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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44020/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle par--tr;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 4/2/2021, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 26/11/2019, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628 e 582 e 585 cod. pen. e altro

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti.

Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati.

Il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".

Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia anche agli altri eventuali motivi relativi al trattamento sanzionatorio, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa ad una quantificazione della pena finale diversa da quella concordata.

Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale, al di là dell'eventuale errato riferimento ad una pena base lievemente inferiore, ha comunque determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna censura sul punto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA].FtIA [OSCURATO:PERSONA] ,,153/tonaco Pier6 [OSCURATO:PERSONA]Agosti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle par--tr;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 4/2/2021, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 26/11/2019, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628 e 582 e 585 cod. pen. e altro 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia anche agli altri eventuali motivi relativi al trattamento sanzionatorio, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa ad una quantificazione della pena finale diversa da quella concordata. Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale, al di là dell'eventuale errato riferimento ad una pena base lievemente inferiore, ha comunque determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna censura sul punto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA].FtIA [OSCURATO:PERSONA] ,,153/tonaco Pier6 [OSCURATO:PERSONA]Agosti
Sentenza Cassazione n. 44020/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris