CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 39587/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso ex art. 625 bis cod. proc.pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 febbraio 1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] h Fusi il 28 ottobre 1967 avverso la sentenza emessa n. 15947 del 25 febbraio 2021 di questa Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la sesta sezione di questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna loro inflitta in ordine al delitto previsto dall'articolo 353 codice penale, per avere in concorso tra loro, quali titolare e direttore tecnico delle omonime rispettive imprese edili, turbato la procedura per l'affidamento dell'appalto di alcuni lavori. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc.pen. deducendo: • 2.1 Omesso esame del primo e principale motivo di ricorso con cui si evidenziava il carattere impossibile del reato attribuito ai due imputati, in ragione della assoluta inidoneità delle due offerte al ribasso di incidere sull'esito della gara. La Suprema Corte non ha esaminato tale censura limitandosi ad incentrare la motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Con memoriaex art. 127 comma 2 cod. proc.pen. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha controdedotto alla requisitoria scritta del pubblico ministero insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo è manifestamente infondato. E' noto che l'errore di fatto, che legittima la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso straordinario, resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, intesa quale totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, tutti vizi che devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente. E' stato infatti precisato che l'omesso esame, da parte delle Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, nel caso in cui sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625- bis cod. proc. pen. ed alla conseguente rescissione della sentenza impugnata (Sez. 2, Sentenza n. 28513 del 18/06/2019, Rv. 276925). Di contro, è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione, ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicchè le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 11/01/2017, Rv. 269868). Ciò posto, occorre precisare che il reato di turbata libertà degli incanti, se realizzato mediante la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui è stata presentata l'ultima delle offerte illecitamente concordate, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, che integra un mero "post factum" irrilevante ai fini della configurabilità del reato. (Sez. 6 - , Sentenza n. 19298 del 16/0-2/2021 Ud. (dep. 17/05/2021 ) Rv. 281161 - 01) Come ha spiegato la Corte nella sentenza impugnata il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo, che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, nella quale si dava atto dell'esistenza di un cartello di imprese operanti nel medesimo ambito territoriale, senza che il reato di cui all'art.353 cod.pen. potesse essere escluso a fronte del mero fatto che non tutte le gare avevano avuto esito favorevole, che in alcuni casi una ditta del cartello si era aggiudicata la gara, ma con ribassi consistenti, ovvero che la gara era aperta alla partecipazione di numerose imprese e con la conseguente impossibilità di condizionarle tutte). (Sez. 6 - , Sentenza n. 10272 del 23/01/2019 Cc. (dep. 08/03/2019 ) Rv. 275163 - 01) Nel caso in esame dalla lettura della sentenza impugnata non emerge alcuna pretermissione o erronea valutazione dei motivi di ricorso in punto di esame della questione evidenziata dai ricorrenti, poiché la sentenza della Suprema Corte ha compiutamente motivato in ordine alla corretta valutazione della colpevolezza del ricorrente da parte dei giudici di merito e, dopo avere ribadito che il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo e non occorre l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti a influenzare l'andamento della gara, ha precisato che tale condizione si è prodotta nella vicenda sottoposta a giudizio già con la presentazione delle offerte concordate tra le due imprese, a prescindere dalla considerazione che tale accordo ha poi determinato effettivamente l'annullamento della gara, a nulla rilevando la costatazione che la decisione di annullare la gara si basa su una valutazione discrezionale della commissione. La corte ha pertanto implicitamente respinto l'assunto difensivo della inidoneità astratta della condotta posta in essere dagli imputati a turbare gli esiti della gara. La censura formulata nel ricorso straordinario in esame si sostanzia, quindi, in rilievi che, con tutta evidenza, segnalano un presunto errore che non si identifica in una fuorviata rappresentazione percettiva, ma piuttosto in una implicita valutazione di non rilevanza della censura, con la conseguenza che le relative decisioni hanno comunque avuto contenuto valutativo e non possono formare oggetto di impugnazione in questa sede.La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 ottobre 2021 Il Consigliere stensore Il