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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 1951

Cassazione n. 45897/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1951 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore dell'imputato che si è riportato ai motivi rilevando l'intervenuta prescrizione. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 28 febbraio 2017 dal Tribunale di Potenza in relazione a fattispecie di pascolo abusivo dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alla ulteriore contravvenzione contestata.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato PICONE Vittorio articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità non essendo stato valutato - a parere del ricorrente - il verbale dichiarazioni spontanee 21 aprile 2011 in cui il PICONE spiegava di avere fatto affidamento - come negli anni precedenti - sul fatto che l'omesso tempestivo rilascio dell'autorizzazione al pascolo nei terreni de quibus dipendesse esclusivamente da inadempienze burocratiche e sulla mancanza di motivi ostativi.

In tale atto il ricorrente specificava inoltre che comunque il pascolo dei bovini era stato conseguenza del fatto che "qualche cercatore di asparagi non ha chiuso i cancelli" del terreno recintato dove si trovavano i bovini.

Non sarebbero inoltre mai stati acquisiti né valutati gli allegati al verbale di sommarie informazioni testimoniali.

La Corte non avrebbe inoltre motivato sulla effettiva conoscenza di una intervenuta revoca dell'autorizzazione a portare al pascolo i bovini.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta e alla mancata concessione dei benefici di legge.

Secondo il ricorrente, i precedenti penali sarebbero irrilevanti e le considerazioni svolte dalla Corte in ordine alle peculiari modalità esecutive dell'addebito e all'intrinseco disvalore del fatto risulterebbero considerazioni meramente formali.

Inoltre, la Corte territoriale non si sarebbe nemmeno accorta che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse dal giudice di primo grado [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Nell'articolazione del primo motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta con l'effettivo tenore della motivazione e, prima ancora, della contestazione mossa all'imputato.

Infatti, risulta in atti che, prima della condotta e segnatamente in data 17 febbraio 2011, era stata emessa da parte del commissario straordinario della città di Melfi una ordinanza che vietava per ragioni sanitarie qualsivoglia movimento dei I bovini verso o dagli allevamenti salva autorizzazione che nel caso di specie non risulta esistere o comunque essere stata menzionata negli atti defensionali.

Vi è traccia nella motivazione di primo grado e in atti di una notificazione effettuata al ricorrente e - di conseguenza - logicamente è stata ritenuta sussistente la conoscenza di tale ordinanza.

In conseguenza di tale provvedimento e più in generale della conoscenza di ragioni sanitarie preclusive, non vi è spazio per alcun tipo di ricostruzione in base alla quale il ricorrente potesse fare legittimamente affidamento sul successivo rilascio di autorizzazione al pascolo.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente la Corte territoriale ha evidenziato, a fronte della situazione processuale come sopra richiamata, la sostanziale irrilevanza della testimonianza chiesta in sede di rinnovazione dibattimentale, vedendo la stessa su questioni comunque superate dalle considerazioni già contenute nella sentenza di primo grado.

Va ricordato infatti che la rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'ad. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti; circostanza nel caso di specie insussistente in conseguenza delle considerazioni che precedono.

1.3. Il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.

1.3.1. Il giudizio di gravità operato dalla Corte territoriale in punto rilevanza delle plurime condanne riportate, comunque sussistenti, risulta valorizzare in maniera logica la ripetizione delle condotte e la assoluta indifferenza dimostrata alle sanzioni irrogate e appare pienamente idoneo a fondare sia una prognosi negativa sulla possibilità che l'imputato si astenga in futuro dal compimento di delitti della medesima indole sia una valutazione di non meritevolezza del beneficio della non menzione in ragione dei parametri di cui all'ad. 133 cod pen per come richiamati.

1.3.2. Le circostanze attenuanti generiche erano state concesse in sede di giudizio di primo grado con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti (pag. 3 della motivazione).

Il fatto che la Corte territoriale appaia ignorare tale circostanza risulta irrilevante in mancanza di uno specifico motivo di appello e del fatto che nello stesso ricorso la doglianza si incentri sulla entità della pena.

2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'ad. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1951 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore dell'imputato che si è riportato ai motivi rilevando l'intervenuta prescrizione. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 28 febbraio 2017 dal Tribunale di Potenza in relazione a fattispecie di pascolo abusivo dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alla ulteriore contravvenzione contestata. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato PICONE Vittorio articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità non essendo stato valutato - a parere del ricorrente - il verbale dichiarazioni spontanee 21 aprile 2011 in cui il PICONE spiegava di avere fatto affidamento - come negli anni precedenti - sul fatto che l'omesso tempestivo rilascio dell'autorizzazione al pascolo nei terreni de quibus dipendesse esclusivamente da inadempienze burocratiche e sulla mancanza di motivi ostativi. In tale atto il ricorrente specificava inoltre che comunque il pascolo dei bovini era stato conseguenza del fatto che "qualche cercatore di asparagi non ha chiuso i cancelli" del terreno recintato dove si trovavano i bovini. Non sarebbero inoltre mai stati acquisiti né valutati gli allegati al verbale di sommarie informazioni testimoniali. La Corte non avrebbe inoltre motivato sulla effettiva conoscenza di una intervenuta revoca dell'autorizzazione a portare al pascolo i bovini. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta e alla mancata concessione dei benefici di legge. Secondo il ricorrente, i precedenti penali sarebbero irrilevanti e le considerazioni svolte dalla Corte in ordine alle peculiari modalità esecutive dell'addebito e all'intrinseco disvalore del fatto risulterebbero considerazioni meramente formali. Inoltre, la Corte territoriale non si sarebbe nemmeno accorta che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse dal giudice di primo grado [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Nell'articolazione del primo motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta con l'effettivo tenore della motivazione e, prima ancora, della contestazione mossa all'imputato. Infatti, risulta in atti che, prima della condotta e segnatamente in data 17 febbraio 2011, era stata emessa da parte del commissario straordinario della città di Melfi una ordinanza che vietava per ragioni sanitarie qualsivoglia movimento dei I bovini verso o dagli allevamenti salva autorizzazione che nel caso di specie non risulta esistere o comunque essere stata menzionata negli atti defensionali. Vi è traccia nella motivazione di primo grado e in atti di una notificazione effettuata al ricorrente e - di conseguenza - logicamente è stata ritenuta sussistente la conoscenza di tale ordinanza. In conseguenza di tale provvedimento e più in generale della conoscenza di ragioni sanitarie preclusive, non vi è spazio per alcun tipo di ricostruzione in base alla quale il ricorrente potesse fare legittimamente affidamento sul successivo rilascio di autorizzazione al pascolo. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Correttamente la Corte territoriale ha evidenziato, a fronte della situazione processuale come sopra richiamata, la sostanziale irrilevanza della testimonianza chiesta in sede di rinnovazione dibattimentale, vedendo la stessa su questioni comunque superate dalle considerazioni già contenute nella sentenza di primo grado. Va ricordato infatti che la rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'ad. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti; circostanza nel caso di specie insussistente in conseguenza delle considerazioni che precedono. 1.3. Il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 1.3.1. Il giudizio di gravità operato dalla Corte territoriale in punto rilevanza delle plurime condanne riportate, comunque sussistenti, risulta valorizzare in maniera logica la ripetizione delle condotte e la assoluta indifferenza dimostrata alle sanzioni irrogate e appare pienamente idoneo a fondare sia una prognosi negativa sulla possibilità che l'imputato si astenga in futuro dal compimento di delitti della medesima indole sia una valutazione di non meritevolezza del beneficio della non menzione in ragione dei parametri di cui all'ad. 133 cod pen per come richiamati. 1.3.2. Le circostanze attenuanti generiche erano state concesse in sede di giudizio di primo grado con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti (pag. 3 della motivazione). Il fatto che la Corte territoriale appaia ignorare tale circostanza risulta irrilevante in mancanza di uno specifico motivo di appello e del fatto che nello stesso ricorso la doglianza si incentri sulla entità della pena. 2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'ad. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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