CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 16845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14929-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1020/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 05/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S . A . impugnò innanzi alla C.T.P. di Pescara il provvedimento con cui l’Ufficio le negò il rimborso I.V.A. relativo all’anno di imposta 2012, relativamente all’imposta addebitatale dalle proprie fornitrici italiane per l’installazione, per suo conto, di alcune insegne presso beni immobili di clienti-aziende commerciali; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 409/2016, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara la quale, con sentenza n. 1020, depositata il 05/11/2018 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come la ROURA avesse diritto al rimborso dell’I.V.A. tanto (a) in astratto (con conseguente legittimazione all’impugnazionedel relativo provvedimento di diniego) quanto (b) in concreto, per sussistere i presupposti per il pagamento dell’imposta in Italia, l’ubicazione in Italia degli immobili sui quali vennero apposte le insegne in questione determinando, con certezza, il luogo di consumo finale del servizio pagato dalla contribuente alle proprie fornitrici; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S . A .; Rilevato che parte controricorrente ha depositato istanza di trattazione congiunta del presente giudizio (iscritto al n. 14929/2019 R.G.) con quello anteriormente iscritto al n. 6195/2017 R.G. e fissato per la trattazione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva (siccome concernenti riprese afferenti alla medesima imposta, per le medesime ragioni, sia pure per anni di imposta diversi); che stante la diversità degli anni di imposta, non sussistono, tuttavia, le ragioni per disporre il chiesto rinvio; che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione dell’art. 30, 38 bis e 38 bis2 D.R.P. n. 633/1972” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto la contribuente legittimata a richiedere il rimborso dell’imposta in questione, nonostante (a) la ROURA , nell’ambito dell’operazione sottesa alla richiesta di rimborso, non fosse la cedente, ma l’acquirente (e, dunque,non soggetto passivo di imposta) e (b) l’operazione medesima fosse da considerare fuori campo I.V.A., con la conseguenza che, al più, la ROURA avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti della cedente, chiedendo la restituzione dell’I.V.A. versata e non dovuta; che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 7-ter e falsa applicazione dell’art. 7-quater, 1° c. lett. a) D.P.R. n. 633/72 –Violazione dell’art. 812 c.c. ” (cfr. ricor so, p.7), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per il pagamento, a monte, dell’I.V.A. (e, conseguentemente, per la richiesta di suo rimborso, a valle) nonostante le prestazioni sottese alla richiesta di rimborso (i.e. l’apposizione di insegne pubblicitarie) concernessero beni mobili (e non immobili) e furono rese in favore di soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese – sono fondati , nei termini di cui in motivazione; che è noto che, in tema di I.V.A., dal compimento di un'operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi, l'uno tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta, l'altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa e il terzo tra l'amministrazione ed il cessionario, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa, presupponendo tale autonomia che rimanga, però, salvo il principio della neutralità dell'I.V.A., il quale postula l'esclusione, in concreto, dell'eventualità di una perdita di gettito tributario (Cass., Sez. 5, 17.3.2020, n. 7325, Rv. 657456-01): ciò implica che “l'IVA indebitamente corrisposta per la cessione di un bene o per la prestazione di un servizio, nonostante l'esistenza…di una ragione di esenzione, legittima il prestatore del servizio o il cedente all'azione di ripetizione nei confronti dell'amministrazione, mentre il committente o il cessionario hanno il diritto di ottenere da detto prestatore o cedente la restituzione di quanto versato in sede di rivalsa (cfr. Cass. S.U. 13446/91). Pertanto, nel caso in cui un'operazione sia stata erroneamente assoggettata ad IVA e risultino, di conseguenza, privi di titolo sia il pagamento dell'imposta che la rivalsa nei confronti del cessionario e la detrazione da questi successivamente operata, il cedente ha diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso del tributo corrisposto, ed il cessionario quello didomandare al cedente la restituzione della somma pagata in rivalsa” (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, 14.3.2012, n. 4020, Rv. 622057-01); che i principi predetti sono tati ulteriormente specificati da Cass., Sez. 5, 27.9.2018, n. 23288, Rv. 650739-01), la quale, all’esito di una complessiva ricostruzione del sistema, ha chiarito che il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'I.V.A. di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando la diversa situazione di un'eccedenza rimborsabile (e non si tratta del caso di specie, in cui non si discute, per l’appunto, della liquidazione finale dell'imposta e sui riverberi dell'I.V.A. di rivalsa su quella detratta, bensì, e soltanto, della pretesa di rimborso dell'iva concernente una determinata operazione, che la cessionaria, odierna ricorrente reputa non dovuta); che va dunque escluso – differentemente da quanto sostenuto dalla C.T.R. - che la contribuente ave sse, a monte, legittimazione (non tanto processuale, quanto) sostanziale a richiedere il rimborso dell’imposta in questione nonché abbia , di riflesso ed a valle , a contestare (questa volta, sì, in sede processuale) il rifiuto opposto dall’ufficio alla detta istanza; che quanto precede determina l’assorbimento delle ulteriori questioni; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, nei termini di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata; peraltro, non esse ndo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente; che, quanto alle spese di lite, quelle delle fasi di merito vengono integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della questione trattata mentre, per ciò che concerne il presente giudizio di legittimità, la [OSCURATO:PERSONA] S . A ., in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al loro pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in per sona del Direttore p.t. , nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S . A ., in persona del legale rappresentante p.t. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi di merito e condanna la [OSCURATO:PERSONA] S . A ., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che