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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29632/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 27 febbraio 2024, che lo aveva condannato - per quanto qui rileva - per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n 309 del 1990, alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, con confisca del denaro oggetto di sequestro; che, con il primo motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, assumendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato la condotta in esame come detenzione finalizzata alla cessione, anziché all'uso personale, sulla base della quantità e della qualità della sostanza, nonché sul rinvenimento di denaro contante in capo all'imputato; che, ad avviso della difesa, ciò contrasterebbe con i principi giurisprudenziali in materia, secondo cui la cessione a terzi non potrebbe essere desunta automaticamente dal peso della sostanza, ma dovrebbe emergere da una valutazione globale, coerente e razionale di tutti gli indici sintomatici del caso concreto; che con un secondo motivo di doglianza si insiste sulla violazione di legge, censurando la parte della sentenza in cui si nega la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in assenza di una motivazione sul punto.

Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto, da un lato, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito in assenza di specifico confronto con le argomentazioni a base del provvedimento impugnato, dall' altro, volto a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio probatorio; che, infatti, alle pagg. 4, 5 e 6 della sentenza, la Corte di appello ha analiticamente illustrato le ragioni poste a fondamento della confermata destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente e del conseguente diniego dell'ipotesi dell'uso personale della stessa, essenzialmente basate sul fatto che l'uso personale è meramente ipotizzato dalla difesa e che i quantitativi, la presenza del denaro, le modalità dell'azione sono del tutto incompatibili con tale uso; che anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile per carenza di interesse, essendo stato il capo b) di imputazione già riqualificato nel comma 5, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, partendo dall'originaria contestazione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 2inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 27 febbraio 2024, che lo aveva condannato - per quanto qui rileva - per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n 309 del 1990, alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, con confisca del denaro oggetto di sequestro; che, con il primo motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, assumendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato la condotta in esame come detenzione finalizzata alla cessione, anziché all'uso personale, sulla base della quantità e della qualità della sostanza, nonché sul rinvenimento di denaro contante in capo all'imputato; che, ad avviso della difesa, ciò contrasterebbe con i principi giurisprudenziali in materia, secondo cui la cessione a terzi non potrebbe essere desunta automaticamente dal peso della sostanza, ma dovrebbe emergere da una valutazione globale, coerente e razionale di tutti gli indici sintomatici del caso concreto; che con un secondo motivo di doglianza si insiste sulla violazione di legge, censurando la parte della sentenza in cui si nega la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in assenza di una motivazione sul punto. Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto, da un lato, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito in assenza di specifico confronto con le argomentazioni a base del provvedimento impugnato, dall' altro, volto a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio probatorio; che, infatti, alle pagg. 4, 5 e 6 della sentenza, la Corte di appello ha analiticamente illustrato le ragioni poste a fondamento della confermata destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente e del conseguente diniego dell'ipotesi dell'uso personale della stessa, essenzialmente basate sul fatto che l'uso personale è meramente ipotizzato dalla difesa e che i quantitativi, la presenza del denaro, le modalità dell'azione sono del tutto incompatibili con tale uso; che anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile per carenza di interesse, essendo stato il capo b) di imputazione già riqualificato nel comma 5, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, partendo dall'originaria contestazione di cui al comma 1 del medesimo articolo. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 2inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
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