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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32183/2025

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 2009/22, propost o -) [OSCURATO:PERSONA], C u tron e Cesare, [OSCURATO:PERSONA], Monta c ciani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 10 giugno 2021 n. 4223 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2014 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 2009/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione avevano percepito una borsa di studio dell’importo annuale di euro 11.693,52; -) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso.

Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria.

2. Con sentenza 14 febbraio 2018 n. 3281 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 10 giugno 2021 n. 4223 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti, con ricorso fondato su due motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato.

Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudiziodi cassazione.

2. La rinuncia al ricorso costituisce motivo per disporre la compensazione delle spese, giusta il potere di questa Corte ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., che genericamente è regolato, nei casi in cui la rinuncia N.R.G.: 2009/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 non sia stata accettata, da un “può” che attribuisce alla Corte una massima discrezionalità.

P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio di legittimità; (-) compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 2009/22, propost o -) [OSCURATO:PERSONA], C u tron e Cesare, [OSCURATO:PERSONA], Monta c ciani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 10 giugno 2021 n. 4223 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2014 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 2009/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione avevano percepito una borsa di studio dell’importo annuale di euro 11.693,52; -) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso. Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria. 2. Con sentenza 14 febbraio 2018 n. 3281 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 10 giugno 2021 n. 4223 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti, con ricorso fondato su due motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudiziodi cassazione. 2. La rinuncia al ricorso costituisce motivo per disporre la compensazione delle spese, giusta il potere di questa Corte ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., che genericamente è regolato, nei casi in cui la rinuncia N.R.G.: 2009/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 non sia stata accettata, da un “può” che attribuisce alla Corte una massima discrezionalità. P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio di legittimità; (-) compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSe
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