Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:787
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0525(01)_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’11 novembre 2019 –
Intering e a. / Commissione
(causa T‑525/19 RII)
«Procedimento sommario – Programma dal titolo “Sostegno dell’UE per l’aria pulita in Kosovo” – Procedura di gara d’appalto EuropeAid/140043/DH/WKS/XK – Decisione di rigetto della sospensione dell’esecuzione della decisione di escludere un offerente dal prosieguo della procedura – Nuova domanda di provvedimenti provvisori – Articolo 159 del regolamento di procedura – Irricevibilità»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Modifica o revoca – Presupposto – Mutamento di circostanze – Nozione
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 159)
(v. punti 15‑20)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto della domanda – Possibilità di presentare una nuova domanda – Presupposto – Fatti nuovi – Nozione
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 160)
(v. punti 21, 22)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Decisione di escludere un offerente da una gara d’appalto – Lesione della reputazione – Danno che non può essere considerato irreparabile
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)
(v. punti 24, 25)
[OSCURATO:PERSONA] presentata conformemente all’articolo 159 del regolamento di procedura del Tribunale, diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea del 29 giugno 2019, relativa all’esclusione della ricorrente dal prosieguo della procedura di gara d’appalto e alla sua mancata inscrizione nell’elenco ristretto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto per un programma dal titolo «Sostegno dell’UE per l’aria pulita in Kosovo», diretto alla riduzione delle polveri e degli ossidi di azoto presso la centrale termoelettrica Kosovo B, unità B1 e B2 (EuropeAid/140043/DH/WKS/XK).
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.