trattoargomento per ritenere configurabile una condotta di colpevole inerzia di DeStefano, senza tuttavia procedere alla necessaria verifica circa la regolareconcreta esigibilità della prestazione richiesta.In particolare, l’ordinanza non chiarisce se a [OSCURATO:PERSONA] sia stataconsegnata copia della sentenza irrevocabile, se gli sia stata rivolta la formaleingiunzione a presentarsi all’U.E.P.E., se l’Ufficio sia stato effettivamenteinvestito della presa in carico e se siano state definite e comunicate le concretemodalità di svolgimento del lavoro presso l’ente indicato.Tale esigenza assume specifico rilievo nel caso di specie, avuto riguardoal contenuto del dispositivo della sentenza di condanna, nel quale si legge:«Detto lavoro dovrà essere svolto presso il Comune di Torino per la durata dimesi otto e giorni venti, corrispondenti a complessive ore 520, secondo lemodalità e il calendario che saranno indicati dal predetto Comune, il qualeprovvederà a comunicarlo formalmente all’imputato, all'Ufficio per l'EsecuzionePenale [OSCURATO:PERSONA] di Torino ed a questa Corte. Invita l'imputato a presentarsipresso il citato Comune entro un mese dall'avviso con cui questa Cancelleriacomunicherà l'intervenuto passaggio in giudicato della presente sentenza.Indica in anni uno e mesi sei dal passaggio in giudicato della presente sentenzail termine entro il quale l'attività non retribuita dovrà essere completata.Incarica l'Ufficio per l'[OSCURATO:PERSONA] di Torino di verificare l'effettivosvolgimento del lavoro di pubblica utilità, riferendone a questa Corte».La disposizione, dunque, non si esauriva, dunque, nella meraindividuazione dell’ente presso cui eseguire la prestazione, ma articolava unasequenza esecutiva più complessa: demandava al Comune la specificazionedelle modalità e del calendario dell’attività, ne imponeva la comunicazioneformale all’imputato, all’U.E.P.E. e alla Corte, collegava la presentazione delcondannato all’avviso di irrevocabilità della sentenza e affidava all’U.E.P.E. laverifica dell’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.In difetto di un previo accertamento in ordine alla regolare attivazione ditale sequenza, e segnatamente all’avvenuta comunicazione al condannato deglielementi necessari a rendere la prestazione concretamente eseguibile, lavalorizzazione della mancata esecuzione del lavoro di pubblica utilità richiedevaun più puntuale scrutinio in ordine alla concreta esigibilità della condottacollaborativa richiesta al condannato.4. L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corted’appello di Torino, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame,verificando, sulla base degli atti, la regolare compiutezza degli adempimentipreliminari di avvio dell’esecuzione posti a carico degli organi competenti e,solo all’esito, l’eventuale imputabilità al condannato della mancata esecuzionedella pena sostitutiva. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello diTorino.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28592/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris