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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 1950

Cassazione n. 05112/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1950 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del pubblico ministero è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché riferito a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. 4L4,4.4q,1,V4_, Nel caso di specie>ranche in considerazione del contenuto della memoria e ri depositata da Bonino>irgiudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la decisione sulla domanda di ammissione all'oblazione speciale comporta l'accertamento, anche d'ufficio, circa la permanenza o meno delle conseguenze dannose e/o pericolose del reato ostative all'accoglimento della domanda (Sez. 3, n. 26762 del 05/05/2010, Ambrosio, Rv. 248063).

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, era risultato che l'imputato, prima dell'oblazione, aveva completamente rimosso entrambe le tettoie, come confermato con mail dal Comune di Castagnito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1950 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del pubblico ministero è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché riferito a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. 4L4,4.4q,1,V4_, Nel caso di specie>ranche in considerazione del contenuto della memoria e ri depositata da Bonino>irgiudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la decisione sulla domanda di ammissione all'oblazione speciale comporta l'accertamento, anche d'ufficio, circa la permanenza o meno delle conseguenze dannose e/o pericolose del reato ostative all'accoglimento della domanda (Sez. 3, n. 26762 del 05/05/2010, Ambrosio, Rv. 248063). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, era risultato che l'imputato, prima dell'oblazione, aveva completamente rimosso entrambe le tettoie, come confermato con mail dal Comune di Castagnito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso
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