CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9331-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 689/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/10/2021 R.G.N. 551/2020; Oggetto R.G.N.9331/2022 Cron. Rep. Ud18/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 689/2021, la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dal signor Bonucci nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’ADER avverso la sentenza del Tribunale di Siena, che aveva rigettato il ricorso, con cui il medesimo Bonucci aveva impugnato alcune cartelle esattoriali ed avvisi di addebito emessi per il pagamento di contributi INPS omessi, relativi alla Gestione commercianti, ritenendo sussistente la carenza di interesse ad agire, essendo state presentate due istanze di rateizzazione e definizione agevolata ritenute incompatibili con la volontà di contestare le medesime pretese, peraltro, in mancanza di atti esecutivi. 2.La Corte territoriale ha, invero, ritenuto dimostrato per tabulas che il BONUCCI avesse presentato, in data 9 marzo 2018, l’istanza di rateizzazione e, in data 27.3.2019, la domanda di definizione agevolata, effettuando i relativi pagamenti. Pertanto, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il datore dilavoro, che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi vari acconti, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti” (26013/2015), ha considerato che, nella specie, era acquisito agli atti che, alle date di presentazione delle istanze di rateazione, il termine per l’impugnazione delle cartelle era ampiamente decorso, senza riserva di ripetizione. 3.La Corte ha, quindi, ritenuto sussistente un riconoscimento della debenza delle somme de quibus, atto al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, ponendosi il medesimo in maniera incompatibile con l'allegazione di non avere ricevutola notifica delle cartelle. 4.La Corte fiorentina ha anche dato atto che ADER aveva documentato di avere interrotto la prescrizione mediante una serie di altri atti ed ha, quindi, confermato la sentenza impugnata, condannando l’appellante alle spese di lite. 5.Il signor Bonucci ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo. Ha successivamente depositato la memoria ex art. 380-bis c.p.c. I.N.P.S. ha depositato controricorso. ADER è rimasto intimato. 6. Al termine della camera di consiglio , il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 c.c., 19 e 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in quanto la Corte avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del diritto alla riscossione per le cartelle ed avvisi non regolarmente notificati, non avendo, la richiesta dilazione di pagamento e di definizione agevolata, efficacia interruttiva della prescrizione. 2.Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Firenze avrebbe errato nell'attribuire alla proposizione dell’istanza di rateizzazione e/o di definizione agevolata del signor Bonucci la natura di riconoscimento del debito, non considerando l'intento soggettivo reale del dichiarante di evitare, con un pagamento spontaneo, l'esecuzione forzata, da ciò facendo discendere l'ulteriore conseguenza della dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate. 3.In particolare, ad avviso del ricorrente, la sottoscrizione di una semplice modulistica diretta ad ottenere una definizione agevolata ovvero una rateizzazione di somme vantate da un ente pubblico, sarebbe un atto soltanto interpretabile come volontà di evitare i danni imminenti di una riscossione coattiva e non certo quale riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c.. 4.Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che afferma che «la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti» (Cass.nn. 11690/2025; 26253/2025; 3414/2024; 16098/2018; 3347/2017) e ciò anche se la richiesta sia « corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso» (n. 9221/2024). 5.Questa soluzione interpretativa ben si coniuga , peraltro, con l’affermazione pacifica, secondo cui il riconoscimento del diritto, al fine dell’interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà (Cass. nn. 35130/2024; 15893/2018, 11803/2020). In quanto atto giuridico in senso stretto, non negoziale, tale atto non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. 6.Ebbene, la Corte territoriale si è esattamente attenuta a questi criteri interpretativi, pertanto , le censure avanzate in ricorso risultano infondate. 7.Ai sensi dell’art.91 c.p.c. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’I.N.P.S., che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti dell’ADER che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari